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Roma, 14 aprile 2004
Prot.: 817/2004
Cod.: V/336/7
Alle segreterie delle
-
Federazioni
nazionali di categoria
-
Cgil Regionali
-
CdLT
Ai Dipartimenti e agli Uffici
CGIL
LORO SEDI
Oggetto: socio lavoratore.
Care compagne e cari compagni,
vi inviamo, in allegato, copia
della circolare n.10 del 18.3.2004 emanata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per l’interpretazione delle
“Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui
alla legge 142/01 introdotte con l’art.9 della legge
30/2003.
Essa si sofferma, in primo
luogo, sulla soppressione del termine “distinto” per
l’identificazione della figura del socio-lavoratore. Da ciò
se ne fa discendere la prevalenza del rapporto associativo
su quello di lavoro con particolare riferimento al caso di
estinzione del rapporto di lavoro “con il recesso o
l’esclusione del socio nel rispetto delle previsioni
statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del
codice civile”.
A tale proposito la nostra
prima chiave di lettura dell’interpretazione ministeriale –
in base alla quale il rapporto di lavoro è assoggettato a
quello associativo – debba essere circoscritta alla sola
estinzione del rapporto associativo, mentre la dinamica
dello svolgimento del rapporto di lavoro mantiene la sua
indipendenza.
La circolare ministeriale,
inoltre, si occupa dell’art.2 della legge 142/01 come
modificato dall’articolo 9 della legge 30/03.
Si tratta, in particolare, del
mantenimento dei diritti sindacali previsti dal Titolo III
della legge 300/1970 – “della attività sindacale” – nel caso
dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Nel
caso, invece, dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro
diverso, si applicano gli articoli 1 (libertà di opinione);
8 (divieto di indagini sulle opinioni); 14 (diritto di
associazione e attività sindacale) e 15 (atti
discriminatori).
La circolare ministeriale,
d’altronde, ricorda che i diritti sindacali (nel caso dei
soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato) potranno
essere esercitati con la stipula di un accordo collettivo
tra le Associazioni Nazionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Viene poi ricordata la
modifica (art.3 comma 2-bis) inerente alle cooperative della
“piccola pesca” che possono corrispondere ai soci-lavoratori
un compenso proporzionato all’entità del pescato
(retribuzione “alla parte”).
Nel caso delle modifiche
all’art.5 comma 2 – insistendo sul concetto di automatica
estinzione del rapporto di lavoro nel caso di recesso o
scioglimento di quello associativo – il ministero evidenzia
che la relativa delibera di accettazione deve essere
adottata nel rispetto delle previsioni statutarie in
conformità con le specifiche norme dettate dal codice
civile.
A tale proposito – ferma
restando la possibilità di eventuali vertenze giudiziarie –
proponiamo che dagli statuti e dai regolamenti debbano
essere escluse norme che affidino agli Organi delle
cooperative (Assemblee, Consigli di Amministrazione) la
facoltà di deliberare l’esclusione dei soci sulla base di
motivazioni di tipo gerarchico-disciplinari o
tecnico-organizzative proprie del lavoro dipendente.
Nell’ambito dello stesso capitolo, la circolare si occupa
della competenza del giudice ordinario nelle controversie
tra socio-lavoratore e cooperative relativamente alla
delibera di accettazione del recesso o di esclusione. Gli
estensori della circolare non possono ignorare la
giurisprudenza consolidata (Cassazione a sezioni unite) che
ha indicato nel giudice del lavoro la competenza per le
materie riguardanti il rapporto di lavoro.
Con l’art.6 comma 1 è fissato
il termine per l’adozione del regolamento interno. Con
precedente nostra circolare vi abbiamo informati sulla
proroga del termine al 31.12.2004 (art.23-sexies legge
47/2004) e sulla sanzione che è stata introdotta nel caso di
mancato rispetto del suddetto termine: il possibile
commissariamento della cooperativa.
Il comma 2 del medesimo art.6
definisce il trattamento economico del socio-lavoratore. A
tale proposito la circolare specifica che devono intendersi
per trattamento minimo tutte quelle voci retributive fisse
citando, a mero titolo esemplificativo, la retribuzione
tabellare comprensiva di ex contingenza ed EDR, le mensilità
aggiuntive, gli scatti di anzianità.
Con la circolare ministeriale,
tuttavia, si intravede un’invadenza nel campo dell’autonomia
contrattuale collettiva poiché si paventa il frazionamento
orario dei trattamenti salariali contrariamente a tutte
quelle soluzioni contrattuali di “mensilizzazione dei
trattamenti salariali”.
Si pone, quindi, il problema
di preservare l’attuale assetto retributivo previsto dai
contratti collettivi nazionali.
