|
Torna a
Pagina Appalti
LEGGE
Regione Emilia romagna N. 25 del 6/9/1999 MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI
COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI
LEGENDA: Le parti in grassetto
sono le parti nuove approvate dal Consiglio Regionale del
22/1/2003 con la legge regionale del 28 Gennaio 2003 n°1, le
parti sovrascritte sono quelle da soppresse nel testo della
L.R. n. 25 del 6/9/1999.
Pubblicato su BUR n. 13 del
29.01.2003
Art. 8 ter
Affidamento del servizio
1. Affidamento delle attività di erogazione
dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica
di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità,
trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell’imparzialità
e del buon andamento della pubblica amministrazione.
L’Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le forme
di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla
normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di
gara per l’applicazione delle disposizioni della legge 7
novembre 2000 n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e
della sicurezza nelle gare di appalto).
1.
I gestori devono
essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità
morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché
riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo
interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali
aggiornamenti.
2.
Nel caso di
affidamento contestuale del servizio idrico integrato, del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori
servizi eventualmente conferiti ai sensi dell'art. 5, la
Regione adotta una direttiva con la quale individua i
criteri di valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa tenendo anche conto degli aspetti ambientali, a
seguito di consultazione con le associazioni degli Enti
Locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente
rappresentative nel territorio.
Per i servizi disciplinati
dalla presente legge, ferma restando la necessità di una
gestione di tipo industriale rispondente a criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, è consentito
l’affidamento diretto da parte dell’Agenzia a società a
prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da
Comuni rientranti nell’ambito territoriale ottimale e che
esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della
propria attività. Resta ferma per dette società l’esclusione
dalle gare per l’affidamento del servizio. L’esclusione si
estende alle società controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonché alle società controllate o collegate
con queste ultime.
Art. 25
Personale
1. Nel caso di trasferimento
di attività concernenti il servizio idrico integrato e il
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni,
loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e
privati, al personale già adibito a dette attività che passa
alle dipendenze di tali soggetti si applica l’art. 2112 del
codice civile e si osservano le procedure di informazione e
di consultazione di cui all’art. 47, commi da 1 a 4, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 secondo quanto disposto
dall’art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni. 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche).
2. Fuori dei casi previsti al
comma 1, in sede di prima attivazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani
nonché alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti
servizi, l’impresa subentrante avvia con le organizzazioni
sindacali le procedure eventualmente previste dai rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio
del personale dell’impresa cessante.
3. L’Agenzia coordina le
procedure per il trasferimento del personale individuato ai
sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e
modalità stabiliti nella convenzione di affidamento del
servizio.
4. Il personale in servizio
negli enti di cui al comma 1 è soggetto alle procedure di
trasferimento di cui al presente articolo nel numero e nelle
qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati
da ciascun ente. Il personale che non intenda essere
trasferito è tenuto a presentare domanda motivata
all’Agenzia entro il termine dalla stessa determinato.
5. Qualora i posti
dell’organico del gestore del servizio non risultino
integralmente ricoperti con il personale soggetto alle
procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda
di cui al comma 4 si procede, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali e tenuto conto prioritariamente del
criterio dell’anzianità, al trasferimento del restante
personale.
6. Il personale non trasferito
è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della
specifica professionalità ovvero mediante l’attivazione di
processi di riqualificazione professionale.
7. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano al personale già adibito
ad attività del servizio idrico integrato alla data del
31/12/1992. Il personale adibito alle stesse attività
entrato in servizio in data successiva al 31/12/1992 è
trasferito a domanda, da presentarsi all’Agenzia entro lo
stesso termine di cui al comma 4, solo in presenza di
disponibilità di posti nell’organico del gestore tenuto
conto del personale che non intende essere trasferito.
8. Al personale trasferito ai
sensi del presente articolo è conservata la posizione
giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento
e si applicano i trattamenti previsti dal relativo contratto
collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi
aziendali vigenti.
9. Il personale trasferito ai
sensi del presente articolo ha facoltà di esercitare
l’opzione di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) della legge 8
agosto 1991, n. 274 per il mantenimento del trattamento
previdenziale in godimento presso l’ente di appartenenza.
10. La Regione, previo
confronto con le Organizzazioni Sindacali, individua gli
ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il
completamento delle procedure di cui al comma 5 di
trasferimento del personale.
10bis.
Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi
del gestore nei confronti del personale addetto al servizio.
Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei
propri dipendenti e, se costituita in forma di società
cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori
impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto
delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative
in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed
assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le
condizioni contrattuali, normative e retributive previste
nei contratti nazionali di settore e dagli accordi
collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
Articolo 1676 Codice Civile:
Diritti
degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
Coloro che, alle dipendenze
dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire
l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione
diretta contro il committente per conseguire quanto è loro
dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda.
|