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Tutela dei lavoratori nell’ambito degli appalti

Guida Operativa

 

di Bruno Laudi

e

    Gianna Nuvoli    

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Con il decreto legislativo 276/03,  che come è noto ha determinato la totale abrogazione della legge 1369/60 (con esclusione di alcuni aspetti aventi rilevanza penale), è stato introdotto, o meglio è stata ampliata, la possibilità per l’imprenditore di assegnare ad altro imprenditore, anche attraverso un contratto di appalto, lo svolgimento di parte della propria attività produttiva.

In buona sostanza con il decreto legislativo 276/2003 si è avuto un ribaltamento degli orizzonti e sono stati rimossi alcuni importanti limiti posti agli imprenditori dalla normativa abrogata (v. però sentenze Cassazione penale) per impedire l’utilizzo della forza lavoro senza l’assunzione di responsabilità e rischi. 

L’effetto che si potuto rilevare  è che ciò che prima era l’eccezione – ossia le limitate ipotesi in cui poteva essere concesso all’imprenditore di dare in  appalto  servizi inerenti la propria attività produttiva – ora è divenuta la regola.  Ciò, ovviamente, in piena coerenza con lo spirito e le scelte politiche che hanno mosso questa importante, ma deleteria, riforma. 

D’ora in poi  l’imprenditore potrà concedere in appalto qualsiasi tipo di prestazione o di attività inerente la propria organizzazione imprenditoriale purché sussistano alcuni elementi che qui di seguito verranno illustrati .

Occorre segnalare che sono intervenuti ulteriori disposizioni legislative sulla materia nel corso degli ultimi mesi: ci riferiamo al codice unico sugli appalti, contenuto nel decreto legislativo n.163/2006 entrato in vigore primo luglio 2006, salvo alcuni articoli per i quali è stata stabilita l’entrata in vigore al 1 febbraio 2007 e che potrebbe nel frattempo essere oggetto di ulteriori modifiche, e alla legge 248/06, c.d. legge Bersani, che ha introdotto interessanti novità che sinteticamente riportiamo di seguito. 

Solidarietà in caso di subappalto (la norma riguarda tutti i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi a partire dalla data del 4 luglio 2006):

L'art. 35, ai commi da 28 a 35, dispone che l'appaltatore risponde in solido con il  subappaltatore della effettuazione e del versamento  delle  ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione probante prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere i pagamenti  del corrispettivo fino  alla esibizione della documentazione citata. La responsabilità solidale non può eccedere, quanto agli importi, l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.

Il comma 32 prevede una forte responsabilizzazione del committente,  disponendo che se paga quanto dovuto per l'esecuzione dell'appalto all'appaltatore senza che quest'ultimo abbia esibito la documentazione attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti è punito con la sanzione da 5.000 a 200.000 euro, se detti obblighi non sono stati correttamente eseguiti sia dall'appaltatore che dagli eventuali  subappaltatori.

Le norme entreranno in vigore solo dopo  l’emanazione di un decreto interministeriale che stabilirà la documentazione utile ad attestare il corretto assolvimento degli obblighi, da emanare entro il 10 di novembre 2006;

Settore Edile e comunicazioni assunzione ai Centri per l'Impiego

Diventa obbligatoria, per le assunzioni nel settore edile, la comunicazione al Centro per l’Impiego almeno il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, mediate documentazione avente data certa (comma 6 art. 36 bis che riscrive il comma 10–bis dell’art. 86 del D.Lgs. n. 276/2003); le sanzioni in caso di inottemperanza vanno dai 100 ai 500 euro a lavoratore.

Settore Edile e impiego di lavoratori in nero: sospensione attività

E' prevista,  e la norma è in vigore dal 12 agosto 2006, la sospensione dell'attività del cantiere su provvedimento del servizio ispettivo della DPL in caso di impiego di lavoratori in nero o irregolari in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori impiegati regolarmente nel cantiere. E' altresì prevista la sospensione dell'attività nel caso di reiterate violazioni della normativa in materia di superamento dei tempi ed orari di lavoro giornaliero e settimanale. Si aggiunge inoltre un provvedimento di interdizione dalla partecipazione a  gare pubbliche e alla contrattazione con le Amministrazioni Pubbliche per un periodo pari a quello della sospensione e per un eventuale periodo aggiuntivo che può andare dal doppio della durata della sospensione ad un massimo di due anni (comma 1, art. 36 bis).

Settore Edile e tessera di riconoscimento in cantiere

Dal 1° ottobre 2006 tutti i lavoratori che operano all’interno dei cantieri edili debbono portare un “badge” di riconoscimento, fornito dal datore, con foto, generalità e nome dell’impresa da cui dipendono. I lavoratori devono esporre e tenere visibile la tessera di riconoscimento.

