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CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI:
LE
DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
In data 12
agosto 2006 è entrata in vigore la Legge 4 agosto 2006, n.
248 di conversione del DL 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasionefiscale.
Avendo specifico riguardo, in questa sede,
alle sole disposizioni incidenti sulla disciplina del
rapporto di lavoro subordinato, e tenendo conto di quanto
precisato dall’Agenzia delle Entrate, con Circolare 4 agosto
2006, n. 28, occorre premettere che le disposizioni
introdotte dal DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 248/2006, regolano
esclusivamente gli atti e i contratti emanati, stipulati
o,comunque, posti in essere successivamente alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo DL 4 luglio
2006, n. 223, avvenuta in data 4 luglio 2006.
APPALTO E SUBAPPALTO DI OPERE, FORNITURE E
SERVIZI: OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE (art.
35, commi da 28 a 34, DL n. 223/2006)
Secondo le disposizioni del Decreto Legge
Bersani confermate in sede di conversione, l’appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
obbligatori cui è tenuto il subappaltatore.
Prima del pagamento del corrispettivo
l’appaltatore deve verificare, acquisendo la relativa
documentazione, che il subappaltatore abbia correttamente
effettuato gli adempimenti contributivi e fiscali connessi
alla prestazione di lavoro offerta dai lavoratori
subordinati del soggetto subappaltatore nell’ambito
dell’opera o del servizio a questi affidati.
Viene, infatti, meno la responsabilità
solidale dell’appaltatore nella sola ipotesi in cui lo
stesso abbia acquisito la documentazione attestante
l’integrale osservanza dei predetti adempimenti.
Inoltre, sino all’esibizione da parte del
subappaltatore della predetta documentazione, l’appaltatore
può sospendere il pagamento del corrispettivo.
In ogni caso, eventuali importi dovuti
dall’appaltatore a titolo di responsabilità solidale non
potranno eccedere l’ammontare complessivo del corrispettivo
pattuito per l’esecuzione del contratto di subappalto.
Analogamente, per effetto alla responsabilità
solidale sussistente tra le parti contraenti il contratto di
appalto (committente e appaltatore), il committente provvede
al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo
previa esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante l’esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi obbligatori.
Nell’ipotesi in cui il committente provveda
al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore senza
avere acquisito la documentazione attestante l’esecuzione
degli adempimenti contributivi e fiscali connessi alla
prestazione di lavoro offerta dai lavoratori subordinati e
tali adempimenti non siano stati correttamente effettuati
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, è
prevista a carico del committente l’irrogazione di una
sanzione amministrativa compresa tra € 5.000,00 e €
200.000,00.
Alla luce delle modificazioni apportate in
sede di conversione, l’applicazione delle suddette
disposizioni è rinviata all’entrata in vigore di un apposito
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che
individuerà la documentazione da produrre per attestare
l’esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei
contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
obbligatori.
L’emanazione di tale provvedimento è prevista
entro 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della Legge di conversione n. 248/2006.
Le disposizioni in oggetto regoleranno, in
ogni caso, i soli contratti di appalto e subappalto di
opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con
esclusione dei committenti non esercenti attività
commerciale, e dai soggetti appartenenti alle categorie di
cui agli articoli 73 (società di capitali, società
cooperative e di mutua assicurazione, enti, pubblici e
privati diversi dalle società commerciali e non commerciali,
società ed enti non residenti nel territorio dello Stato) e
74 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (organi ed
amministrazioni dello Stato, Comuni, comunità montane,
province, regioni ecc.).
In materia di responsabilità solidale tra il
committente e l'appaltatore, in sede di conversione è stato
inoltre precisato che deve ritenersi esteso anche ai fini
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente il principio già sancito dalla legge ai fini
della corresponsione ai lavoratori dei trattamenti
retributivi nonché del versamento dei contributi
previdenziali dovuti.
La Riforma Biagi (art. 29, comma 2, D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276) ha, infatti, già previsto la
sussistenza della responsabilità solidale tra committente e
appaltatore ai fini del pagamento dei trattamenti
retributivi e dei versamenti contributivi, entro il limite
di un anno dalla cessazione dell'appalto e salvo diverse
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative.
