COME RICONOSCERE I RISCHI DI VIOLENZE E MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO?

Gli ambienti di lavoro si prospettano ormai “come un mondo su cui gravano anche nuovi rischi come le molestie e la violenza anche di natura sessuale”. E in proposito la nostra legislazione e la nostra giurisprudenza “patiscono alcune fragilità destinate a ripercuotersi negativamente sull’efficacia degli interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori”. E una in particolare, in Italia, è la storia del reato di mobbing “che è molto diversa da quella vissuta in altri Paesi europei”. In Italia, infatti, la storia del reato di mobbing è una storia giurisprudenziale “che, a differenza di quella francese, non è alimentata da un’apposita, specifica norma”. Più proposte di legge mirano a introdurre il reato di mobbing solo che l’intento è “quello di punire il datore di lavoro, il dirigente o il lavoratore che nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore”. E non si includono in questo caso né le condotte vessatorie tenute in un’unica occasione, né le condotte che, pur non prefiggendosi ‘un danno fisico, psicologico, sessuale o economico’, lo causino o lo possano comportare. Ed è necessario, invece, “chiedere al Governo e al Parlamento l’introduzione di un reato di mobbing effettivamente e integralmente in linea con le esigenze di tutela delle vittime”.
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