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BOZZA DEFINITIVA

 

  

  

Liberiamo i diritti

 le proposte della Cgil

per un “piano di legislatura”

contro il lavoro nero

 

Bari

24 Giugno 2005
 

                                                Una sfida per il Paese

 

Il lavoro nero rappresenta uno dei principali problemi del nostro paese, colpisce milioni di uomini e donne nella loro dignità di lavoratori e nella loro sicurezza, danneggia la parte sana del sistema produttivo ed è la causa maggiore di evasione fiscale e previdenziale.

Contrastare l’economia sommersa è la premessa per aumentare il livello di democrazia e cittadinanza nel nostro paese, per qualificare il sistema produttivo, rendere più moderno e giusto il sistema fiscale e quindi il sistema di protezione sociale recuperando ingenti risorse, più equilibrato e trasparente il mercato, combattere l’illegalità diffusa.

 

Per farlo occorre fare i conti con un modello di sviluppo che nel nostro paese, a fronte di un costo del lavoro tra i più bassi in Europa, si caratterizza tanto per imprese che competono (o potrebbero competere) sulla qualità dei prodotti e dei processi, quanto per attività che, dato il nuovo contesto di competizione globale e la nuova divisione internazionale del lavoro, non possono più sopravvivere basando la propria strategia sulla riduzione ulteriore dei costi.

 

Contrastare il lavoro nero vuol dire allora concentrare gli sforzi politici ed economici verso quelle realtà imprenditoriali e di sistema esistenti, le cui potenzialità potrebbero sopportare oggi i costi di un ritorno alla legalità, domani - più in generale e grazie ad interventi mirati- permettere un consolidamento in chiave di maggiore qualità nel prodotto e nei processi.

 

Per questo la lotta al lavoro nero necessita di interventi strutturali a 360 gradi, sapendo agire tanto sull’eccezionalità quanto sul consolidamento dei sistemi economici locali, qualificando il sistema infrastrutturale in molte zone del paese, implementando modelli e dinamiche di sviluppo partendo dal basso, estendendo tutele e diritti per milioni di persone, aumentando la qualità dei sistemi produttivi e del sistema fiscale, rendendo più funzionali gli assetti istituzionali e delle PP. AA. a livello nazionale e locale.

 

Contrastare il lavoro nero in Italia richiede, infine, una politica di medio-lungo periodo attenta alle specificità, alle dinamiche territoriali e settoriali, coerente nei suoi passaggi e nelle proposte. Con la consapevolezza che anche il “mercato sommerso” tende ad evolversi, accompagnando in maniera parallela l’evoluzione del mercato del lavoro più in generale.

 

 

Il quadro attuale

 

Non si può oggi non guardare al fenomeno del lavoro irregolare senza la consapevolezza che, in questi anni, esso sia purtroppo cresciuto, assecondando un’idea di “sopravvivenza del  tessuto produttivo” basata sulla mera riduzione del costo del lavoro; in un contesto dove maggiore povertà ed esclusione hanno favorito l’aumento di persone disponibili a lavorare in nero (come indicano anche le recenti rilevazioni Istat).

 

Le recenti analisi del Censis (su dati Istat e Guardia di Finanza) stimano per il 2004 che circa il 23/ 24%  dei lavoratori prestino la propria opera in maniera non regolare, per un numero complessivo di circa 5 milioni e 696 mila persone (tra lavoro autonomo e lavoro dipendente). Per un aumento registrato nel 2004 sul 2003 (elaborazioni Cgil su dati Istat e Banca d’Italia) di circa 200 mila nuove unità, tra il lavoro dipendente (nel 2003 erano circa 4 milioni e 340 mila).

Una tendenza ormai consolidata, come confermano le stesse proiezioni “storiche” dell’INPS e dell’Istat (con esclusione dell’anno 2002 per via della regolarizzazione degli immigrati ) e che registra una generale diminuzione delle così dette posizioni “grigie” (doppio lavoro non denunciato, compensi fuori busta paga, ecc.) e un aumento del nero integrale.

Tale dinamica risulterebbe strettamente connessa con l’attuale ciclo economico a favore di un sommerso da sopravvivenza (imprese che riducono i costi, immergendosi ulteriormente o nascendo a nero, che “smontano” sempre più il ciclo produttivo con esternalizzazioni o catene di sub appalti, ecc.).

 

Il lavoro sommerso produce tra il 15,9% e il 17,6% del Prodotto Interno Lordo (stima Svimez  su dati Istat, dati 2004), rappresentando parte significativa della più vasta area dell’economia irregolare che, complessivamente “sfiora” il 26% (dati Banca d’Italia 2004), con una crescita del giro d’affari del sommerso (dati Guardia di Finanza 2004) tra il 2001 e il 2003 pari a  +28,2%.