L’art.6 comma 2, invece,
richiama le norme che prevedono la possibilità, per le
cooperative sociali, di stipulare accordi – con le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative – per rendere compatibile l’applicazione del
contratto collettivo di settore di riferimento.
Infine vi informiamo che
unitamente a Cisl e Uil abbiamo prospettato le
interpretazioni di cui sopra alle Centrali Cooperative alle
quali, soprattutto, abbiamo ricordato l’urgenza di
indirizzare il tavolo di confronto che è in corso verso
l’adozione di un “regolamento tipo”, di un accordo per il
riconoscimento dei diritti sindacali e per identificare
comportamenti statutari che non pregiudichino l’indipendenza
del rapporto di lavoro nei confronti di quello associativo.
Il prossimo appuntamento è
fissato per il giorno 4.5.2004.
Cordiali saluti
p. il Dip.
Reti-Terziario-Cooperazione
(Elisa Castellano – Mario
Sommaria)
All.1
Circolare
Ministero del Lavoro Oggetto:
Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla
legge 3 aprile 2001, n. 142
N. 10/04 del 18 marzo
2004
5/26053/70/SUB.AU
La legge
14 febbraio 2003, n. 30, all'articolo 9, ha dettato numerose
modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, recante
"Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore"; modifiche delle quali si espongono di seguito i
profili di maggiore rilevanza.
In
particolare, le modifiche hanno riguardato la disciplina di
cui agli articoli 1 (Soci lavoratori di cooperativa),
2 (Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore
di cooperativa), 3 (Trattamento economico del socio
lavoratore), 5 (Altre normative applicabili al socio
lavoratore) e 6 (Regolamento interno) della legge
n. 142/01 appena citata.
Articolo
1, comma 3
Il nuovo
testo prevede la soppressione del termine "distinto".
Con tale modifica viene
ulteriormente confermata la preminenza del rapporto
associativo su quello di lavoro, in ossequio alla tesi dello
"scambio ulteriore" sulla quale è imperniato tutto
l'impianto della legge n. 142/01.
Con l'intervento correttivo
apportato viene fugato ogni possibile dubbio sul fatto che
il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo di natura
associativa, peraltro puntualmente descritto al comma 1,
tramite la definizione degli obblighi sociali posti a carico
del socio lavoratore di cooperativa: il concorso nella
gestione dell'impresa, la partecipazione alle decisioni
aziendali, la contribuzione alla formazione del capitale
sociale, la messa a disposizione delle proprie capacità
professionali.
La
correzione non rappresenta una precisazione di stile, ma
rende anche più definiti i confini relativi alle competenze
giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e
cooperativa e, inoltre, crea i presupposti di chiarezza per
una disciplina statutaria e regolamentare concernente le
causali di recesso, di esclusione o di decadenza del socio.
La
dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo è
resa ancora più evidente dall'introduzione del secondo comma
dell'articolo 5, ai sensi del quale "il rapporto di
lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio
deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in
conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile",
previsione rispetto alla quale l'eliminazione delle parole "
e distinto" è certamente funzionale.
Con tale
norma le dinamiche del rapporto di lavoro sono chiaramente
assoggettate a quelle del rapporto associativo, in caso di
estinzione di quest'ultimo.
Articolo 2
Con la
modifica apportata, vengono mantenuti nei confronti dei soci
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato i diritti
sindacali previsti dal Titolo III della legge n. 300/70,
subordinandone però l'esercizio alla stipula di un accordo
collettivo, che deve tener conto del principio di
compatibilità con lo status di socio lavoratore.
Detto
accordo deve essere stipulato tra le Associazioni nazionali
del movimento cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative.
Secondo
l'accezione tradizionale per Associazioni nazionali del
movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al
decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
Articolo
3, comma 2-bis: cooperative della piccola pesca
La norma
ha introdotto all'articolo 3, della legge n. 142/01, il
comma 2-bis.
Lo stesso
prevede che le cooperative della piccola pesca di cui alla
legge n. 250/58 possono, in deroga alle disposizioni sui
trattamenti economici minimi da riconoscere ai soci
lavoratori, corrispondere a questi ultimi un compenso
proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e
parametri da stabilirsi nel regolamento interno di cui
all'articolo 6.
In
pratica, viene codificata normativamente una prassi
consolidata nel mondo della piccola pesca, secondo la quale
il socio pescatore viene retribuito in proporzione
all'entità del pescato (cosiddetta retribuzione "alla
parte").
Articolo
5, comma 2
Come già
evidenziato il 2° comma dell'articolo 5 rafforza la
prevalenza del rapporto associativo ed evidenzia la
strumentalità del rapporto di lavoro in funzione del
raggiungimento dello scopo mutualistico: è, infatti,
prevista come conseguenza automatica dello scioglimento del
vincolo associativo l'estinzione del rapporto di lavoro.