L'obbligo è previsto anche per i lavoratori autonomi che debbono provvedere a dotarsi per proprio conto del badge di riconoscimento.Inoltre se nel cantiere sono presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, il committente è responsabile in solido per l'adempimento all'obbligo

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti (per il computo si calcolano tutti coloro che sono impiegati con qualsiasi tipologia contrattuale, anche autonoma) possono assolvere annotando sul registro di cantiere, vidimato dalla DPL,  gli estremi del personale giornalmente impiegato.

Il datore di lavoro che non fornisce il tesserino o che non ha in cantiere il registro vidimato ed aggiornato, paga sanzioni che vanno da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Viceversa il lavoratore che ometta di esporre il cartellino consegnatogli dal datore di lavoro paga una sanzione da 50 a 300 euro ( co. 3, art. 36bis). La norma sarà in vigore dal 1° ottobre 2006.

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Distinzione tra appalto, somministrazione di manodopera e

intermediazione illecita di manodopera

 

L’art. 29 del decreto legislativo 276/2003 esordisce  indicando quelli che sono gli elementi che differenziano l’appalto di servizio e/o di opere dalla somministrazione di manodopera.

Nell’appalto di servizi i rapporti di lavoro sono costituiti con l’impresa appaltatrice, che, oltre ad essere titolare formale dei rapporti,  organizza direttamente quella che è l’attività lavorativa.

Dunque nell’appalto di servizi il potere direttivo e organizzativo rimane in capo all’impresa appaltatrice (che è anche formalmente il datore di lavoro), mentre nella somministrazione di manodopera questi elementi contrattuali si trasferiscono in capo all’impresa somministrata (mentre il datore di lavoro formale è l’impresa somministratrice), ed  proprio questa la differenza che viene posta dalla norma tra l’appalto di servizi e la somministrazione di manodopera.

Una volta definito quella che è la differenza tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera,  la norma  definisce quelli che sono gli elementi di legittimità dell’appalto di servizi. Gli elementi di legittimità indicati dall’art. 29 sono esclusivamente riferiti al fatto che l’impresa appaltatrice deve avere una propria organizzazione imprenditoriale e deve assumere direttamente il rischio di impresa.

Detti criteri erano contenuti anche nella legge 1369 del 1960 che, al fine di valutare la legittimità dell’appalto, richiedeva che l’impresa appaltatrice fosse genuina e cioè avesse quella organizzazione di mezzi e strumenti atti a svolgere l’attività produttiva .

Per quanto riguarda i  nuovi elementi di distinzione tra l’appalto genuino e l’appalto illecito è opportuno evidenziare che l’art. 84 del D.Lgs. 276/03, un po’ in contraddizione con quello che è l’impianto della norma principale, fissa degli indici presuntivi ben definiti e, a ben vedere, non del tutto diversi da quelli precedentemente previsti dalla legge n. 1369/60.

In particolare, per tutelare i lavoratori coinvolti,  occorrerà valutare in maniera attenta la sussistenza  di almeno uno dei seguenti elementi:

1)      chi organizza nello specifico i lavoratori e l’eventuale loro inserimento nell’organizzazione del committente; 

2)      la congruenza tra le mansioni svolte dai lavoratori dell’impresa appaltatrice con l’oggetto del contratto di appalto;

3)      utilizzo di mezzi e macchinari del committente;

4)      l’assenza di una effettiva organizzazione dell’impresa appaltatrice riguardo lo specifico appalto;

5)      l’assenza di un rischio di impresa in capo all’appaltatore; 

 

Nel caso dovesse sussistere il sospetto della illegittimità dell’appalto la richiesta del tentativo di conciliazione dovrà essere formulata come da ALL. 1, provvedendo a calcolare le differenze retributive dovute alla lavoratrice o al lavoratore sulla base del c.c.n.l. e dell’eventuale integrativo aziendale applicato dal committente .

Qualora il rapporto di lavoro fosse sorto prima dell’abrogazione della legge 1369/60 (ossia prima dell’ottobre 2003) la rivendicazione sarà più semplice e detta normativa potrà essere invocata per il periodo di vigenza: in tal caso la richiesta del tentativo di conciliazione dovrà essere formulato secondo l’ALL. 2  invocando, in via subordinata,  anche la specifica obbligazione solidale prevista dall’art. 3 della legge 1369/60, e pertanto, chiedendo in ogni caso le differenze retributive dovute sulla base del c.c.n.l. e, dell’eventuale, integrativo aziendale applicato dalla committente.

