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DECRETO MINISTERIALE 30
giugno 2003, n.221
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 29 dicembre
1993, n. 580;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
Visto l'art. 17 della legge 5
marzo 2001, n. 57;
Visto l'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
1999;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003, n. 425/03;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota
n. 19218 del 3 marzo 2003, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) Camera di commercio: la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) Registro delle imprese: il
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580;
c) Rea: il repertorio delle
notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581;
d) Ufficio del registro delle
imprese: l'ufficio della Camera di commercio per la tenuta
del registro delle imprese e del REA;
e) Commissione provinciale per
l'artigianato: la Commissione di cui all'art. 10 della legge
8 agosto 1985, n. 443;
f) Albo delle imprese
artigiane: l'albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443;
g) Responsabile del
procedimento: il responsabile del procedimento di cui al
Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al
presente regolamento si applicano alle attività di
facchinaggio, previste dalla tabella allegata al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre
1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o
diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle
attività preliminari e complementari alla movimentazione
delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
a) portabagagli, facchini e
pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali
ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini
doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed
attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto
nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla
trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base
all'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) insacco, pesatura,
legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura,
imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero
ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali,
depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in
loco, selezione e cernita con o senza incestamento,
insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli,
carta da macero, piume e materiali vari, mattazione,
scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di
piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e
simili, ed attività preliminari e complementari.
2. Il presente regolamento non
si applica ai pesatori pubblici di cui all'art. 32 del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e al decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
11 luglio 1983.
Art. 3
(Soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro delle imprese
o nell'Albo delle imprese
artigiane)
1. I Consorzi di cui all'art.
2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro
delle imprese, indicano una o più imprese del Consorzio,
affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli
artt. 5, 6 e 7.
2. Gli enti che esercitano una
o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'art. 2 e
non svolgono attività commerciale in via prevalente, si
iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed
amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli artt.
5, 6, e 7.
3. I facchini non
imprenditori, che presentano denuncia di inizio attività ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro
delle imprese.
4. Le imprese stabilite in uno
Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o
unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle
attività di cui all'art. 2 hanno titolo all'iscrizione nel
registro delle imprese e nel repertorio delle notizie
economiche ed amministrative se sono in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di
provenienza per lo svolgimento delle predette attività, nel
presupposto di un mutuo riconoscimento e di una
armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato
di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per
l'inserimento nelle fasce di classificazione.
5. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano alle imprese di
facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione
europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio
nazionale.
Art. 4
(Modalità di iscrizione nel
registro delle imprese
o nell'Albo delle imprese
artigiane)
1. Le imprese che intendono
esercitare una o più attività di cui all'art. 2, presentano
domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano
di possedere i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 e
allegano, altresì, il modello, riportato nell'Allegato A del
presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed
organizzativa e di onorabilità.
2. Ai fini del riconoscimento
della qualifica di impresa artigiana, le imprese presentano
la domanda di cui al comma 1, alla Commissione provinciale
per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al
relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese
provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto
dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria
dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla
sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del
possesso dei requisiti previsti.
3. Gli importi dei diritti di
segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono alle
camere di commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett.
e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati
agli importi stabiliti per le imprese di pulizia.
Art. 5
(Requisiti di capacità
economico-finanziaria)
1. Per l'esercizio
dell'attività di facchinaggio di cui all'art. 2, sono
requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) una comprovata affidabilità
attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova
costituzione forniscono prova del requisito alla fine
dell'esercizio successivo al primo anno di attività;
b) il possesso di un
patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno
all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico
nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno
precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi
contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio
in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.
Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende
posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile.
Per le imprese individuali il requisito si intende riferito
ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa
ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del
possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da
dottore commercialista o ragioniere iscritto nel Collegio;
c) l'inesistenza di notizie
sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla
legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per
le imprese individuali, dei soci, per le società di persone,
degli amministratori per le società di capitali e per le
società cooperative;
d) iscrizione all'INPS e
all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli
addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci
prestatori d'opera.
Art. 6
(Requisiti di capacità
tecnico-organizzativa)
1. Per l'esercizio
dell'attività di facchinaggio di cui all'art. 2, i requisiti
di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti
dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio
lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla
gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti
tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla
gestione tecnica non può essere un consulente o un
professionista esterno.
