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Pagina Appalti
Codice
civile
Capo VII DELL'APPALTO
Art. 1655 (Nozione)
L'appalto
è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro.
Art. 1656 (Subappalto)
L'appaltatore non può dare in
subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è
stato autorizzato dal committente.
Art. 1657 (Determinazione
del corrispettivo)
Se le parti non hanno
determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito
il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento
alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è
determinata dal giudice.
Art. 1658 (Fornitura della
materia)
La materia necessaria a
compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se
non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Art. 1659 (Variazioni
concordate del progetto)
L'appaltatore non può
apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se
il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve
provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni
sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo
dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha
diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte,
salvo diversa pattuizione.
Art. 1660 (Variazioni
necessarie del progetto)
Se per l'esecuzione dell'opera
a regola d'arte è necessario apportare variazioni al
progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di
determinare le variazioni da introdurre e le correlative
variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni
supera il sesto del prezzo complessivo convenuto,
l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere,
secondo le circostanze, un'equa indennità.
Se le variazioni sono di
notevole entità, il committente può recedere dal contratto
ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661 (Variazioni
ordinate dal committente)
Il committente può apportare
variazioni al progetto, purchè il loro ammontare non superi
il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha
diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se
il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma
precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo
contenute nei limiti suddetti, importano notevoli
modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi
nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per
l'esecuzione dell'opera medesima.
Art. 1662 (Verifica nel
corso di esecuzione dell'opera)
Il committente ha diritto di
controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a
proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera,
si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le
condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il
committente può fissare un congruo termine entro il quale
l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è
risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento
del danno.
Art. 1663 (Denuncia dei
difetti della materia)
L'appaltatore è tenuto a dare
pronto avviso al committente dei difetti della materia da
questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e
possono comprometterne la regolare esecuzione.
Art. 1664 (Onerosità o
difficoltà dell'esecuzione)
Qualora per effetto di
circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera,
tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore
al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o
il committente possono chiedere una revisione del prezzo
medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella
differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si
manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che
rendano notevolmente più onerosa la prestazione
dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Articolo
1676 :
(Diritti
degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente)
Coloro che, alle dipendenze
dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire
l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione
diretta contro il committente per conseguire quanto è loro
dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda.
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