 

Il “solo” lavoro nero produce quindi un valore minimo di 170 miliardi di euro annui ,per un’omissione di versamenti fiscali e contributivi pari a:

  • circa 72 miliardi di euro di base  imponibile IRAP (in grado di fornire un gettito di circa 2,6 miliardi),
  • 1,9 miliardi di euro come base imponibile IRPEG (per un totale di circa 850 milioni di gettito),
  • circa 16,5 miliardi di euro di versamenti previdenziali e assicurativi omessi (INPS e INAIL).

 

 

Il fallimento del Governo Berlusconi

 

I limiti della politica portata avanti dal Governo, visti in funzione del contrasto all’economia sommersa, sono enormi.    In un contesto che ha visto in soli 3 anni l’emanazione di ben tre condoni (fiscale, preventivo, edilizio), lo svilimento del ruolo della magistratura, lo stravolgimento di normative fondamentali come quella ambientale e quella sui lavori pubblici, abbiamo assistito ad una vera e propria cancellazione di ogni politica seria di contrasto al lavoro nero, che si intrecciasse con una più generale qualificazione dei sistemi produttivi locali.

 

L’idea di concepire l’impresa come un soggetto avulso dal suo contesto produttivo e territoriale,  ha prodotto il  fallimento della legge 383/01 che in due anni, a fronte di enormi benefici automatici, ha visto emergere meno di 4 mila lavoratori. Lavoratori in molti casi già coinvolti in programmi di riallineamento, per cui  la norma ha svolto la mera funzione di proroga ulteriore dei termini già concordati per la messa in regola.

La stessa riforma in materia di servizi ispettivi – dlgs. 124/04 – ha comportato uno svilimento dei (pochi) servizi operanti sul territorio e una riduzione drastica di ogni intervento repressivo e punitivo in favore di funzioni conciliative monocratiche (prive spesso di assistenza sindacale per il lavoratore irregolare) e di funzioni di consulenza (senza separazione dei ruoli tra i diversi addetti).

Infine l’abolizione della legge 1369/60 sull’intermediazione di manodopera e la profonda manomissione che la nuova legislazione sul mercato del lavoro attua in termini di riduzione delle tutele all’interno dell’organizzazione produttiva (nuove norme sul trasferimento di ramo d’azienda, sugli appalti e sub-appalti, lavoro a chiamata, ecc.), rischiano di aumentare possibili forme di elusione contrattuale  e previdenziale. Favorendo così, accanto al lavoro nero e al “grigio tradizionale” (fuori busta, orari di lavoro fittizi, ecc.), la nascita di un universo di lavoro “elusivo” (cioè caratterizzato da irregolarità nella tipologia contrattuale, es. falsi co.co.co, falsi associati in partecipazione, ecc.).

 

Infine è da registrare come effetti di emersione “indiretta”  connessi con la nuova legislazione in materia di lavoro (legge 30 e dlgs. 276/03 attraverso la riduzione del costo e delle rigidità normative delle tipologie contrattuali)  si sono dimostrati inesistenti. Oggi i numeri confermano il fallimento, anche su questo versante, della riforma Maroni. Basti citare il caso della liberalizzazione del contratto a termine (avvenuta nel 2001), delle nuove norme sui contratti di collaborazione e sul part-time.

 

Una strategia per combattere l’economia sommersa

 

Occorre prendere atto che politiche che puntino oggi solo alla riduzione del costo del lavoro a danno dei lavoratori e ad una drastica caduta dei livelli di legalità e di “attenzione sociale” non sono solo lesive dei diritti di milioni di lavoratori e imprenditori, ma rappresentano una risposta inefficace ai problemi che abbiamo di fronte. 

 

La stessa politica dei contratti di riallineamento, che pure rispetto agli scarsi risultati della 383/01 ha segnato successi per qualità e quantità imparagonabili, non è infatti più riproponibile. Non solo per le numerose criticità che sono emerse durante l’utilizzo di questo strumento, oramai anche legislativamente irripetibile (visti i limiti posti dalla normativa europea), ma anche e soprattutto perché alla fine non è intervenendo solo sul costo del lavoro o sulla fuoriuscita eccezionale (e momentanea) dai parametri che la legge e la contrattazione determinano che si superano i limiti di un fenomeno oggi strutturale e profondamente legato ad un crisi più ampia del sistema produttivo italiano.

