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Contratto: ALIMENTARI - Aziende industriali

 

Art. 4

(Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni)

 

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni normali di lavoro.

Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.

Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.

Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal c.c.n.l. di riferimento.

I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

I gruppi industriali e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno semestralmente, su richiesta, alle R.S.U. o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:

- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;

- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.

Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui al 1° comma dei punti 1 e 2, del predetto Sistema di informazione.

I gruppi industriali e le aziende di cui ai punti 3) e 4) del richiamato art. 2 forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.

 

Nota a verbale per l'industria della macellazione

e lavorazione delle specie avicole

 

Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole, l'art. 4 è il seguente:

"Le aziende non potranno dare in appalto le opere ed i servizi che fanno parte del ciclo produttivo dell'impresa che abbiano carattere di continuità o possano essere programmati come tali.

Le aziende non potranno affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, nonché a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore e dall'intermediario.".

 


 

Contratto: SERVIZI DI PULIZIA - Aziende industriali

 

Art. 4
(Cessazione di appalto)

 

Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni "ex novo", da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.

Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.).

In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi:

a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;

b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorchè sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.

Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.

Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.

Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l.

Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva.

Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.

I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.

Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.

In caso di contratto di formazione e lavoro l'azienda subentrante ne darà tempestiva comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego anche tramite l'Associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato.

L'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto:

- nominativo;

- data di assunzione nel settore;

- data di assunzione nell'azienda uscente;

- orario settimanale;

- livello di inquadramento;

- codice fiscale.

Deve inoltre fornire la seguente documentazione:

- applicazione D.Lgs. n. 626/1994;

- formazione;

- documentazione sanitaria;

- lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto;

- lista personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999.

Le parti si impegnano a ricostituire il tavolo al momento dell'emanazione della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di armonizzare la vigente normativa contrattuale alle nuove disposizioni che saranno emanate dal legislatore.

La normativa del presente articolo dovrà essere armonizzata con quanto previsto nel decreto legislativo n. 18/2001.

 

Dichiarazione a verbale

 

Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.

Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro Prot. n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 e confermata con circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001.

 

Dichiarazione congiunta

 

Le parti assumono inoltre l'impegno di realizzare senza ritardo iniziative congiunte ai fini di:

1) un immediato intervento da parte del Ministero del lavoro per la conferma dell'inapplicabilità della legge n. 223/1991 nei casi di passaggio dei lavoratori nei cambi di appalto;

2) un'equa soluzione applicativa della legge n. 68/1999, affinchè non venga considerata, ai fini della predetta normativa, come occupazione aggiuntiva quella derivante dal subentro negli appalti; in tal senso sottoscrivono le bozze delle proposte di circolari allegate da sottoporre in tempi ristretti al Ministero del lavoro;

3) una sollecita emanazione delle tabelle di cui alla legge n. 327/2000.

   


 Contratto: METALMECCANICA - Aziende industriali

 

Art. 28 (Appalti)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

 

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonchè quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.

Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.

I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.

Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie della azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.

I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

 

Nota a verbale

 

In considerazione dell'avvenuta abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, stante la necessità di adeguare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni di legge, le parti si incontreranno, una volta esaurita la fase negoziale di cui all'art. 86, 13° comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per definire, entro il 31 dicembre 2004, quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto legislativo.

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N.d.R.: L'accordo 22 gennaio 2004 prevede quanto segue: Art. 28

(Appalti)

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonchè quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.

Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.

I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.

Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie della azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.

I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Nota a verbaleIn considerazione dell'avvenuta abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, stante la necessità di adeguare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni di legge, le parti si incontreranno, una volta esaurita la fase negoziale di cui all'art. 86, 13° comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per definire, entro il 31 dicembre 2004, quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto legislativo.


Contratto: CERAMICA - Aziende industriali

 

Parte II

APPALTI E DECENTRAMENTI PRODUTTIVI

 

Le aziende informeranno, annualmente, le Rappresentanze sindacali unitarie:

- su quadro generale, natura e caratteristiche delle attività conferite in appalto;

- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva e ciò per consentire alle OO.SS.LL. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali del territorio;

- sul numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che prestano la propria attività all'interno dell'azienda;

- sugli adempimenti che le imprese appaltatrici sono tenute ad osservare, in base alle clausole dei contratti di appalto, a termini di legge, in special modo in materia di sicurezza e di modalità di effettuazione della prestazione lavorativa.

La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà più affidata in appalto.

Fermo restando che detta manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonchè delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.

Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.

Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.

A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.

Le norme di cui alla presente Parte si applicano nei confronti delle unità produttive che occupano più di 60 lavoratori.

