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LEGGE 3 aprile 2001, n.142
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Soci lavoratori di cooperativa)
1. Le disposizioni della presente legge si
riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di
regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei
soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa
partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
definizione della struttura di direzione e conduzione
dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi
di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi
produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del
capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai
risultati economici ed alle decisioni sulla loro
destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità
professionali anche in relazione al tipo e allo stato
dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni
di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il
socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento
degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti
rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano
i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti
gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla
presente legge, nonché, in quanto compatibili con la
posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da
qualsiasi altra fonte (1).
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(1) Comma
modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), L. 14 febbraio
2003, n. 30.
Art. 2
(Diritti individuali e collettivi del
socio lavoratore di cooperativa)
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con
rapporto di lavoro subordinato si applica la legge
20 maggio 1970, n. 300, con
esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare,
col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata
legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con
lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da
accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento
cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative. Si applicano altresì
tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
igiene del lavoro. Agli
altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e
15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle
previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
in quanto compatibili con le modalità della prestazione
lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema
cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti
sindacali possono essere individuate in sede di accordi
collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative (1).
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(1) Comma
modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), L. 14 febbraio
2003, n. 30.
Art. 3
(Trattamento economico del socio
lavoratore)
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20
maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono
tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento
economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva nazionale del settore o della categoria affine,
ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi
specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe
rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono
essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva,
secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi
dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di
esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al
30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui
al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle
retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato,
in deroga ai limiti
stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.
302, e successive modificazioni, ovvero mediante
distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al
comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri
soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'articolo 6 (1).
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(1) Comma
aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. c), L. 14 febbraio
2003, n. 30.
Art. 4
(Disposizioni in materia previdenziale)
1. Ai fini della contribuzione previdenziale
ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti
previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro
adottabili dal regolamento delle società cooperative nei
limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci
lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo
subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo
3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti
previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali
interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata
dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive
modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi
direttivi:
a) equiparazione della contribuzione
previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di
cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo
conto delle differenze settoriali e territoriali,
nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non
superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 5
(Altre normative applicabili al socio
lavoratore)
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai
trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro,
previsti dall'articolo
2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende
applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di
lavoro nei limiti del trattamento economico di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente
norma costituisce interpretazione autentica delle
disposizioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il
recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto
delle previsioni statutarie e
in conformità con gli
articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le
controversie tra socio e cooperativa relative alla
prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale
ordinario (1).
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(1) Comma
così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d), L. 14
febbraio 2003, n. 30.
Art. 6
(Regolamento interno)
1. Entro il 31 dicembre 2003 (4) le
cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un
regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei
rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con
i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato
entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio. Il
regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi
applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione
all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di
legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà
di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,
nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali e siano altresì previsti: la
possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano,
di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà
di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di
cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da
parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova
imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione,
la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare
un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative (1).
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e)
ed f) del comma 1, nonché all'articolo 3, comma 2-bis il
regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in
pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui
all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la
disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla
(2).
2-bis. Le
cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, possono definire accordi territoriali
con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del
contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento
all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato
presso la direzione provinciale del lavoro competente per
territorio (3).
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(1) Comma
modificato dall'art. 9, comma 1, lett. e), L. 14 febbraio
2003, n. 30.
(2) Comma
modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L. 14 febbraio
2003, n. 30.
(3) Comma
aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. g), L. 14 febbraio
2003, n. 30.
(4) Termine
differito al 31 dicembre 2004 dall'art.
23-sexies, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.
Art. 7
(Vigilanza in materia di cooperazione)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e
il riordino delle norme in materia di controlli sulle
società cooperative e loro consorzi, con particolare
riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi
sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto
previsto dalla legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per
la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in
materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa,
finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli
impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli
per migliorare la gestione ed elevare la democrazia
cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle
società cooperative, con particolare riferimento alla
effettività della base sociale e dello scambio mutualistico
tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme
in materia di cooperazione, nonché ad accertare la
consistenza dello stato patrimoniale attraverso la
acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle
relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di
bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla
verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della
correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi
restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici
competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
secondo i principi e i criteri direttivi della presente
legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno
del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e
nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante
revisioni cooperative per le società cooperative non
aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute
ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle
lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla
base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni
nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo
biennale predisposto dalla Direzione generale della
cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le
associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi
di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri
funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a
campione o sulla base di esigenze di approfondimento
derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne
ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare
principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge,
regolamentari, statutarie e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da
leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni
tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e
amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il
regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o
assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo
stato delle attività e delle passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con
i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti
rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di
settore;
g) adeguamento dei parametri previsti
dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la
certificazione obbligatoria del bilancio in relazione
all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di
certificazione rispetto alla consistenza economica e
patrimoniale della società cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto
alle revisioni delle cooperative, nominato dalle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di
pubblico servizio e definizione dei requisiti per
l'inserimento nell'elenco di cui
all'articolo 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e
funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni
straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la
sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le
varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza
prevista da altre norme per la generalità delle imprese;
l) corrispondenza,
in coerenza con l'articolo
45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità
e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni
assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il
riconoscimento delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le
condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle
revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto
alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono
essere affidati alle associazioni nazionali
di cui all'articolo 5 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle
società cooperative, articolato per provincia e situato
presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della
fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando
ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze
specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni,
definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla
lettera b);
o) unificazione di tutti i codici
identificativi delle singole società cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle
società cooperative, e conseguente perdita dei benefici
connessi all'iscrizione, delle cooperative che si
sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano
le finalità mutualistiche, nonché applicazione
dell'articolo 2543 del
codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del
regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione
delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le
innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al
presente comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui
al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della
scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro
quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il
termine previsto per il parere della Commissione scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo
biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei
decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime
modalità di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al
presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
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