MISURE DI CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E
DI PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI OCCUPATI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA (art. 36-bis
DL n. 223/2006)
La disposizione in argomento, introdotta
dalla Legge di conversione, stabilisce che il personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale può adottare, anche su segnalazione dell’INPS e
dell’INAIL, un provvedimento di sospensione dei lavori in un
cantiere edile nell’ipotesi: in cui sia accertato il ricorso
a lavoratori non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
20% del numero complessivo di lavoratori regolarmente
occupati in cantiere; di reiterate violazioni della
disciplina vigente in materia di riposo giornaliero e
settimanale e di superamento della durata massima
dell’orario di lavoro.
Si precisa che, pur attribuendo al personale
ispettivo del Dicastero il potere di adottare un
provvedimento di sospensione dei lavori, sono confermate le
attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza.
Gli uffici del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale informano tempestivamente i competenti
uffici del Ministero delle Infrastrutture circa l’adozione
del provvedimento di sospensione, perché questi ultimi
emanino un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con la Pubblica Amministrazione; partecipazione a gare
pubbliche.
Il provvedimento interdittivo ha durata pari
al periodo di sospensione dei lavori, ma può anche superare
tale periodo per un tempo non inferiore al doppio della
durata della sospensione e comunque non superiore a due
anni.
E’ altresì disposto che entro l’11 novembre
2006, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale predisporranno le attività
necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi,
coordinando le attività di vigilanza e di ispezione in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
impiegati nel settore dell’edilizia.
Il provvedimento di sospensione dei lavori
potrà essere revocato a condizione che si sia provveduto
alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria ed abbia
avuto esito favorevole l’accertamento del ripristino delle
regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate
violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro.
In ogni caso, trovano applicazione le
sanzioni penali e amministrative vigenti in materia di
ricorso al lavoro irregolare e di orario di lavoro.
Allo scopo di far fronte alle prime esigenze
operative e in attesa dell’emanazione di una più articolata
circolare, il Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale, con Nota 24 luglio 2006, prot. n. 25/I/2975, ha
diramato al personale di vigilanza il modello da utilizzare
nelle ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione
dei lavori di cantiere.
Inoltre, è stabilito che, a decorrere dal 1°
ottobre 2006, il datore di lavoro che impiega lavoratori in
un cantiere edile sia tenuto a munire ciascun lavoratore di
una tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre tale
tessera di riconoscimento.
L’obbligo di munirsi di una tessera di
riconoscimento è esteso ai lavoratori autonomi operanti in
un cantiere;in tal caso, il lavoratore provvede ad adempiere
a detto obbligo per proprio conto.
Qualora in un solo cantiere siano
contemporaneamente operanti più datori di lavoro o
lavoratori autonomi, il committente dell’opera risponde in
solido dell’eventuale inadempimento dell’obbligo in parola.
Qualora il datore di lavoro occupi sino a 9
lavoratori, tale obbligo può essere assolto anche mediante
annotazione su un apposito registro di cantiere degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori,
vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, competente
per territorio. Nel computo dei lavoratori occupati sono
inclusi anche i lavoratori autonomi con i quali il
committente abbia stipulato un contratto di lavoro che
preveda l’esercizio dell’autonoma attività professionale
direttamente in cantiere. Il registro di cantiere dovrà
essere conservato esclusivamente sul luogo di lavoro.
La violazione delle disposizioni relative
alla tessera di riconoscimento o alla regolare tenuta del
registro di cantiere comporta l’irrogazione di una sanzione
amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per ciascun
lavoratore.
Al lavoratore che sia stato munito della
tessera di riconoscimento, ma che non abbia provveduto ad
esporla, è irrogata una sanzione amministrativa compresa tra
€ 50,00 e € 300,00.
In relazione alle predette sanzioni
amministrative non è ammesso il ricorso alla procedura di
diffida (art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124).