 

Occorre allora ragionare su un “percorso” di riforme ed interventi che sanciscano quattro ben determinati livelli di azione per quella che noi definiamo una vera e propria strategia contro il lavoro nero, UNA SORTA DI “PIANO DI LEGISLATURA” che ne aggredisca i principali nodi:

 

  • una politica per l’emersione finalizzata a quelle imprese che per potenzialità e caratteristiche possano mantenersi e consolidarsi in un regime di piena legalità. Occorre passare dal concetto di emersione al concetto di accompagnamento verso il consolidamento e la qualificazione, selezionando i tessuti produttivi in grado di reggere “l’emersione” e accompagnando, al contempo, i  lavoratori e le imprese destinate al fallimento, verso nuovi settori;

 

  • un nuovo sistema di relazioni con le PP.AA. e tra le imprese in grado di permettere un circuito trasparente e legalitario nella dinamica degli appalti, delle forniture, del franchising e del distacco;

 

  • una politica di presidio del territorio e di efficace repressione verso quei soggetti che, nonostante politiche attive e mirate, persistano nell’illegalità, attraverso una profonda riforma dei servizi ispettivi e il superamento di molte norme contenute nel dlgs. 124/04;

 

  • una politica ad ampio raggio che qualifichi al meglio il sistema-paese, in termini di capacità produttiva, conoscenze, ricerca, infrastrutture, anche secondo le indicazioni contenute nell’Accordo siglato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per il Mezzogiorno.

 

 

Le proposte della Cgil

 

 

Come Cgil confermiamo l’impianto delle proposte e della filosofia di fondo che furono al centro del convegno al Cnel nel dicembre 2003, caratterizzate dalla richiesta di una serie di interventi normativi di sostegno a livello nazionale e dalla richiesta di una specifica strumentazione di “appoggio” per radicare i diversi interventi sul territorio.

 

Diverse proposte sono state ovviamente rielaborate a seguito anche degli interventi normativi intervenuti in questi due anni, seguendo il seguente schema conettuale:

 

-         politiche e strumenti diretti per incentivare l’emersione e il consolidamento;

-         riforma e potenziamento delle politiche e degli strumenti di controllo;

-         politiche indirette di “forte impatto” nel contrasto al lavoro nero.

 

 

 

Proposta n. 1: Fondo nazionale per l’emersione

 

Si propone la costituzione, attraverso un intervento normativo specifico,  di un apposito FONDO NAZIONALE PER L’EMERSIONE E PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE EMERSE,  le cui modalità di funzionamento dovrebbero essere definite in collaborazione con le Regioni e le parti sociali, alimentato dalle entrate derivanti dal ripristino delle tasse di successione e da un contributo della fiscalità generale e destinato:

 

  • per una parte al sostegno  dei piani locali di sistema contro il sommerso (proposta n.2) ;
  • per la restante parte alla contribuzione, tramite INPS, dei piani individuali dei lavoratori per la ricostruzione della carriera previdenziale (proposta n.3).

 

Occorre quindi un investimento iniziale  per dar vita ad un effetto moltiplicatore che le politiche per l’emersione, se ben eseguite,  sono in grado di innescare.

 

A fronte di un investimento stimato in circa 600 milioni di Euro, l’effetto moltiplicatore (si veda anche la scheda allegata) genererebbe in pochi anni non solo le risorse per auto alimentare le politiche di emersione e consolidamento, ma anche un plus da destinare al sistema delle protezioni e del welfare.

 

Il Fondo potrebbe inoltre essere implementato dalle risorse comunitarie destinate sia a programmi nazionali che regionali indicati dal FSE, secondo le stesse indicazioni dell’Unione per la priorità di lotta al lavoro irregolare.  Le attuali risorse stanziate nella asse n. 3 dei POR potrebbe infatti, già dal 2006, coprire almeno un sesto del fabbisogno del Fondo Nazionale.

Al Fondo dovrebbero poi essere destinate almeno il 70% delle nuove entrate fiscali derivanti dalle imprese emerse al fine di alimentare il fondo stesso.

 

 

Proposta n. 2: Piani locali per l’emersione

 

Proponiamo come strumento operativo del fondo la definizione di uno strumento di concertazione locale, da nominare  PIANI LOCALI DI SISTEMA PER L’EMERSIONE, della durata di 3 anni per impresa, con funzione di raccordo anche con altri strumenti eventualmente già disponibili.

I piani, istituiti possibilmente all’interno degli attuali patti territoriali e contratti di area (dove esistenti) andranno quindi definiti in sede territoriale seguendo specifiche procedure individuate in sede di accordo tra le amministrazioni pubbliche, servizi per l’impiego, agenzie formative, servizi ispettivi e  forze sociali.

 

Un sistema complesso, definito all’interno di una cornice nazionale, ma “tarato” sulle esigenze locali delle imprese e della collettività, che si caratterizzi per alcuni livelli “minimi” di intervento:

 

1-     Bonus di 1500 Euro annuo, per 3 anni per ogni lavoratore emerso, da riconoscere esclusivamente al termine del triennio purchéil lavoratore risulti assunto a tempo indeterminato; l’ impresa applichi integralmente i CCNL firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative; il lavoratore frequenti appositi corsi di qualificazione e formazione professionale così come definiti dalle amministrazioni regionali (o altre da esse delegate per il coordinamento dei piani locali di sistema per l’emersione) in accordo con le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro; il lavoratore risulti ancora dipendente allo scadere del terzo anno. Tale bonus dovrà essere finalizzato quindi ad incentivare le imprese che, emerse tramite la partecipazione ai piani, investano specificatamente sulla valorizzazione ulteriore dei lavoratori o sull’innovazione di processo/prodotto (ulteriore formazione per i lavoratori, acquisto nuovi macchinari, ecc.).

