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a Pagina Appalti
Contratto:
ALIMENTARI - Aziende industriali
Art. 4
(Appalti,
decentramento produttivo e terziarizzazioni)
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in
azienda direttamente pertinenti le attività di
trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda
stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa,
ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere
svolte al di fuori dei turni normali di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per
i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace
tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli
obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, le
aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite
clausole che vincolino le imprese appaltatrici
all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme
di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza
del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali del
settore merceologico cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a
società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa
dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno
in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare
ai soci medesimi un trattamento economico-normativo
globalmente equivalente a quello previsto dal c.c.n.l. di
riferimento.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti
in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune
intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi industriali e le aziende che abbiano
significativa rilevanza nel comparto merceologico di
appartenenza forniranno semestralmente, su richiesta, alle
R.S.U. o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in
appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività
del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi
sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle
Organizzazioni sindacali la conoscenza delle conseguenze sui
livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività
conferite in appalto saranno altresì forniti alle
Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui
al 1° comma dei punti 1 e 2, del predetto Sistema di
informazione.
I gruppi industriali e le aziende di cui ai
punti 3) e 4) del richiamato art. 2 forniranno annualmente,
a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle
ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività
all'interno delle unità produttive.
Nota a
verbale per l'industria della macellazione
e
lavorazione delle specie avicole
Per i lavoratori del settore macellazione e
lavorazione delle specie avicole, l'art. 4 è il seguente:
"Le aziende non potranno dare in appalto le
opere ed i servizi che fanno parte del ciclo produttivo
dell'impresa che abbiano carattere di continuità o possano
essere programmati come tali.
Le aziende non potranno affidare in appalto o
in subappalto o in qualsiasi altra forma, nonché a società
cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita
dall'appaltatore e dall'intermediario.".
Contratto: SERVIZI DI PULIZIA - Aziende
industriali
Art. 4
(Cessazione di appalto)
Rilevato che il settore è caratterizzato,
nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi
tramite contratti di appalto e che da questo conseguono
frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione
di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e
predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con
assunzioni "ex novo", da parte dell'impresa subentrante, le
parti intendono tenere conto, da un lato, delle
caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle
attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di
tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della
occupazione.
Le parti convengono pertanto la seguente
disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa
produttrice di servizi, cedente o subentrante (società,
cooperativa, ecc.).
In ogni caso di cessazione di appalto,
l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove
possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali
aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì
informazioni sulla consistenza numerica degli addetti
interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando
quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività,
preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove
oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e
comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali
territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a
queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del
contratto di appalto possono verificarsi due casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità
di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa
subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza
periodo di prova degli addetti esistenti in organico
sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo
determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa,
salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti,
decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con
modificazioni di termini, modalità e prestazioni
contrattuali, l'impresa subentrante - ancorchè sia la stessa
che già gestiva il servizio - sarà convocata presso
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in
assenza presso la Direzione provinciale del lavoro, ove
possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza
sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti
territorialmente competenti per un esame della situazione,
al fine di armonizzare le mutate esigenze
tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei
livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni
professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche
facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a
posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa
ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di
lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio di appalto
l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle
lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di
dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda
cessante.
Ove l'impresa subentrante sia costituita in
forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva
facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale
richiesta di adesione in qualità di socio.
Al socio verrà comunque garantito un
trattamento economico complessivo non inferiore a quello
previsto dal presente c.c.n.l.
Tali assunzioni non costituiscono occupazione
aggiuntiva.
Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento
della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque
comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto
continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto
verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui
venga meno la causa sospensiva.
I lavoratori in aspettativa ai sensi
dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti
dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.
Gli addetti assunti con contratto a termine
saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza
del rapporto originariamente determinato.
In caso di contratto di formazione e lavoro
l'azienda subentrante ne darà tempestiva comunicazione alla
Commissione regionale per l'impiego anche tramite
l'Associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce
mandato.
L'azienda uscente deve consegnare all'impresa
subentrante l'elenco del personale così composto:
- nominativo;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- orario settimanale;
- livello di inquadramento;
- codice fiscale.
Deve inoltre fornire la seguente
documentazione:
- applicazione D.Lgs. n. 626/1994;
- formazione;
- documentazione sanitaria;
- lista eventi morbosi sino a tre anni prima
del cambio di appalto;
- lista personale assunto ex legge n.
482/1968 e n. 68/1999.