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA IN CASO
DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE NELL’AMBITO DEL SETTORE EDILE
(art. 36-bis, comma 6, DL n. 223/2006)
Tale disposizione sostituisce il disposto di
cui all’articolo 86, comma 10-bis del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, stabilendo che l’instaurazione di un rapporto
di lavoro subordinato nell’ambito del settore edile comporta
l’obbligo del datore di lavoro di comunicare al Centro per
l’Impiego l’avvenuta assunzione del lavoratore con almeno un
giorno di anticipo rispetto alla data di decorrenza del
rapporto di lavoro. La data di decorrenza del rapporto di
lavoro dovrà poter essere provata mediante data certa.
Per effetto di tale disposizione, l’obbligo
della comunicazione preventiva è immediatamente in vigore
già dal 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della
Legge di conversione), non essendo più subordinato
all’emanazione del decreto ministeriale che stabilirà la
modulistica delle nuove comunicazioni (assunzione,
trasformazione e cessazione) ai Centri per l’Impiego, in
attuazione del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Si ricorda che l’omessa comunicazione di
assunzione è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato.
Tale violazione può, tuttavia, essere regolarizzata a
seguito di diffida ispettiva ad adempiere, mediante il
versamento della sanzione nella misura di €100 per ogni
lavoratore interessato.
SANZIONI AMMINISTRATIVE NELL’IPOTESI DI
IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI E DI OMISSIONE DEI
VERSAMENTI CONTRIBUTIVI (art.
36-bis, comma 7, DL n. 223/2006)
Recependo il giudizio di incostituzionalità
stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 aprile
2005, n. 144, è previsto che, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni già vigenti, l’impiego di lavoratori non
risultanti da scritture o da altra documentazione
obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da €
1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di
€ 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
All’irrogazione della sanzione amministrativa
prevista nel caso di impiego di lavoratori irregolari
provvede la Direzione Provinciale del Lavoro, competente per
territorio.
E’ stata, infatti, abrogata la disposizione
in ragione della quale era affidata all’Agenzia delle
Entrate la competenza in materia di irrogazione della
sanzione amministrativa per il ricorso al lavoro irregolare.
Resta fermo peraltro che alla constatazione della violazione
procedono gli organi preposti ai controlli in materia
fiscale, contributiva e del lavoro.
In relazione alle predette sanzioni
amministrative non è ammesso il ricorso alla procedura di
diffida.
La suddetta disposizione introdotta in sede
di conversione abroga la norma che stabiliva la sanzione
amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per
ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro
calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi
nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e
la data di constatazione della violazione, nell’ipotesi di
impiego irregolare di lavoratori (art. 3, comma 3, DL 22
febbraio 2002, n. 12).
Inoltre, l’importo delle sanzioni civili
connesse all’omesso versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali nonché dei premi assicurativi riferiti a
ciascun lavoratore irregolare non può essere inferiore a €
3.000,00, a prescindere dalla durata della prestazione
lavorativa effettivamente svolta dal lavoratore stesso.
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA PER GLI OPERAI DEL SETTORE EDILE (art. 36-bis,
comma 8, DL n. 223/2006)
La riduzione pari all’11,50% dell’ammontare
delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, diverse
da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori
dipendenti (IVS), dovute all’INPS e all’INAIL per gli operai
occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali è
riconosciuta alla sola condizione che il datore di lavoro
operante nel settore edile sia in possesso dei requisiti per
il rilascio della certificazione di regolarità contributiva
anche da parte della Cassa edile.
L’agevolazione non può essere in ogni caso
riconosciuta nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia
riportato una condanna passata in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla
pronuncia della sentenza.
TERMINE DI PRESCRIZIONE E VERSAMENTO DELLA
CONTRIBUZIONE PRESSO LA GESTIONE SEPARATA (art. 36-bis,
comma 11, DL n. 223/2006)
Il vigente ordinamento prevede che, a far
data dal 1° gennaio 1996, le contribuzioni di previdenza e
di assistenza sociale obbligatoria si prescrivano e non
possano essere versate una volta che sia decorso il termine
di cinque anni.
Tale termine è elevato a dieci anni nel caso
di denuncia del lavoratore o dei superstiti di questi.
La Legge di conversione del Decreto Bersani
ha disposto che il termine di prescrizione relativo ai
periodi di contribuzione per l'anno 1996, di competenza
della Gestione Separata presso l’INPS, e' prorogato fino al
31dicembre 2007.
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