Se il rapporto di lavoro instaurato tra la pseudo appaltatrice è stato formalizzato con un contratto di co.pro (o co.co.co per il periodo precedente) o comunque con contratti diversi (ad esempio associazione in partecipazione) la richiesta va formulata preliminarmente impugnando il contratto di lavoro sottostante così come da ALL. 3 .  Anche in questo caso i conteggi andranno elaborati sulla base del c.c.n.l. e dell’eventuale integrativo aziendale applicato dalla committente.

Se la violazione è iniziata prima dell’abrogazione della legge n. 1369/60 la richiesta andrà formulata come da ALL. 4.

Ovviamente se il lavoratore è stato anche licenziato occorrerà inserire nella richiesta anche l’impugnazione della risoluzione del rapporto, che dovrà essere sottoscritta dal lavoratore con l’offerta formale delle prestazioni lavorativa nei confronti del COMMITTENTE come da ALL. 5 o, nell’ipotesi di contratti atipici,  sulla base dell’ALL. 6.

 

LA TUTELA NEGLI  APPALTI  LECITI

a) APPALTI PRIVATI  

 

a.1) PARITA’ DI TRATTAMENTO

Come è noto la nuova disciplina dell’appalto  prevede  una minima garanzia per i lavoratori che riguarda solo l’obbligazione solidale del committente e del datore di lavoro per la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti. Detta garanzia opera nell’arco temporale di un anno successivamente alla cessazione dell’appalto.

Sul punto non si può che esprimere il massimo delle critiche possibili nei confronti del legislatore che  non solo ha consegnato agli imprenditori i più ampi e utili strumenti per la gestione flessibile dell’occupazione, ma ha anche voluto contenere in un arco di tempo limitato l’assunzione di responsabilità e i costi di questo tipo di scelta.

Sarebbe stato infatti opportuno ed equo, come è stato previsto per la somministrazione di manodopera, far applicare ai dipendenti dell’appaltatore, così come era previsto nella legge 1369/60, lo stesso trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti del committente e la conseguente obbligazione solidale di quest’ultimo a garanzia dei lavoratori.

Oggi questo principio della parità di trattamento potrebbe essere affermato attraverso la  contrattazione collettiva con una norma che imponga alle imprese che ricorrono alla esternalizzazione mediante l’appalto,  di inserire nel contratto di appalto l’obbligo per l’impresa committente di applicare il medesimo trattamento economico previsto ai propri dipendenti o, quanto meno, l’applicazione dei c.c.n.l. di settore sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Insomma una norma molto simile a quella prevista dall’art. 36 dello Statuto dei Lavoratori – c.d. clausola sociale – per gli appalti pubblici.

a.2) RECUPERO DEL CREDITO

L’unica norma che ha effettivamente apportato un positivo cambiamento nell’ordinamento giuslavoristico è il comma II dell’art. 29 del D.Lgs. 276/03  , che prevede, per i dipendenti dell’appaltatore, la possibilità di intraprendere un’azione diretta contro il committente per conseguire la retribuzione maturata in conseguenza della prestazione lavorativa svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato.

La differenza, rispetto all’art. 1676 cod.civ. (che è pure ancora in vigore), è notevole  in quanto la norma del codice civile prevedeva la possibilità dell’azione diretta, ma  nei limiti di quanto era ancora dovuto dal committente all’appaltatore al momento della proposizione della domanda.

Mentre l’art. 29 del D.Lgs. 276/03  prevede solo un limite temporale, ossia che l’azione diretta nei confronti del committente venga intrapresa entro un anno dalla cessazione dell’appalto.

In considerazione di questo strettissimo limite temporale occorre procedere immediatamente con l’azione nei confronti sia del committente che del datore di lavoro .

Sulla base dell’esperienza maturata nel corso di questi tre anni di entrata in vigore della normativa si consiglia di procedere in questo senso:

1)      se si è in possesso delle buste paga inerenti le retribuzioni e le indennità di fine rapporto passare immediatamente la pratica al legale di riferimento che procederà alla predisposizione del decreto ingiuntivo inviandolo formalmente anche al committente per interrompere il termine di un anno.