 

2-     Fiscalizzazione per tre anni, fino al 50% della base imponibile Irap (o delle imposte sostitutive), dei contributi sociali a carico delle retribuzioni sotto la soglia dei 20 mila euro, anche in termini proporzionali al numero di lavoratori emersi che rispettino i vincoli di cui al punto 1.

 

3-     Possibilità-dovere di usufruire per almeno 2 anni di un apposito tutor per le pratiche amministrative e burocratiche, indicato dalle amministrazioni competenti del piano locale (sul modello del servizio CUORE, cfr. proposta specifica).

 

4-     Accesso gratuito a programmi formativi , anche attraverso quote riservate (per ipotesi il 5%) all’interno dell’offerta formativa professionale delle Regioni e degli enti appositamente convenzionati, con possibilità di contributi aggiuntivi per l’impresa, così come eventualmente  definiti in sede di contrattazione nazionale rispetto all’utilizzo dei fondi interprofessionali.

 

5-     Eventuale “bonus di sistema” - cioè proroga per un anno dei benefici fiscali previsti - a fronte di un progetto concordato con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative, presentato da più imprese  che, emergendo, si strutturIno in sistema distrettuale o attraverso modalità consortili.

 

Il Piano locale di sistema per l’emersione potrebbe inoltre prevedere:

 

6-     piani formativi mirati in base alle esigenze produttive del territorio, rafforzando il sistema delle rilevazione di fabbisogni formativi;

 

7-     eventuali piani di riqualificazione delle aree urbane ex industriali (a questo scopo possono essere dedicate apposite risorse già disponibili, orientando parte delle risorse destinate alle c.d. leggi obiettivo o al programma Urban II);

 

8-     appositi accordi quadro, previa la responsabilità assoluta delle amministrazioni competenti, per facilitare le varianti industriali dei piani regolatori in presenza  di determinati requisiti ambientali e di messa a norma delle strutture d’attività, arginando così anche i contenziosi dei privati riguardo alla destinazione industriale delle aree;

 

9-     specifici protocolli di legalità al fine di contrastare fenomeni malavitosi e criminali, presenti tanto nel tessuto produttivo, quanto più in generale sul territorio;

 

10- interventi specifici connessi al sostegno finanziario di attività consortili  (agendo in particolare sul sistema dei confidi);

 

11- meccanismi di premialità per le imprese regolari rispetto a determinate graduatorie (Por, ecc., rappresentando un incentivo competitivo per regolarizzare il proprio operato, perché tale dichiarazione è "contestabile" dalle imprese concorrenti);

 

12-  messa a disposizione, con comodato uso pluriennale, di spazi espositivi per imprese e consorzi (con la precedenza verso questi ultimi) all’interno delle mostre campionarie o altre manifestazioni pubbliche.

 

Ricordiamo che, sia verso il fondo nazionale e più in generale rispetto ai Piani locali di sistema per l’emersione, possono contribuire i finanziamenti comunitari,  visto anche il trattato CE sezione 2 articoli 87 e 88 e i regolamenti comunitari 1995, 1998, 1999 e 2001 in merito agli aiuti di importanza minore.

 

 

Proposta n. 3: Piani di ricostruzione previdenziale

 

Si dovrebbe inoltre prevedere  accanto ai Piani locali di sistema per l’emersione dei PIANI DI RICOSTRUZIONE PREVIDENZIALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA anche attraverso  i seguenti interventi:

 

a-      le amministrazioni competenti (Inps, Inail, ecc.) indicano specifiche modalità di versamento relative ai contributi omessi, predisponendo appositi piani, a carico delle imprese, per la ricostruzione delle carriere previdenziali dei lavoratori emersi;

b-     le Asl e le istituzioni preposte identificano, in base alla gravità delle violazioni, percorsi per l’adeguamento alle norme in materia di igiene, ambiente e sicurezza così come identificate da appositi piani singoli di durata certa e determinata.

 

Una parte delle risorse di cui al Fondo nazionale dovrebbero essere destinate specificatamente a  contributi per la ricostruzione individuale delle carriere previdenziali.

Proponiamo inoltre che, in questo sistema premiale/incentivante, tutti i procedimenti giudiziari conseguenti ad evasione contributiva per le imprese che aderiscono ai Piani locali di sistema per l’emersione, siano sospesi per 3 anni, alla scadenza dei quali effettuare la verifica in relazione al rispetto dei tempi previsti dai “piani di rientro concordati”.