Le parti si impegnano a ricostituire il
tavolo al momento dell'emanazione della riforma degli
ammortizzatori sociali, al fine di armonizzare la vigente
normativa contrattuale alle nuove disposizioni che saranno
emanate dal legislatore.
La normativa del presente articolo dovrà
essere armonizzata con quanto previsto nel decreto
legislativo n. 18/2001.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la normativa di
cui al presente articolo, in caso di assunzione per
passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il
regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la
risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante
per soppressione del posto di lavoro, ai sensi dell'art. 3
della L. n. 604/1966, e la costituzione "ex novo" del
rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Le parti, al tal fine, richiamano ed allegano
al presente c.c.n.l. la nota del Ministero del lavoro Prot.
n. 5/25316/70 APT del 14 marzo 1992 e confermata con
circolare del 28 maggio 2001, n. 5/26514/7 APT/2001.
Dichiarazione congiunta
Le parti assumono inoltre l'impegno di
realizzare senza ritardo iniziative congiunte ai fini di:
1) un immediato intervento da parte del
Ministero del lavoro per la conferma dell'inapplicabilità
della legge n. 223/1991 nei casi di passaggio dei lavoratori
nei cambi di appalto;
2) un'equa soluzione applicativa della legge
n. 68/1999, affinchè non venga considerata, ai fini della
predetta normativa, come occupazione aggiuntiva quella
derivante dal subentro negli appalti; in tal senso
sottoscrivono le bozze delle proposte di circolari allegate
da sottoporre in tempi ristretti al Ministero del lavoro;
3) una sollecita emanazione delle tabelle di
cui alla legge n. 327/2000.
Contratto:
METALMECCANICA - Aziende industriali
Art. 28 (Appalti)
(Vedi
accordo di rinnovo in nota)
I contratti di appalto di opere e servizi
sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in
azienda direttamente pertinenti le attività di
trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonchè quelle di
manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle
che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei
normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per
i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in
azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del
presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da
esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche
che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie,
potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi
carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività
diverse da quelle proprie della azienda appaltante, e quelli
propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e
montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle
aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali
del settore merceologico a cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme
previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti
in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune
intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Nota a verbale
In considerazione dell'avvenuta abrogazione
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, stante la necessità di
adeguare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni
di legge, le parti si incontreranno, una volta esaurita la
fase negoziale di cui all'art. 86, 13° comma, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per definire, entro
il 31 dicembre 2004, quanto previsto dall'art. 84 del
medesimo decreto legislativo.
----------
N.d.R.: L'accordo 22 gennaio 2004 prevede
quanto segue: Art. 28
(Appalti)
I
contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati
dalle norme di legge in materia.
Sono
esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda
direttamente pertinenti le attività di trasformazione
proprie dell'azienda stessa, nonchè quelle di manutenzione
ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che
necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei
normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori
già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I
contratti di appalto continuativi svolti in azienda -
stipulati durante il periodo di vigenza del presente
contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze
tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su
richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno
formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di
continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da
quelle proprie della azienda appaltante, e quelli propri
delle attività navalmeccaniche e di installazione e
montaggio in cantiere.
Le
aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici
il rispetto delle norme contrattuali del settore
merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici
stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e
antinfortunistiche.
I
lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda
possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra
azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Nota a
verbaleIn
considerazione dell'avvenuta abrogazione della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, stante la necessità di adeguare la
disciplina contrattuale alle nuove disposizioni di legge, le
parti si incontreranno, una volta esaurita la fase negoziale
di cui all'art. 86, 13° comma, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per definire, entro il 31 dicembre
2004, quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto
legislativo.
Contratto:
CERAMICA - Aziende industriali
Parte II
APPALTI E
DECENTRAMENTI PRODUTTIVI
Le aziende informeranno, annualmente, le
Rappresentanze sindacali unitarie:
- su quadro generale, natura e
caratteristiche delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di scorporo di attività
del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi
sull'occupazione complessiva e ciò per consentire alle
OO.SS.LL. la conoscenza delle conseguenze sui livelli
occupazionali del territorio;
- sul numero dei lavoratori delle ditte
appaltatrici che prestano la propria attività all'interno
dell'azienda;
- sugli adempimenti che le imprese
appaltatrici sono tenute ad osservare, in base alle clausole
dei contratti di appalto, a termini di legge, in special
modo in materia di sicurezza e di modalità di effettuazione
della prestazione lavorativa.
