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Pagina Appalti
Articolo 1 legge 1369/1960
E' vietato
all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in
qualsiasi altra forma, anche a società cooperative,
l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego
di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o
dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del
servizio cui le prestazioni si riferiscono.
E' altresì
vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano
questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative,
lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti
e retribuiti da tali intermediari.
E'
considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma
di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di
servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed
attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il
loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.
Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle
aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti
in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art.
8.
I
prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti
posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che
effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni
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