 


 Contratto: AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

 

Art. 54

(Utilizzo lavoro in appalto)

 

Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto del D.P.R. n. 342/1994 sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.

In caso di necessità, le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di facchini solamente nell'ambito delle cooperative e/o carovane che risultino iscritte nel registro depositato presso la Direzione provinciale del lavoro.

Con riferimento alle problematiche degli appalti si dovrà definire tra le parti la necessità che da parte delle aziende sia verificata l'idoneità dei soggetti economici interessati da eventuali terziarizzazioni. In tali circostanze le imprese forniranno preventivamente alle R.S.A./R.S.U. e alle OO.SS. le informazioni necessarie circa l'applicazione dei contratti di lavoro (in caso di lavoratore dipendente) e/o delle normative previdenziali di legge (in caso di socio di cooperativa), quanto sopra anche nei casi di cambio di appalto.

Nei casi in cui, su segnalazione delle strutture sindacali di base o delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, vengano accertate irregolarità nel trattamento economico e/o previdenziale che l'appaltatore è tenuto a riservare al singolo lavoratore facchino, l'azienda committente dovrà interrompere il rapporto con l'Organismo economico inadempiente, garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra carovana o cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.

Le aziende non potranno utilizzare per le operazioni di facchinaggio il personale delle carovane e/o cooperative o comunque esterno in numero superiore al 50% rispetto al numero del personale operaio risultante in forza all'azienda nell'ambito regionale.

Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la precedenza va attribuita al personale di carovana e/o cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.

Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.

 

Chiarimento a verbale

 

Si precisa che i servizi svolti per conto delle aziende dalle cooperative o carovane di facchinaggio in autonomia e con propria organizzazione aziendale non sono vincolati dalla normativa di cui sopra.

 

Dichiarazione a verbale delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori

 

Le OO.SS. intendono precisare che la norma di cui all'art. 54 del vigente c.c.n.l. va intesa nel pieno rispetto delle norme della legge n. 1369/1960 per quanto riguarda l'utilizzo del personale di terzi.

 

Dichiarazione a verbale delle delegazioni imprenditoriali

 

Le aziende riconfermano la piena validità ed efficacia della norma di cui all'art. 54 e del relativo chiarimento a verbale nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 54 bis

(Cambi di appalto)

 

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

 

In caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda o ente appaltatore darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 60 giorni.

La gestione subentrante, su richiesta delle OO.SS. competenti, informerà sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento di questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza.

L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

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N.d.R.: L'accordo 1° marzo 2006 prevede quanto segue:

Nuovo articolo (ex art. 54-bis c.c.n.l. trasporto merci

ed ex art. 2 c.c.n.l. Assologistica)

(Cambi di appalto)

In caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.

Su richiesta delle OO.SS. competenti l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del c.c.n.l. sottoscritto da Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative.

L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

 


Contratto: TESSILI - Aziende industriali

 

Art. 23

(Lavoro esterno)

 

Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile-abbigliamento-moda a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.

Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese tessili-abbigliamento-moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:

1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del c.c.n.l. di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.

2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 60 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.

3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:

- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;

- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;

- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;

- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza;

- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.

4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.

5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.

A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale tessile-abbigliamento-moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.

7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/1986) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare.

Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.

8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.

In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.

 

Chiarimento a verbale

 

Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.

Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.

 

Dichiarazione a verbale

 

Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

 

 


Contratto: EDILIZIA - Aziende industriali

 

Art. 15

(Disciplina dell'impiego di manodopera

negli appalti e subappalti)

 

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

 

Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonchè a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 39 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.

c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1° comma della lett. b).

d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonchè nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

f) E' compito della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

 

Chiarimento a verbale

 

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

 

Dichiarazione comune

 

Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi - si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonchè per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.

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N.d.R.: L'accordo 20 maggio 2004 prevede quanto segue:

Concertazione per le grandi opere

Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma 2 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonchè per le grandi opere di cui alla legge n. 443/2001 (legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 90/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.

L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

  

 


Contratto: EDILIZIA - Aziende industriali

 

Art. 15

(Disciplina dell'impiego di manodopera

negli appalti e subappalti)

 

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

 

Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonchè a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 39 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.

c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1° comma della lett. b).

d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonchè nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

f) E' compito della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

 

Chiarimento a verbale

 

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

 

Dichiarazione comune

 

Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi - si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonchè per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.

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N.d.R.: L'accordo 20 maggio 2004 prevede quanto segue:

Concertazione per le grandi opere

Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma 2 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonchè per le grandi opere di cui alla legge n. 443/2001 (legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 90/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.

L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.