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Attività previste dal DPR 602/70 e successive modificazioni ed integrazioni

1.     Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

a.     portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, Art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni;

b.     insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili,
ed attività preliminari e complementari.

2.     Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari. (L'INPS con messaggio 7 aprile 1999, n. 26409, ha stabilito che rientra nella disciplina del DPR 602/70 anche l'attività di trasporto con mezzi detenuti in comodato dalla cooperativa):

Trasporto di persone:

a.    vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

b.    tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.

Trasporto di merci per conto terzi:

a.     autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da. trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b.     trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili);

3.     Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

 

4.     Attività varie:
Servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.

Attività plurime

(Circolare 225 del 3.8.95)

In caso di svolgimento di attività plurime, parte rientranti e parte non rientranti nel DPR 602, si procede nel seguente modo:

Aziende che hanno una autonomia gestionale ed organizzativa delle varie attività In tal caso devono essere assegnate più posizioni in relazione alle diverse attività svolte.

Aziende che non hanno una autonomia gestionale ed organizzativa delle varie attività. In questo caso le aziende dovranno richiedere, ai soli fini classificatori, un decreto di aggregazione da parte del Ministero del Lavoro. Se autorizzate, esporranno i dati dei soci addetti alle attività che rientrano, al rigo 10 versando i contributi sulle retribuzioni convenzionali e periodi medi, mentre espongono i dati dei soci che non rientrano, come se fossero lavoratori dipendenti (C.T.C. 30).

Soci addetti promiscuamente ad attività che rientrano e ad attività che non rientrano nel DPR 602 In questo caso occorre tenere conto della prevalenza dell'attività svolta nel corso del mese. Se la prevalenza è dell'attività che rientra, vengono esposti al rigo 10, viceversa devono essere esposti con il codice 130.

La conseguenza di questa circolare è quella di far si che non sia più indispensabile l'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio alla sezione produzione lavoro ma che possa anche essere iscritta alla sezione mista e aver diritto ad operare con la normativa del DPR 602 per i dipendenti addetti alle attività rientranti. n caso di iscrizione della Coop nella sezione mista, la Commissione Centrale per le Cooperative, del Ministero del Lavoro, ha stabilito che i soci che svolgono le attività previste dal DPR 602/70 hanno diritto ad usufruire del regime contributivo previsto, indipendentemente dall'iscrizione ad una specifica sezione del Registro Prefettizio. In pratica non è indispensabile che le Coop siano iscritte nella sezione 'Produzione Lavoro' per versare su retribuzioni convenzionali e periodi medi ma è sufficiente che il socio svolga una delle attività previste dal DPR 602/70.

(Messaggio 6726 del 17.11.98)