La
delibera di accettazione del recesso o di esclusione deve
essere deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie
ed in conformità con le specifiche norme dettate dal codice
civile.
Anche per tale aspetto, sulla
base dell'autonomia statutaria delle cooperative ed in virtù
del principio generale di "prevalenza delle norme di miglior
favore", lo statuto può disciplinare diversamente rispetto
all'automatismo di legge introdotto con il 2° comma
dell'articolo 5.
Operativamente, tale delibera presa secondo le norme del
codice civile (artt. 2526-2527) e dello statuto ed
adeguatamente motivata in considerazione alla particolare
delicatezza degli effetti che si producono, costituisce
causa di interruzione del rapporto di lavoro in essere con
il socio, sia esso di tipologia subordinata, autonoma o di
collaborazione.
Si
richiama l'attenzione sui successivi passaggi operativi che
la cooperativa, in caso di estinzione del rapporto di lavoro
riconducibile al tipo subordinato, deve espletare in
osservanza della normativa in materia (chiusura della
posizione previdenziale ed assicurativa).
Il secondo inciso del comma in
questione prevede la competenza del giudice ordinario nelle
controversie tra socio lavoratore e cooperativa
relativamente alla delibera di accettazione del
recesso o di esclusione.
Pertanto la competenza del giudice ordinario attrae gli
aspetti del rapporto di lavoro in quanto diretta conseguenza
dello scioglimento del vincolo associativo.
Inoltre, è opportuno segnalare
che i riferimenti agli articoli del codice civile contenuti
nel comma (2526 e 2527) sono da intendersi agli articoli
2532 e 2533. Questi ultimi, a seguito della riforma del
diritto societario, riguardano rispettivamente il recesso e
l'esclusione del socio.
Articolo
6, comma 1: termine per l'adozione del regolamento interno
Il termine
per l'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 6
della legge n. 142, è stato prorogato al 31 dicembre 2004
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355.
Tale
ultima legge, all'articolo 23-sexies, ha inoltre
previsto che il mancato rispetto del termine comporta
l'applicazione dell'articolo 2545-seixiesdecies del codice
civile ai sensi del quale: "In caso di irregolare
funzionamento delle società cooperative, l'autorità
governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e
affidare la gestione della società ad un commissario …".
Si tratta
pertanto di un termine che, benché non possa qualificarsi
perentorio in quanto resta in ogni caso il potere di emanare
il regolamento, assume tuttavia un significato
particolarmente rilevante conseguendo al suo mancato
rispetto una sanzione di estrema gravità quale quella di cui
al citato 2545-sexiesdecies del codice civile.
Si
sottolinea infine che, in mancanza di adozione del
regolamento interno, le cooperative non possono:
a)
inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello
subordinato;
b)
deliberare nelle materie di cui alle lettere d), e) e f),
dell'articolo 6.
Si tratta,
infatti, di aspetti che trovano la loro fonte istitutiva e
la relativa disciplina esclusivamente nel regolamento
interno.
Articolo
6, comma 1, lett. a)
L'articolo 6, comma 1, lett.
a) prevede, tra gli elementi che il regolamento deve in ogni
caso contenere, il richiamo ai contratti collettivi
applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, che richiama
l'applicazione dei contratti collettivi nazionali del
settore o della categoria affine con riferimento al
trattamento economico del socio lavoratore e per quanto
attiene ai minimi previsti, per prestazioni analoghe.
Articolo
6, comma 2 : trattamento economico del socio lavoratore
Con la
modifica al secondo comma dell'articolo 6, della legge n.
142/01, introdotta dall'articolo 9, comma 1, lett. f), della
legge n. 30/03, è stata eliminata la previsione che impediva
al regolamento interno di contenere disposizioni derogatorie
in peius rispetto alle condizioni di lavoro previste
dai contratti collettivi.
La nuova
norma prevede che, salvo gli specifici casi indicati, il
regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in
pejus rispetto al trattamento economico minimo di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/01. Ciò
determina che al socio lavoratore inquadrato con rapporto di
lavoro subordinato debba essere garantita una retribuzione
non inferiore ai minimi contrattuali non solo per quanto
riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di
qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda
le altre norme del contratto che prevedano voci retributive
fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di
anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli
stessi contratti di lavoro (orario contrattuale).
Infine, si
ricorda che per i soci lavoratori con rapporto di lavoro di
tipo subordinato sussiste l'obbligo di applicazione di
istituti normativi che la legge disciplina per la generalità
dei lavoratori (TFR, ferie, etc..).
Articolo
6, comma 2-bis: disposizioni relative alle cooperative
sociali
La norma
in oggetto prevede che le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, lett. b), della legge n. 381/91, possono
definire accordi con le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di
rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo
nazionale del settore di riferimento individuato ai sensi
dell'articolo 3, comma 1.
Roberto Maroni
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