La ricostruzione previdenziale a cui hanno diritto i lavoratori non dovrebbe in ogni caso essere inferiore ad un periodo pari a 4 anni di versamenti. A tale scopo potrebbe contribuire fino al 35% del totale lo specifico contributo di cui al Fondo nazionale e fino a esaurimento dello stesso. Le regioni possono compartecipare per una percentuale aggiuntiva fino ad un massimo del 15% dell’importo totale.

 

All’interno di questa cornice potrebbero inoltre essere definite modalità “impositive  e sanzionatorie” nei confronti dell’impresa che, “scoperta”, rifiutasse di accedere ai piani locali di emersione e di ricostruzione previdenziale, anche estendendo la portata e l’azionabilità dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori (si veda al riguardo il recente dibattito in dottrina).

 

Occorre sottolineare come, per l’impresa “coercitivamente” inserita nei piani locali di sistema, i benefici previsti per la ricostruzione delle carriere previdenziali antecedenti all’iscrizione “in piano” non potranno vigere (si confronti anche la proposta n. 5).

 

 

Proposta n. 4: Indici di congruità

 

Si propone di generalizzare, attraverso un intervento normativo specifico, un nuovo strumento di lettura e di verifica delle reali prestazioni in essere all’interno delle imprese.

Al riguardo si propone quindi una norma  che definisca, per i principali settori ed opere - sul modello della definizione e aggiornamento degli studi di settore, anche in accordo con le parti sociali -  gli INDICI DI CONGRUITA’  relativi al rapporto tra quantità/qualità della prestazione (diretta o in appalto)  e quantità delle ore lavorate e del numero di lavoratori (con range di oscillazione da determinare).

 

Indici presuntivi il cui rispetto rappresenti la principale condizione per:

 

  • orientare gli interventi ispettivi delle diverse istituzioni;
  • accedere a gare di appalto, concessioni, ecc.;
  • definire la genuinità dell’appalto stesso;
  • godere di qualsivoglia beneficio economico e normativo.

 

Tali indici dovrebbero infatti orientare, prima di tutto, le politiche di controllo, verifica e repressione (proprio sul modello degli studi di settore), attraverso aggiornamenti periodici, in comune accordo con le organizzazioni sociali comparativamente più rappresentative e con un ruolo degli Osservatori di settore (costituiti dalle parti sociali nei principali CCNL).

 

Quindi  essere la condizione essenziale per godere di qualsivoglia beneficio economico e normativo previsto dalla legislazione nazionale e locale.  Con l’onere probatorio, in caso di scostamento eccessivo dal “range” indicato dagli indici, in capo all’impresa. Riteniamo infatti necessario, ormai, passare dal semplice concetto di “regolarità contributiva” al concetto anche di congruità contributiva, meccanismo che chiama in causa un rapporto, basato su parametri definiti fra le parti e condivisi dalle Istituzioni pubbliche, fra quantità e qualità della mano d’opera impiegata, tipologia di lavori eseguiti, modalità di esecuzioni e caratteristiche di settore.

 

Esempio ipotetico: un albergo che fattura 2 milioni di euro (o che dovrebbe fatturare tale cifra in base agli studi di settore o alle rilevazioni fiscali indirette), con un numero  di camere superiore a 100 e servizi ristoro per almeno 400 coperti, aperto 180 giorni l’anno, non può non avere (in via presuntiva) tra i 12 e i 18 lavoratori full time. 

 

Da questo punto di vista modalità di computo e parametri possibili sono già utilizzati dall’INPS in particolari casi e settori.

 

 

Proposta n. 5: legge quadro di riforma dei servizi ispettivi

 

In Italia una delle concause del lavoro nero risiede nella scarsa probabilità per l’imprenditore di incappare in controlli e verifiche da parte delle amministrazioni preposte. Il rapporto benefici-rischi è infatti tale da incoraggiare il ricorso a forme sommerse di lavoro e di attività imprenditoriale. Tra i diversi punti di criticità  vi sono la scarsità di risorse (economiche e umane) a disposizione per un efficace controllo del territorio a fronte di uno dei tassi più elevati di economia sommersa tra tutti i paesi OCSE; la difficoltà metodologica di intervenire in maniera mirata sia sulle realtà a rischio, sia sull’interezza della comunità produttiva (filiera, distretto); la difficile esigibilità, a reato contestato, del dovuto e l’ incertezza dell’esito giudiziario in tempi certi e rapidi, che salvaguardino la sopravvivenza formale e reale dell’azienda.