2)      Se i crediti riguardano sia retribuzioni dovute che straordinari o trasferte o differenze retributive, effettuare nel più breve tempo possibile i conteggi  inerenti le retribuzioni ordinarie (così dette non contestate) e anche in questo caso contattare il legale di riferimento affinchè possa predisporre il decreto ingiuntivo,  così come sopra indicato, fornendogli tutta la documentazione del rapporto di lavoro (buste paga, contratto di assunzione ed eventuali comunicazione dove risulti l’adibizione del lavoratore presso quello specifico appalto) . Provvedendo in un secondo  momento a predisporre i conteggi per le differenze retributive e per l’eventuale impugnazione di licenziamento, formulando la richiesta del tentativo di conciliazione anche nei confronti del committente sulla base dell’ALL . 7

Occorre precisare che l’art. 29 del D.Lgs. 276/03 prevede l’obbligazione solidale solo per quanto riguarda le retribuzioni e i trattamenti previdenziali dovuti e non dice nulla per quanto riguarda gli eventuali danni da licenziamento o altri danni (per esempio da infortunio): per dette ragioni è opportuno anche invocare l’art. 1676 cod. civ. in quanto formulato con riferimento a tutte le somme dovute al lavoratore . 

Occorre infine rilevare che la norma contenuta nell’art. 29 del decreto legislativo citato non trova applicazione nel caso in cui il committente sia una persona fisica che non esercita una attività di impresa o professionale. In altre parole non si applica, ad esempio, nel caso di un privato che ha dato in appalto la ristrutturazione della propria abitazione. In questo caso si potrà invocare esclusivamente l’art. 1676 del cod. civ. e l’azione, come già detto, dovrà essere intrapresa in tempi strettissimi.

a3)  TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO E PROSECUZIONE DELLO STESSO CON LA NUOVA IMPRESA APPALTATRICE

Come è noto l’ultimo comma dell’art. 29 del D.Lgs. 276/03 esclude che il subentro di un nuovo imprenditore nell’appalto possa configurarsi come trasferimento di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. . Pertanto l’obbligo di assunzione da parte del nuovo appaltatore dei dipendenti dell’imprenditore uscente, potrà essere invocato solo se è prevista una specifica clausola nel c.c.n.l. di settore (si veda elenco allegato dei c.c.n.l. aggiornato alle stesure del 2005).

Si può auspicare però che una clausola (tipo ad esempio quella prevista dall’art. 4 del c.c.n.l. multiservizi) possa essere prevista nell’accordo integrativo aziendale sulla base ad esempio di quella inserita nel Protocollo di intesa stipulato con il Comune di Bologna (si veda allegato).

Ad ogni buon conto, qualora vi sia una violazione delle norme e delle procedure previste dai singoli contratti collettivi occorrerà procedere in tempi strettissimi per far valere il diritto dei lavoratori alla costituzione del rapporto di lavoro in capo al nuovo imprenditore.

Anche in questo caso converrebbe contattare immediatamente la struttura di coordinamento  giuridico e il legale di riferimento, per valutare se intraprendere un’azione cautelare (procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.) per far valere il diritto dei lavoratori e, eventualmente, un’azione da parte del sindacato di categoria, ai sensi dell’art. 28 della legge 300/1970, per attività antisindacale per violazione della norma del contratto collettivo.

In ogni caso conviene inviare sia all’impresa uscente che a quella entrante e al committente, la raccomandata con cui si impugnano i licenziamenti e si offrono le prestazioni lavorative  ALL. 8 .

La medesima contestazione potrà essere effettuata  nel caso in cui il nuovo appaltatore procede all’assunzione dei lavoratori con una immotivata riduzione dell’orario, che non sia giustificata da una modificazione dei termini del capitolato d’appalto. 

In entrambi i casi conviene anche fare una formale richiesta al committente di copia del capitolato dell’appalto ALL. 9 .

 

Sul punto ci pare utile segnale una recente decisione del Tribunale di Bologna del 5.7.06, con il quale il Giudice ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 4 del c.c.n.l multiservizi, a prescindere dalla qualificazione del titolo di subentro come appalto o subappalto .  Ciò  ha determinato la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’impresa subentrante  alle medesime condizioni retributive e di prestazione (anche oraria) svolte con il precedente datore di lavoro (vedi allegato

 

Licenziamenti collettivi per perdita e cessazione di appalti

Questa è un’altra questione delicata che merita un adeguato approfondimento.

La giurisprudenza prevalente sembra ormai orientata nel ritenere che ai licenziamenti avvenuti a seguito della perdita o cessazione di appalto (fermi restando i requisiti numerici, di tempo e dimensionali di cui sopra) siano applicabili le disposizioni di cui all’art. 24 della 223/91.

La Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che la 223/91 ha inteso superare l’idea di una differenza qualitativa tra licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali plurimi (vedi da ultimo Cassazione n. 5828 del 22 aprile 2002). Pertanto, una volta accertata la sussistenza del presupposto numerico-temporale, non rientrando la perdita/cessazione di appalto nelle eccezioni previste dal 4 comma dell’art 24 (non suscettibili di interpretazione analogica), il datore di lavoro, che intenda licenziare i lavoratori addetti all’appalto dovrebbe esperire tutte le procedure di licenziamento collettivo.

