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LEGGE 20 maggio 1970, n.300
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
omissis
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art. 36
(Obblighi dei titolari di
benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche)
Nei provvedimenti di
concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attivitą economica organizzata e nei
capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere
osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o
delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in
cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie
e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto
obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene
comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune
determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi
pił gravi o nel caso di recidiva potranno decidere
l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque
anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti
concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro
comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle
sanzioni.
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