 

In questo quadro, criticato unitariamente dai sindacati, è intervenuto poi il dlgs. 124/04 che ha profondamente manomesso l’autonomia dei servizi ispettivi degli enti previdenziali e assicurativi, in una rimodulazione gerarchica degli stessi sotto le DPL,  nonché esautorato dalla proprie funzioni i Comitati regionali INPS; messo in capo ai servizi ispettivi una funzione di consulenza a pagamento, senza distinzione e separazione delle funzioni (gli stessi soggetti titolari dei controlli possono svolgere consulenza a favore dei controllati); introdotto una nuova modalità di conciliazione (detta monocratica) poco trasparente, priva delle garanzie a favore dei lavoratori previste dalle altre sedi di conciliazione (ex. Art. 410 del Codice Civile e sedi di derivazione contrattuale), che si può esplicare anche in forma preventiva senza l’acquisizione in loco degli elementi probanti.

 

Per questi motivi come Cgil riteniamo che occorra un nuovo intervento quadro di riforma che cancelli le norme suddette del dlgs. 124/04 (si vedano anche le proposte della Cgil presentate il 24/02/05 sul mercato del lavoro) nonché proceda a:

 

a)      una generalizzazione della norma, oggi prevista solo per il settore edile, che obblighi l’azienda a comunicare a INPS, INAIL e Centri per l’impiego, l’assunzione di lavoratori 24 ore prima dell’inizio della prestazione; 

b)      un potenziamento delle risorse finanziarie, tecnologiche e umane dei diversi servizi ispettivi, facendo rientrare anche una serie di controlli, oggi demandati alla forza ispettiva, nei compiti dei reparti amministrativi;

c)      un ampliamento dei controlli amministrativi a monte sulle entrate, iniziando dalla fase di iscrizione del soggetto per passare poi alla fase di versamento dei contributi e al controllo annuale dei lavoratori in base agli “indici di congruità”.

d)       un potenziamento dell’attività di vigilanza c.d. a vista  superando tutti i limiti di una tecnica che come è noto è indirizzata verso soggetti residenti in un determinato ambito territoriale le cui caratteristiche siano già la visibilità dell’azienda dal punto di vista fiscale o previdenziale;

e)      una razionalizzazione del sistema sanzionatorio, puntando ad un’innovazione nelle  “prassi” di tutela del patrimonio aziendale (in tutte le sue forme e immobilizzi) nei confronti del lavoratore e della comunità locale. In pratica un nuovo sistema di tutela similare alle procedure concorsuali, con il potere in capo all’ispettore di “congelare” i beni patrimoniali mobili ed immobili dell’impresa fino ad estinzione del contestato o ad accesso ai piani locali di emersione. Si propone inoltre (dopo la sentenza della consulta sull’incostituzionalità delle “super multe” previste dalla legge 383/01) di indicare in una nuova sanzione di euro 300 per giornata lavorativa “appurata”, la maggiorazione prevista per i casi di “recidiva”.

f)        la costituzione di una banca dati unica sugli incentivi e le agevolazioni (comunitarie, nazionali e locali) alle imprese, le cui informazioni debbono essere costantemente a disposizione degli organi ispettivi al fine di bloccare eventuali erogazioni preventivamente, all’atto stesso della contestazione di irregolarità sia di derivazione normativa che contrattuale o in base agli “indici di congruità”;

g)      una riforma del processo di riscossione attraverso la definizione di una ritualità giudiziaria e amministrativa abbreviata comprensiva della possibilità di eventuale conciliazione in accordo con le autorità competenti, entro 3 mesi dalla contestazione, in termini forfetari (con esclusione delle evasioni contributive). All’atto della contestazione, in proporzione alla gravità del danno verso terzi, vi deve essere un contestuale congelamento dei beni societari (impossibilità di vendita o cessione per questi ultimi), con il riconoscimento, in qualunque caso, del diritto in capo all’imprenditore  alla “riscattabilità” dei beni sottotutela, post conciliazione o processo, anche attraverso cauzioni ridotte.

 

 

Proposta n.6: nuove norme per gli appalti

 

Rinviando alle proposte già avanzate il 24 febbraio dalla Cgil in materia di appalti e rapporto tra imprese si propone, a seguito della generalizzazione per legge di “indici di congruità”,  di includere il rispetto di tali indici (o comunque del principio di esistenza di un rapporto tra quantità/qualità dell’opera o prestazione e numero di lavoratori e quantità di lavoro) nella definizione civilistica di genuinità dell’appalto, al fine di introdurre, di fatto,  la sanzione dell’assunzione diretta a tempo indeterminato, in caso di non conformità dell’appaltatore,  in capo alla stazione appaltante.

 

Nel campo dei servizi si propone  l’estensione di un meccanismo simile al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che attesti non solo i corretti versamenti dell’impresa appaltatrice presso l’INPS e l’INAIL, ma anche il rispetto degli indici di congruità (cfr. proposta n.4), della cd. clausola sociale e dei CCNL, individuando in un soggetto terzo e pubblico (la DPL, per esempio) la sede per il rilascio dell’attestato.