La manutenzione ordinaria degli impianti di
produzione non sarà più affidata in appalto.
Fermo restando che detta manutenzione va
finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore
utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni
sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle
caratteristiche di programmabilità delle attività stesse,
della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere
di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonchè
delle esigenze che le attività di manutenzione
oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro
secondo orari e luoghi di intervento opportunamente
diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali
derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno
oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
Resta esclusa dal divieto di appalto la
manutenzione degli impianti detenuti in locazione
finanziaria.
Per l'assolvimento degli obblighi derivanti
alle imprese appaltatrici dalla legge 20 maggio 1970, n.
300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a
facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione
delle condizioni di agibilità.
A livello locale potrà essere esaminata con
le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al
personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove
esistenti.
Le norme di cui alla presente Parte si
applicano nei confronti delle unità produttive che occupano
più di 60 lavoratori.
Contratto:
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
Art. 54
(Utilizzo
lavoro in appalto)
Le parti si impegnano ad operarsi per il
pieno rispetto del D.P.R. n. 342/1994 sulla disciplina dei
lavori di facchinaggio.
In caso di necessità, le aziende potranno
ricorrere all'utilizzo di facchini solamente nell'ambito
delle cooperative e/o carovane che risultino iscritte nel
registro depositato presso la Direzione provinciale del
lavoro.
Con riferimento alle problematiche degli
appalti si dovrà definire tra le parti la necessità che da
parte delle aziende sia verificata l'idoneità dei soggetti
economici interessati da eventuali terziarizzazioni. In tali
circostanze le imprese forniranno preventivamente alle
R.S.A./R.S.U. e alle OO.SS. le informazioni necessarie circa
l'applicazione dei contratti di lavoro (in caso di
lavoratore dipendente) e/o delle normative previdenziali di
legge (in caso di socio di cooperativa), quanto sopra anche
nei casi di cambio di appalto.
Nei casi in cui, su segnalazione delle
strutture sindacali di base o delle Organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori, vengano accertate irregolarità
nel trattamento economico e/o previdenziale che
l'appaltatore è tenuto a riservare al singolo lavoratore
facchino, l'azienda committente dovrà interrompere il
rapporto con l'Organismo economico inadempiente, garantendo
l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che
provvederanno a collocarsi presso altra carovana o
cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti
contrattuali e di legge dei lavoratori.
Le aziende non potranno utilizzare per le
operazioni di facchinaggio il personale delle carovane e/o
cooperative o comunque esterno in numero superiore al 50%
rispetto al numero del personale operaio risultante in forza
all'azienda nell'ambito regionale.
Nel caso in cui nell'unità produttiva si
manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di
personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la
precedenza va attribuita al personale di carovana e/o
cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità
produttiva stessa.
Restano ferme le condizioni di miglior favore
esistenti.
Chiarimento a verbale
Si precisa che i servizi svolti per conto
delle aziende dalle cooperative o carovane di facchinaggio
in autonomia e con propria organizzazione aziendale non sono
vincolati dalla normativa di cui sopra.
Dichiarazione a verbale delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori
Le OO.SS. intendono precisare che la norma di
cui all'art. 54 del vigente c.c.n.l. va intesa nel pieno
rispetto delle norme della legge n. 1369/1960 per quanto
riguarda l'utilizzo del personale di terzi.
Dichiarazione a verbale delle delegazioni imprenditoriali
Le aziende riconfermano la piena validità ed
efficacia della norma di cui all'art. 54 e del relativo
chiarimento a verbale nel rispetto delle leggi vigenti in
materia.
Art. 54 bis
(Cambi di
appalto)
(Vedi
accordo di rinnovo in nota)
In caso di cambio di gestione nell'appalto
l'azienda o ente appaltatore darà comunicazione alle OO.SS.
competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 60
giorni.
La gestione subentrante, su richiesta delle
OO.SS. competenti, informerà sulle problematiche relative al
subentro, con particolare riferimento di questioni di
organizzazione del lavoro e sicurezza.
L'azienda appaltante farà includere nel
contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di
questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a
parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive
necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a
dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della
gestione uscente.
----------
N.d.R.:
L'accordo 1° marzo 2006 prevede quanto segue:
Nuovo
articolo (ex art. 54-bis c.c.n.l. trasporto merci
ed ex
art. 2 c.c.n.l. Assologistica)
(Cambi
di appalto)
In
caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante
darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione
con un preavviso di almeno 15 giorni.
