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Assistenza sanitaria agli stranieri irregolari – Divieto di segnalazione /Asgi

Nei giorni scorsi una delegazione SIMM, OISG, MSF e ASGI ha incontrato il Viceministro del Ministero della Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali Ferruccio Fazio con il suo consulente legale ed il prefetto Morcone che hanno espresso parere favorevole per emanare una specifica circolare.
 
Sono 14 le Regioni ed una Provincia Autonoma che hanno voluto chiarire come il divieto di segnalazione (e quindi di denuncia) di un immigrato senza permesso di soggiorno che utilizzi le strutture sanitarie, sia tuttora in vigore. Nell’ordine di pubblicazione Toscana, Piemonte, Puglia, Lazio, Umbria, Marche, Liguria, Campania, Valle d’Aosta, Veneto, Calabria, Emilia Romagna, P.A. Bolzano, Molise, Sicilia, hanno sostanzialmente indicato (in vari modi e forme) che il personale (medico, paramedico, professionale, amministrativo, tecnico, operatori sociali, mediatori culturali, nonchè personale di polizia presente presso la struttura sanitaria che non può procedere a controlli o all’acquisizione di informazioni sui pazienti stranieri relative alla regolarità del loro soggiorno in Italia) che opera nelle strutture sanitarie, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è sottoposto all’obbligo del rispetto del divieto di segnalazione come previsto dall’art. 35, comma 5 del D. lgs n. 286/98.

Fonte: Asgi, 29.10.2009

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