 

Occorre introdurre normativamente, poi,  il principio per cui, nella definizione dei capitolati di appalto pubblici vi sia, come prerequisito per le imprese e le cooperative che vi partecipino direttamente o tramite sub appalto, il prerequisito della conformità agli “indici di congruità”il rispetto integrale dei CCNL firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, le stesse previsioni della legge 327/00 e il rispetto integrale delle norme in materia di sicurezza, così come certificato dagli sportelli INPS e INAIL. Deve essere prevista inoltre la possibilità, messa in capo anche alla Guardia di Finanza, di procedere ad annullare le gare pubbliche di appalto ritenute anormalmente basse o comunque non rispettose del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in sintonia con le direttive UE), anche a seguito di ingiunzione prefettizia e comunque sempre in assenza di certificazione di regolarità INPS e INAIL o non rispetto degli “indici di congruità”.

 

 

Proposta n. 7: solidarietà fiscale nei rapporti di fornitura e sub fornitura

 

In relazione ai contratti di fornitura e sub fornitura tra imprese si propone una normativa di sostegno ai diritti all’informazione piena e totale nei confronti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell’impresa “madre”, rispetto ai diversi rapporti tra le imprese del settore, sia di dimensione nazionale che internazionale.

 

Si propone altresì un intervento legislativo che sancisca:

 

  • l’estensione del concetto di responsabilità e solidarietà fiscale, rispetto all’intera filiera produttiva e all’intera area di impresa (così come definita anche nella proposta di legge della CGIL sull’estensione delle tutele), con relativa configurazione di un principio di reato fiscale e di evasione contributiva (questo ultimo solo per aziende che operano in mono commissione) in capo anche all’azienda leader (anche al fine di contrastare il ricorso alla sottodichiarazione dei ricavi dell’impresa commissionaria);
  • obbligatorietà per le imprese a valle del ciclo produttivo, in sede di dichiarazione dei fatturati, di presentare una certificazione di regolarità a cura di INPS e INAIL , nonché una certificazione di rispetto degli” indici di congruità” per l’intera filiera produttiva, al fine di godere di qualsiasi incentivo o beneficio fiscale o di altra natura.

 

 

Proposta n. 8: clausola sociale nel contratto di franchising

 

Nel settore dei servizi merita una particolare attenzione il fenomeno dei  “contratti di franchising”. Tali contratti costituiscono oramai una costante nella riorganizzazione del settore dei servizi e della distribuzione nel nostro paese, secondo rapporti tra due soggetti (l’affiliante e l’affiliato) regolati esclusivamente dal Codice Civile, mancando una specifica normativa al riguardo. Il franchising si presenta in Italia come una realtà consolidata in almeno tre macro settori,  contando circa duecentomila operatori nella sola ristorazione e  turismo.

In particolare la rilevanza del fenomeno, a fronte di un vuoto legislativo palese richiede, non solo una norma specifica in grado di dare maggiori certezze in termini di rapporti economici tra gli operatori, ma richiede anche una subordinazione del contratto specifico tra le parti al rispetto di  specifiche norme di garanzia sociale  che possano intervenire a fronte di un guadagno (reale o eventuale) che un operatore (l’affiliante) fa pur nell’indipendenza rispetto a soggetti terzi (l’affiliato): in particolare occorre riconoscere un principio di responsabilità in solido  per cui , a fronte di un guadagno indiretto, vi debba essere sempre una garanzia di rispetto esplicito delle norme contrattuali e di legge da parte di tutti i soggetti della “catena di affiliazione” (indipendentemente se diretto o di terza generazione), incentivata da appositi meccanismi sanzionatori che agiscano a monte in termini preventivi.

Al riguardo si propone che come condizione necessaria al fine di stipulare un contratto tra l’affialiante e l’affiliato,  vi sia il riconoscimento di una responsabilità comune in termini di rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, delle normative previdenziali e contributive e in materia di sicurezza, subordinando al loro rispetto la stipula del contratto stesso  se l’affiliante risulti essere già un’impresa esistente e comunque (fatto salvo il diritto al risarcimento del danno come clausola contrattuale fino a un massimo determinabile per legge o per accordo) nel caso di audizione in giudizio a fronte del mancato rispetto delle norme contrattuali o di legge.

 

Proposta n. 9: nuove norme sul distacco di lavoratori stranieri

Numerosi sono i motivi del ricorso da parte di imprese italiane al distacco di mano d’opera straniera. Motivi che spesso nascondono fenomeni di lavoro irregolare ed elusivo. Prima di tutto il distacco rappresenta un meccanismo di ingresso in Italia di lavoratori stranieri in numero teoricamente illimitato, perché non rientra nelle quote previste dai decreti flussi, né nelle strettoie burocratiche rappresentate dalle procedure previste per queste; nei casi in cui esista una convenzione in materia di sicurezza sociale con il paese di provenienza dei lavoratori, vi è inoltre una convenienza economica rappresentata dalla possibilità di assolvere l’obbligo assicurativo versando i contributi nel paese di origine (generalmente più bassi di quelli in vigore in Italia).