2. I requisiti
tecnico-professionali sono:
a) aver svolto un periodo di
esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre
anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici
tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre
imprese o enti;
b) aver conseguito un
attestato di qualifica a carattere tecnico attinente
l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale.
Art. 7
(Requisiti di onorabilità)
1. I requisiti di onorabilità
sono:
a) assenza di pronuncia di
sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza
di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata
sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva
superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di
condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato
per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo
di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
c) mancata comminazione di
pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una
professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici
direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o
assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo
mafioso;
e) assenza di contravvenzioni
per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza
e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa e, in particolare per le società cooperative,
violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di
condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369.
2. Sono tenuti ai requisiti di
onorabilità di cui al comma 1:
a) il titolare dell'impresa
individuale e l'institore o il direttore che questi abbia
preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di
una sua sede;
b) tutti i soci per le società
in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in
accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per
ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
3. Alle imprese di
facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel
registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese
artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei
requisiti suddetti.
Art. 8
(Fasce di classificazione)
1. Le imprese di facchinaggio
sono classificate in base al volume di affari, al netto
dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello
specifico settore di attività. Le imprese attive da meno di
tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di
classificazione sulla base della media del volume di affari
del periodo di detta attività. Le imprese di nuova
costituzione o con un periodo di attività inferiore al
biennio sono inserite nella fascia iniziale.
2. Le imprese di facchinaggio,
ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle
attività previste dal presente decreto, sono iscritte,
presentando il modello riportato nell'Allegato B, nelle
seguenti fasce di classificazione per volume di affari al
netto dell'IVA:
a) inferiore a 2,5 milioni di
euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di
euro;
c) superiore a 10 milioni di
euro.
3. All'impresa non è
consentito stipulare un contratto di importo annuale
superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è
inserita.
4. L'impresa, limitatamente
alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'art. 2,
fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di
riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli
stessi ricevuti.
5. La variazione negativa
della fascia di classificazione di appartenenza, è
comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni
altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le
comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati
e le notizie di cui al modello riportato nell'Allegato B e
sono accompagnate dalla relativa documentazione.
6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle imprese di cui
all'art. 3, comma 4. Per le imprese dei Paesi dell'Unione
europea non aderenti all'euro, il requisito di cui al comma
2 si intende espresso nella moneta nazionale.
Art. 9
(Sospensione dell'efficacia
dell'iscrizione)
1. Le imprese iscritte nel
registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane
sono sospese, limitatamente all'esercizio delle attività di
cui all'art. 2, con motivato provvedimento del responsabile
del procedimento o della Commissione provinciale per
l'artigianato, se si accerta:
a) una violazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei
lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modificazioni;
b) una violazione del divieto
di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di
lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) ogni infrazione di
particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e
assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro,
derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti
collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore,
comprensivi degli eventuali contratti integrativi
territoriali;
d) il mancato adempimento
degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'art. 11.
2. Il provvedimento motivato
di sospensione è adottato previa comunicazione all'impresa e
assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa,
per l'audizione in contraddittorio.
3. La sospensione può essere
accordata anche su istanza dell'impresa se sia stata avviata
la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei
requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7. A questo fine
l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita
istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a
porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita
del requisito.
4. Avverso il provvedimento di
cui al comma 1, è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla
giunta della Camera di commercio, ovvero alla Commissione
regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla
data della notifica.
5. Alle imprese cui è stata
sospesa l'iscrizione non è dato stipulare nuovi contratti
durante il periodo di sospensione.
6. La Giunta della Camera di
commercio o la Commissione provinciale per l'artigianato nei
casi di cui al comma 1, lett. a) e b) ha facoltà di
autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la
prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati
antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di
sospensione, non direttamente interessati dal comportamento
omissivo o negligente; nel caso di cui al comma 1, lett. c)
la predetta autorizzazione è data anche a tutela degli
interessi dei lavoratori e delle controparti, se il
comportamento dell'impresa non risulta determinato da dolo o
colpa grave.
7. La sospensione ha la durata
di novanta giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per
una sola volta con provvedimento motivato.