Su
richiesta delle OO.SS. competenti l'azienda appaltante,
informerà in uno specifico incontro sulle problematiche
relative al subentro, con particolare riferimento a
questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e
all'applicazione da parte della gestione subentrante del
c.c.n.l. sottoscritto da Organizzazioni sindacali aderenti
alle Confederazioni maggiormente rappresentative.
L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto
con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto
dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di
appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e
produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a
parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.
Contratto:
TESSILI - Aziende industriali
Art. 23
(Lavoro
esterno)
Le parti, nel prendere atto del ricorso
strutturale nell'ambito del settore
tessile-abbigliamento-moda a lavorazioni presso terzi per
l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di
lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro
presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei
contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende
che non diano corso all'applicazione del contratto
collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro,
le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si
impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie
competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire
di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori
occupati in imprese tessili-abbigliamento-moda svolgenti
lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo
dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione
degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui
rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per
comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a
terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita
clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza
e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti
agevoleranno altresì l’applicazione del c.c.n.l. di
pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste
comunicheranno alle aziende committenti il contratto
collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi
aventi oltre 60 dipendenti e le aziende terziste che danno
lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma
annualmente, le Rappresentanze sindacali unitarie sulle
previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni
presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e
al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese
terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno
precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da
queste applicati.
3) Le Associazioni industriali e le
Organizzazioni sindacali territorialmente competenti,
costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste
ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna
delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli
elementi conoscitivi necessari alla valutazione del
fenomeno. A tale scopo l'Associazione industriale
territoriale metterà a disposizione della Commissione
l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per
ogni singola azienda committente l'Associazione territoriale
fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende
cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla
localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del
territorio di competenza), il comparto in cui operano e il
tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o
artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro
diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni
di aziende che non diano corso all'applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza
e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al
punto precedente le iniziative più opportune al fine di
pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della
disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
di pertinenza, la Commissione inviterà, per un esame della
situazione, le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile
raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale
accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione
prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi
occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a
causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi
economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni,
riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a
riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di
personale durante gli incontri previsti, nel corso delle
procedure di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n.
164, e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
daranno anche comunicazione, per un esame in materia,
dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel
ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno
periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati
raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari
coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle
Commissioni territoriali.
A tal fine concordano di prevedere,
nell’ambito dell’Osservatorio nazionale
tessile-abbigliamento-moda, funzioni di monitoraggio del
fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al
punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle
norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196).
6) La Commissione è vincolata al segreto
d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione
cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno,
tramite la propria Associazione territoriale, alle
Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla
legge n. 64/1986) l'elenco delle aziende terziste situate
nei territori di loro competenza, con l'indicazione del
contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno
dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del
Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di
cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste
situate nella provincia di loro competenza, con la
annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno
dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a
livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi
di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle
realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed
efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo
sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali
realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative
finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla
tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla
positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali
nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di
marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei
provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli
Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno
prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far
acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale
al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti
committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese
cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale
al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione,
sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la
regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per
conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle
ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata
applicazione di norme di legge e di contratto trovano
soluzione nelle usuali procedure di intervento previste
dalle norme esistenti.
Contratto: EDILIZIA - Aziende industriali
Art. 15
(Disciplina dell'impiego di manodopera
negli
appalti e subappalti)
(Vedi
accordo di rinnovo in nota)
Restano ferme le norme di legge che regolano
l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice
deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie
per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o
del subappalto.
All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è
tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed
attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse
con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru,
ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una
qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione
del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in
subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta
a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di
applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati
nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e
normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli
accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso.
L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa
edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le
lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione
dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere
la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al
contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma
precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le
Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti
competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e
di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori
di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta
altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza
sindacale unitaria di cui all'art. 103 costituita nel
cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o
subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o
subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o
subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del
numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati,
nonchè a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione
dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed
agli accordi locali di cui all'art. 39 redatta secondo il
fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali
contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della
Rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di
questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione
territoriale, per il tramite dell'Organizzazione
territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni
nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici
giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori
affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio
medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla
precedente lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante è
tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o
subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto
principale una o più delle lavorazioni edili ed affini
rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. - ad
assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle
lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di
esecuzione delle stesse, il trattamento economico e
normativo specificato al 1° comma della lett. b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a
far valere nei confronti dell'impresa appaltante o
subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), debbono,
a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla
cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito
delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso
di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui
all'art. 103 del presente contratto, il tentativo di
conciliazione deve essere promosso nei confronti
congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e
dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere
precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore
che esercita l'attività di promozione ed organizzazione
dell'intervento edilizio nonchè nei confronti delle imprese
concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per
l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della
fase esecutiva delle opere.
f) E' compito della Rappresentanza sindacale
unitaria di cui all'art. 103 di intervenire nei confronti
della Direzione aziendale per il pieno rispetto della
disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e
subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non
si applica alle imprese per le quali vigono contratti
collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le
imprese edili ed affini.
