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LEGGE Regione Emilia romagna  N. 25 del 6/9/1999 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

LEGENDA: Le parti in grassetto sono le parti nuove approvate dal Consiglio Regionale del 22/1/2003 con la legge regionale del 28 Gennaio 2003 n°1, le parti sovrascritte sono quelle da soppresse nel testo della L.R. n. 25 del 6/9/1999.

Pubblicato su BUR n. 13 del 29.01.2003

Art. 8 ter

Affidamento del servizio

1. Affidamento delle attività di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. L’Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le forme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per l’applicazione delle disposizioni della legge 7 novembre 2000 n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

 

1.      I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.

2.      Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi eventualmente conferiti ai sensi dell'art. 5, la Regione adotta una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo anche conto degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti Locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.

 

Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento diretto da parte dell’Agenzia a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell’ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività. Resta ferma per dette società l’esclusione dalle gare per l’affidamento del servizio. L’esclusione si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

 

Art. 25

Personale

 

1. Nel caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale già adibito a dette attività che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 secondo quanto disposto dall’art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti servizi, l’impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale dell’impresa cessante.

3. L’Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e modalità stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.

4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 è soggetto alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all’Agenzia entro il termine dalla stessa determinato.

5. Qualora i posti dell’organico del gestore del servizio non risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al comma 4 si procede, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e tenuto conto prioritariamente del criterio dell’anzianità, al trasferimento del restante personale.

6. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante l’attivazione di processi di riqualificazione professionale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale già adibito ad attività del servizio idrico integrato alla data del 31/12/1992. Il personale adibito alle stesse attività entrato in servizio in data successiva al 31/12/1992 è trasferito a domanda, da presentarsi all’Agenzia entro lo stesso termine di cui al comma 4, solo in presenza di disponibilità di posti nell’organico del gestore tenuto conto del personale che non intende essere trasferito.

8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facoltà di esercitare l’opzione di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento presso l’ente di appartenenza.

10. La Regione, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di trasferimento del personale.

10bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati  gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

 

 

Articolo 1676 Codice Civile:  Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente

 

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.