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Attività previste dal DPR 602/70 e successive
modificazioni ed integrazioni
1.
Facchinaggio svolto anche con
l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature
tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e
complementari alla movimentazione delle merci e dei
prodotti:
a.
portabagagli, facchini e
pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali
ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini
doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed
attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto
nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla
trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, Art. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b.
insacco, pesatura, legatura,
accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio,
gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo
e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e
bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e
cernita con o senza incestamento, insaccamento od
imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura
e macellazione, abbattimento di piante destinate alla
trasformazione in cellulosa o carta e simili,
ed attività preliminari e complementari.
2.
Trasporto il cui esercizio sia
effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci
stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od
affittuari. (L'INPS con messaggio 7 aprile 1999, n. 26409,
ha stabilito che rientra nella disciplina del DPR 602/70
anche l'attività di trasporto con mezzi detenuti in comodato
dalla cooperativa):
Trasporto di persone:
a.
vetturini, barcaioli,
gondolieri e simili;
b.
tassisti, autonoleggiatori,
motoscafisti e simili.
Trasporto di merci per conto terzi:
a.
autotrasportatori,
autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non
agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e
complementari (compresi scavo e preparazione materiale da.
trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di
veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);
b.
trasportatori con veicoli a
trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari
e simili ed attività preliminari e complementari (compresi
scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio
e simili);
3.
Attività accessorie delle
precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori,
misuratori e simili.
4.
Attività varie:
Servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed
investigazioni private, custodia, controllo accessi e
simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili,
gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività
complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e
spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori
di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici,
spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e
simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori
imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.
Attività plurime
(Circolare 225 del 3.8.95)
In caso
di svolgimento di attività plurime, parte rientranti e parte
non rientranti nel DPR 602, si procede nel seguente modo:
Aziende
che hanno una autonomia gestionale ed organizzativa delle
varie attività In tal caso devono essere assegnate più
posizioni in relazione alle diverse attività svolte.
Aziende
che non hanno una autonomia gestionale ed organizzativa
delle varie attività. In questo caso le aziende dovranno
richiedere, ai soli fini classificatori, un decreto di
aggregazione da parte del Ministero del Lavoro. Se
autorizzate, esporranno i dati dei soci addetti alle
attività che rientrano, al rigo 10 versando i contributi
sulle retribuzioni convenzionali e periodi medi, mentre
espongono i dati dei soci che non rientrano, come se fossero
lavoratori dipendenti (C.T.C. 30).
Soci
addetti promiscuamente ad attività che rientrano e ad
attività che non rientrano nel DPR 602 In questo caso
occorre tenere conto della prevalenza dell'attività svolta
nel corso del mese. Se la prevalenza è dell'attività che
rientra, vengono esposti al rigo 10, viceversa devono essere
esposti con il codice 130.
La
conseguenza di questa circolare è quella di far si che non
sia più indispensabile l'iscrizione della cooperativa nel
registro prefettizio alla sezione produzione lavoro ma che
possa anche essere iscritta alla sezione mista e aver
diritto ad operare con la normativa del DPR 602 per i
dipendenti addetti alle attività rientranti. n caso di
iscrizione della Coop nella sezione mista, la Commissione
Centrale per le Cooperative, del Ministero del Lavoro, ha
stabilito che i soci che svolgono le attività previste dal
DPR 602/70 hanno diritto ad usufruire del regime
contributivo previsto, indipendentemente dall'iscrizione ad
una specifica sezione del Registro Prefettizio. In pratica
non è indispensabile che le Coop siano iscritte nella
sezione 'Produzione Lavoro' per versare su retribuzioni
convenzionali e periodi medi ma è sufficiente che il socio
svolga una delle attività previste dal DPR 602/70.
(Messaggio 6726 del 17.11.98) |