Art. 10
(Cancellazione e
reiscrizione)
1. Le imprese iscritte nel
registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane
sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività
di facchinaggio, da detti registro o albo, se:
a) l'impresa non presenta
istanza di sospensione ai sensi dell'art. 9, quando perde
uno o più requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente
decreto;
b) l'istanza di sospensione
non viene accolta;
c) l'impresa non ha rimosso le
cause che hanno portato all'avvio del procedimento di
cancellazione allo scadere del periodo di sospensione
accordato ai sensi dell'art. 9.
2. Il provvedimento motivato
di cancellazione è adottato dal responsabile del
procedimento, ovvero dalla Commissione provinciale per
l'artigianato, previa comunicazione all'impresa e
assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
la presentazione di memorie scritte e documenti o, su
richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
3. Avverso il provvedimento di
cui al comma 2 è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla
giunta della Camera di commercio, ovvero alla Commissione
regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla
data della notifica.
4. Per l'impresa non
costituita in forma societaria che svolge soltanto attività
di facchinaggio, la cancellazione di dette attività comporta
la cancellazione dal registro delle imprese o dall'Albo
delle imprese artigiane.
5. All'impresa che non ricade
nella fattispecie descritta al comma 4, è consentito
richiedere la reiscrizione per l'esercizio dell'attività di
facchinaggio nel registro delle imprese o nell'Albo delle
imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente
decreto, se sono venute meno le cause che hanno comportato
la cancellazione di detto esercizio.
Art. 11
(Contratti)
1. I contratti per la
prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro
all'anno, sono depositati entro trenta giorni dalla loro
stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro,
Servizio ispezioni del lavoro, competente per territorio a
cura del legale rappresentante dell'impresa affidataria. Nel
caso di contratti per prestazioni da effettuare in più
territori, il deposito è effettuato presso ciascuna
Direzione provinciale competente.
2. Per i contratti di cui al
comma 1 si stipula un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile dipendente dall'uso di mezzi e per i
danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico
contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo
da dare copertura idonea ai rischi.
Art. 12
(Vigilanza)
1. La Camera di commercio
esercita la vigilanza sulle attività di facchinaggio e di
movimentazione delle merci tenendo anche conto delle
eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente
regolamento che siano segnalate da tutti i titolari di un
interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni
del movimento cooperativo e delle imprese, nonchè le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Gli Organi preposti alla
vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora
adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e
movimentazione merci, potenzialmente rilevanti ai sensi
dell'art. 8 del presente regolamento, ne danno notizia senza
ritardo alla Camera di commercio competente.
3. Il responsabile del
procedimento fornisce, a sua volta, notizia dei
provvedimenti previsti agli artt. 9 e 10 divenuti
definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia
di lavoro e, per le società cooperative, agli Organi
preposti alla vigilanza sulle stesse.
Art. 13
(Sanzioni)
1. Al titolare di impresa
individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo
o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di
società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei
termini prescritti le comunicazioni previste dall'art. 8,
commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
2. Al titolare dell'impresa
individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo
o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome
collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in
accomandita semplice o per azioni, ovvero agli
amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese
le cooperative, che esercitano le attività di cui al
presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel
registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese
artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo
la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
3. Al titolare dell'impresa
individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo
o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome
collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in
accomandita semplice o per azioni, ovvero agli
amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese
le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di
cui all'art. 2 ad imprese che versano nelle situazioni
sanzionabili di cui al comma 2, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad
euro 1.000.
4. Chiunque stipula contratti
per lo svolgimento di attività di cui all'art. 2, o comunque
si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di
facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle
imprese o dall'Albo provinciale delle imprese artigiane, o
con iscrizione sospesa, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad
euro 2.500. Se i contratti sono stipulati da imprese o enti
pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000.
5. Ai fini dell'applicazione
delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'impresa che
stipula un contratto di importo annuale superiore a quello
corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata
all'impresa di facchinaggio non iscritta nel registro delle
imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.
6. I contratti stipulati con
imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal
registro delle imprese o dall'Albo provinciale delle imprese
artigiane, sono nulli.
7. Ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al presente articolo, all'accertamento
delle eventuali violazioni nonchè alla loro contestazione e
notificazione, a norma degli artt. 13 e 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane,
la Commissione provinciale per l'artigianato e per le altre
imprese, il responsabile del procedimento.
8. I proventi delle sanzioni
previste dal presente articolo sono di spettanza
dell'erario.
Art. 14
(Disposizioni transitorie)
1. Le imprese che, alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già
iscritte al registro delle imprese o all'Albo delle imprese
artigiane per le attività di facchinaggio, presentano
all'ufficio del registro delle imprese o alla Commissione
provinciale per l'artigianato, entro il termine di
centottanta giorni, le attestazioni e gli atti di cui al
modello riportato nell'Allegato A.
2. Le imprese di cui al comma
1, continuano ad esercitare le attività di cui all'art. 2
del presente regolamento per due anni successivi alla data
di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in
assenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e
all'art. 6.
Art. 15
(Monitoraggio)
1. Il Ministero delle attività
produttive, nell'ambito delle proprie competenze, può
svolgere, in collaborazione con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, attività di
monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.
Allegato A
(art. 4, comma 1)
Modello per la dichiarazione
del possesso dei requisiti
di capacità
economico-finanziaria, tecnico-organizzativa
e di onorabilità, di cui agli
artt. 5, 6 e 7 del D.I. ................
Il sottoscritto (cognome)
........................... (nome)
........................... nato a
................................... (prov.)
......................... il .................. codice
fiscale ..................... in qualità di
.............................. dell'impresa
............................... con sede in
................................. (prov.)
.................................... iscritta presso il
Registro imprese di (eventuale)
................................. al n. (eventuale)
............... codice fiscale (eventuale)
................................... n. REA (eventuale)
..........................................., ai fini
dell'esercizio delle seguenti attività
........................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
di cui all'art. 2 del D.I.
......................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci;
Dichiara
sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000:
1) che l'impresa
possiede un patrimonio netto (capitale sociale + riserve)
pari almeno all'8% del fatturato totale dell'impresa,
specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno
precedente (*);
2) l'inesistenza a
proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro
informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480
(**);
3) che sono
iscritti all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di
legge, tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari
e i soci prestatori d'opera;
4) che l'impresa è
in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa
di cui all'art. 6 del D.I.
..............................................................................
in quanto
il
sottoscritto
il sig.
........................................ nato a
................................................. (prov.)
........................... il ..................... e
residente in
................................................. (prov.)
............................................. via
..................................... n. .......... CAP
............. codice fiscale
......................................, quale:
dipendente;
familiare
collaboratore;
socio
lavoratore;
preposto alla
gestione tecnica,
è in possesso di
almeno uno dei seguenti titoli professionali:
svolgimento di
un periodo di esperienza nello specifico campo di attività
di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o
presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali
attività di altre imprese o enti;
attestato di
qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione
professionale.
A tal fine il
preposto alla gestione tecnica dichiara quanto segue
(***):
Il sottoscritto
...................................................................
nominato preposto alla gestione tecnica, dichiara, sotto la
propria responsabilità, di esplicare tale incarico in modo
stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la
struttura operativa dell'impresa, impegnando l'impresa con
il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente
agli aspetti tecnici dell'attività stessa.
.................................................................
(Firma del
preposto alla gestione tecnica)
5) che a suo
carico non risultano (****): a) sentenze penali definitive
di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia già
stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non
colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia
intervenuta riabilitazione; b) condanne a pena detentiva con
sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo
che sia intervenuta riabilitazione; c) pena accessoria
dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle
imprese; d) applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,
31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e
successive modificazioni o procedimenti penali in corso per
reati di stampo mafioso; e) contravvenzioni per violazioni
di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa e, in particolare per le società cooperative,
violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142; f) condanne
penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
6) La presente domanda fa parte integrante: del modello
.... da presentare al Registro delle imprese; del modello
.... da presentare all'Albo delle imprese artigiane.
.............................................................
(Firma del dichiarante)
Luogo e data
.................................... Ai sensi dell'art. 5,
comma 1, lett. a), del D.I.
............................................ si allegano n.
............... attestati rilasciati da istituti bancari,
(*****).
----------
(*) Per le imprese di nuova
costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del
primo esercizio finanziario utile. Per le imprese
individuali il requisito si intende riferito ai beni
strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed
interamente liberati; l'imprenditore fornisce prova del
possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da
dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio,
da allegarsi al presente modello.