La contrattazione collettiva, conscia della estrema delicatezza della questione, ha, in molti casi (imprese di pulizia, mense e ristorazione collettiva), approntato una forma di tutela ulteriore: la c.d. clausola di salvaguardia che impone al soggetto subentrante nell’appalto l’obbligo di assumere il personale già impiegato nell’appalto stesso. Questa disposizione contrattuale ha il duplice intento di salvaguardare l’occupazione e di garantire al lavoratore, nella generalità dei casi, la stessa sede di lavoro. Tale disposizione contrattuale non escluderebbe però (sempre secondo la Cassazione) l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi: infatti, nei casi in cui l’impresa subentrante pretendesse di escludere una o più persone, queste potrebbero impugnare l’eventuale licenziamento invocando la mancata applicazione della procedura ex art. 24 (oltre che per violazione di norme contrattuali che eventualmente regolassero il cambio d’appalto), computandosi nel numero dei lavoratori licenziati non solo quelli riassorbiti, ma anche quelli passati alle dipendenze del nuovo imprenditore, dal momento che vi è stata comunque una cessazione del rapporto di lavoro.

Sempre per la giurisprudenza prevalente l’ipotesi descritta si differenzierebbe dalla “fine lavori nelle costruzioni edili” per il fatto che gli andamenti ciclici del mercato e della domanda non impatterebbero in maniera uguale su tutti i settori produttivi: ciò avrebbe spinto il legislatore a differenziare le due situazioni ritenendo la “fine lavori nelle costruzioni edili” un evento avente in sé “un maggiore grado di ineluttabilità al licenziamento del personale impiegato … ” (Cassazione n. 5828 del 22 aprile 2002).

In conclusione è opportuno tenere presente che, se a seguito della cessazione dell’appalto la società con più di 15 dipendenti ha provveduto a licenziare più di 5 lavoratori e non si tratta di un appalto edile, i licenziamenti vanno impugnati per violazione della legge 223/91, mentre negli altri casi per mancanza di giustificato motivo oggettivo  (si veda ALL. 8)

B) APPALTI PUBBLICI

Come è noto il D.Lgs. 276/03 non trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, pertanto la tutela da approntare per i lavoratori addetti presso detti appalti va intrapresa sulla base delle norme seguenti.

B 1) Trattamenti retributivi

Sulla base della specifica norma dell’art. 36 dello statuto dei lavoratori l’impresa a cui è stata affidata l’esecuzione di un appalto pubblico deve provvedere ad applicare quantomeno gli aspetti economici previsti dal c.c.n.l. di settore e dagli accordi territoriali .

In caso di violazione dell’art. 36,  converrà inviare una comunicazione all’ente committente lamentando tale violazione e, ovviamente, del capitolato d’appalto richiedendo, inoltre,  il pagamento diretto delle differenze retributive e invocando la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della società appaltatrice  .  

B 2)  Tutela del credito

In questo caso l’azione da intraprendere deve essere ancora più celere in quanto la norma invocabile è l’art. 1676 del cod.. civ. e occorre intraprendere l’azione diretta nei confronti del committente prima che questo proceda a pagare i corrispettivi dell’appalto, pena la perdita della garanzia del credito dei lavoratori ALL.10

Al riguardo occorre tenere presente che se l’ente procede a liquidare l’appaltatore, nonostante la specifica e formale richiesta di sospensione del pagamento, risponderà in proprio per i danni cagionati ai lavoratori e si potrà attingere anche sulle somme accantonate a garanzia del credito previdenziale (anche in ragione del superiore privilegio riconosciuto ai crediti dei lavoratori) e sulle fideiussioni obbligatoriamente previste dalla legislazione in materia di appalti pubblici.

B 3)Tutela del rapporto di lavoro e prosecuzione dello stesso con la nuova impresa appaltatrice

In questo caso valgono le stesse note e i consigli indicati per l’appalto privato. Particolare attenzione va fatta al contenuto dei CCNL e delle leggi regionali  (v. per esempio la legge regione Emilia Romagna n. 25/99 e successive modifiche), sul tema del trattamento del  personale adibito alla erogazione di servizi in appalto da parte delle pubbliche amministrazioni.

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Da ultimo va sottolineato che l’azione diretta nei confronti del committente (pubblico o privato), potrà essere intrapresa o proseguita anche in caso di apertura di procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta ecc.) nei confronti  dell’impresa appaltatrice.