Dichiarazione comune
Le parti convengono che nell'ambito degli
indirizzi di politica industriale di settore la disciplina
dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti
disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela
dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti
economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti
contributivi - si configura come uno degli strumenti per
l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e
la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la
continuità dell'occupazione, nonchè per la specializzazione
dell'impresa, al fine della qualificazione e della
razionalizzazione del ciclo produttivo.
----------
N.d.R.:
L'accordo 20 maggio 2004 prevede quanto segue:
Concertazione per le grandi opere
Per le
opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate
dall'art. 6, comma 2 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di
importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni
di euro, e che incidono su più province, nonchè per le
grandi opere di cui alla legge n. 443/2001 (legge obiettivo)
e all'art. 16 del D.Lgs. n. 90/2002, è introdotta una
procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le
Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto,
quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le
imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i
profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi
paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di
lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il
livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è
sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale
stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Contratto: EDILIZIA - Aziende industriali
Art. 15
(Disciplina dell'impiego di manodopera
negli
appalti e subappalti)
(Vedi
accordo di rinnovo in nota)
Restano ferme le norme di legge che regolano
l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice
deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie
per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o
del subappalto.
All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è
tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed
attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse
con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru,
ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una
qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione
del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in
subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta
a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di
applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati
nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e
normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli
accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso.
L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa
edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le
lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione
dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere
la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al
contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma
precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le
Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti
competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e
di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori
di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta
altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza
sindacale unitaria di cui all'art. 103 costituita nel
cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o
subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o
subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o
subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del
numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati,
nonchè a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione
dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed
agli accordi locali di cui all'art. 39 redatta secondo il
fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali
contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della
Rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di
questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione
territoriale, per il tramite dell'Organizzazione
territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni
nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici
giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori
affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio
medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla
precedente lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante è
tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o
subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto
principale una o più delle lavorazioni edili ed affini
rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. - ad
assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle
lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di
esecuzione delle stesse, il trattamento economico e
normativo specificato al 1° comma della lett. b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a
far valere nei confronti dell'impresa appaltante o
subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), debbono,
a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla
cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito
delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso
di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui
all'art. 103 del presente contratto, il tentativo di
conciliazione deve essere promosso nei confronti
congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e
dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere
precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore
che esercita l'attività di promozione ed organizzazione
dell'intervento edilizio nonchè nei confronti delle imprese
concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per
l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della
fase esecutiva delle opere.
f) E' compito della Rappresentanza sindacale
unitaria di cui all'art. 103 di intervenire nei confronti
della Direzione aziendale per il pieno rispetto della
disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e
subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non
si applica alle imprese per le quali vigono contratti
collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le
imprese edili ed affini.
Dichiarazione comune
Le parti convengono che nell'ambito degli
indirizzi di politica industriale di settore la disciplina
dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti
disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela
dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti
economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti
contributivi - si configura come uno degli strumenti per
l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e
la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la
continuità dell'occupazione, nonchè per la specializzazione
dell'impresa, al fine della qualificazione e della
razionalizzazione del ciclo produttivo.
----------
N.d.R.: L'accordo 20 maggio 2004 prevede
quanto segue:
Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni,
così come individuate dall'art. 6, comma 2 della legge 19
luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o
superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più
province, nonchè per le grandi opere di cui alla legge n.
443/2001 (legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n.
90/2002, è introdotta una procedura di concertazione
preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali
stipulanti il presente contratto, quelle territoriali
interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie
dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti
firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i
rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la
sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina
applicabile per quanto attiene il livello territoriale di
contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della
contrattazione integrativa territoriale stipulata per le
circoscrizioni su cui incide il lavoro.
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