(**) Per ciascun socio, nel
caso di società di persone, e per ciascun amministratore,
nel caso di società di capitali o di società cooperative, si
dovrà unire una apposita dichiarazione redatta
sull'intercalare allegato, sottoscritta dall'interessato.
(***) La dichiarazione che
segue dovrà essere resa solo nel caso in cui il preposto
alla gestione tecnica non coincida con il soggetto che
sottoscrive il modello Allegato A.
(****) Nel caso in cui il
titolare di impresa individuale abbia nominato un institore
o un direttore preponendoli all'esercizio dell'impresa, di
un ramo di essa o di una sua sede, ciascuno dei soggetti
nominati sarà tenuto a presentare identica dichiarazione
mediante l'intercalare allegato al presente modello. Sono
tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le società
in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in
accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per
ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
(*****) Le imprese di nuova
costituzione esibiscono tale documentazione alla fine
dell'esercizio successivo al primo anno di attività.
Intercalare
(all'Allegato A)
Il sottoscritto
....................................................... nato
a ..................................... (prov.)
................ codice fiscale
............................................. in qualità di
..................................................................
dell'impresa ........................................ sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Dichiara:
l'inesistenza a
proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro
informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480
(1);
che a suo carico
non risultano (2):
a) sentenze penali
definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei
quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per
reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) condanne a pena
detentiva con sentenza passata in giudicato per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo
di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
c) pena accessoria
dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle
imprese;
d) applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni o
procedimenti penali in corso per reati di stampo
mafioso;
e) contravvenzioni
per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza
e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa e, in particolare per le società cooperative,
violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) condanne penali
per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
.............................................................
(Firma del
dichiarante)
----------
(1) Dichiarazione che dovrà
essere resa da ciascun socio, nel caso di società di
persone, e da ciascun amministratore, nel caso di società di
capitali o di società cooperative.
(2) Dichiarazione che dovrà
essere resa, nel caso in cui il titolare di impresa
individuale abbia nominato un institore o un direttore
preponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa
o di una sua sede, da ciascuno di tali soggetti. Sono tenuti
ad identico adempimento tutti i soci, per le società in nome
collettivo, i soci accomandatari per le società in
accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per
ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
Allegato B
(art. 8, comma 2)
Il sottoscritto (cognome)
................................................. (nome)
.................................................... nato a
(*) .....................................................
(prov.)
(*)....................................................................
il (*) ................... codice fiscale (*)
.............................................. in qualità di
(*) ........................... dell'impresa (*)
............................................................
con sede in (*) ...........................................
(prov.) (*) .................... iscritta presso il Registro
imprese di (eventuale) (*)
.................................. al n. (eventuale) (*)
.......................... codice fiscale (eventuale) (*)
................................................ n. REA
(eventuale) (*) ........................................ fa
altresì istanza di iscrizione dell'impresa, nella seguente
fascia di classificazione per volume di affari, realizzato
in media nell'ultimo triennio (al netto dell'IVA), nello
specifico settore di attività, secondo le prescrizioni
dell'art. 8 del decreto interministeriale
....................................................
Iscrizione
Variazione
A) imprese attive
da almeno due anni:
inferiore a 2,5
milioni di euro;
da 2,5 a 10
milioni di euro;
superiore a 10
milioni di euro.
A tal uopo si
allega l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di
riferimento corredato dall'indicazione dei compensi per gli
stessi ricevuti.
I dati sopra
indicati saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, unicamente per le finalità
previste dal D.I. ..................................
B) impresa attiva
da meno di due anni:
impresa di nuova
costituzione o con un periodo di attività inferiore al
biennio indipendentemente dal volume di affari.
Luogo e data,
.....................................
.............................................................
(Firma)
----------
N.B. Il presente modello è
utilizzabile anche per le variazioni delle fasce di
classificazione di appartenenza, da comunicarsi a norma
dell'art. 8, comma 5, barrando la casella "variazione",
indicando la nuova fascia di classificazione, ed allegando
la eventuale documentazione richiesta dalla norma.
(*) Da compilarsi solo in caso
di richiesta di variazione della fascia di classificazione.
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