Soprattutto, il sistema normativo attualmente previsto e la difficoltà di assicurare preventivamente e successivamente il rispetto dello stesso, comporta fenomeni di intermediazione illegale di manodopera straniera, attraverso imprese che, nei casi estremi, sono appositamente create da organizzazioni malavitose estere o nazionali .

 

Per tanto, in attesa di una diversa impostazione del meccanismo del distacco di mano d’opera da paesi extracomunitari, da realizzarsi con l’emanazione di una nuova legge sull’immigrazione, è necessario per la Cgil apportare all’attuale normativa almeno le seguenti modifiche:

 

  • l’appaltante deve indicare nella richiesta di nulla osta al lavoro tutte le località ove verrà svolta l’attività lavorativa; ciascuno sportello unico competente per territorio dovrà rilasciare il nulla osta per la località di propria competenza (si veda anche la proposta n. 6);
  • nella richiesta l’appaltante deve comprovare l’esistenza o l’impegno da parte dell’appaltatore alla costituzione di una struttura operante in Italia dotata delle attrezzature necessarie e idonea all’esercizio del potere organizzativo e direttivo; oltre alla esistenza del rapporto di lavoro fra appaltatore e lavoratori, va comprovata la data di assunzione dei lavoratori;
  • il datore di lavoro estero deve sempre rispondere nei confronti dei propri dipendenti in distacco in Italia, in solido con l’appaltante entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, (art. 6, c. 1, d.lgs. 251/04), lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori italiani, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con applicazione (per il settore edile) delle modalità previste dalla contrattazione territoriale e delle norme introdotte dal dlgs. 251/04
  • qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il paese di provenienza dei lavoratori, gli stessi e l’appaltante debbono essere assoggettati a tutta la legislazione in materia vigente in Italia (Durc e “Durc sociale” vedi sempre proposta n. 6);
  • nel caso esista una convenzione, l’appaltante deve produrre idonea certificazione, rilasciata dagli enti assicuratori e previdenziali esteri, attestante la regolarità contributiva dell’appaltatore.

 

 

Proposta n. 10: nuove norme per l’agricoltura

 

Nel settore agricolo il lavoro nero e irregolare interessa una platea diffusa, composta prevalentemente ma non esclusivamente di manodopera sotto-qualificata, giacché coinvolge oltre a lavoratori immigrati e donne addette alla raccolta dei prodotti, fasce considerevoli di giovani e meno giovani specializzati, potatori, innestatori nonché figure qualificate che operano nelle filiere della vitivinicoltura e dell’olivicoltura, nelle coltivazioni serricole e nella zootecnia.

 

Nel settore primario esistono diverse e differenti tipologie di imprese che operano nell’economia  sommersa: le imprese completamente al nero e quelle – maggioritarie – conosciute al fisco, agli istituti di previdenza ed alla pubblica amministrazione.

Tra le prime vanno annoverate le “aziende senza terra”, spesso costituite in cooperative, che si limitano a fornire in appalto alle imprese agricole – con “servizio” chiavi in mano – la sola manodopera, e quelle che  acquistano il prodotto sulla pianta, sostituendosi così alle stesse imprese nella gestione della fase conclusiva del ciclo produttivo.

Le seconde, invece, sono aziende medie, grandi e piccole che si avvalgono strutturalmente di sostegni economici e finanziari di vario genere (benefici comunitari, regionali e nazionali, nonché contributivi e fiscali). Le diverse fattispecie hanno bisogno di un diversificato approccio, incentivando e finalizzando, soprattutto per le prime, una strategia repressiva in quanto operano, prevalentemente, come soggetti di somministrazione abusiva di manodopera ed intervenendo con una serie di modifiche normative.

 

Poiché le caratteristiche che il lavoro irregolare assume nel settore sono diverse e differenti, altrettanto diversi e differenti dovranno essere gli strumenti di contrasto. La CGIL ne indica alcuni prioritari, che presuppongono la disposizione di adeguate norme legislative:

 

 

-         definire un piano nazionale straordinario (dandone mandato all’INPS, di concerto con Camere di Commercio, Assessorati regionali al Lavoro e all’Agricoltura) per determinare un apposito elenco  anagrafico  dei datori di lavoro che operano in agricoltura e nelle attività connesse, differenziati tra imprenditori agricoli, imprese che operano in attività connesse, aziende senza terra, e coltivatori che producono per l’autoconsumo e attività marginali. In modo da poter differenziare concessioni ed interventi, anche quelli di sostegno (ed eventualmente della stessa contrattazione collettiva), alle diverse fattispecie; prefigurando che le possibilità di utilizzo delle favorevoli norme previste per le collaborazioni tra parenti ed affini e quelle occasionali autonome siano rese disponibili solo per i coltivatori che producono per l’autoconsumo e per attività marginali;

 

-         sancire come prerequisito per  l’accesso a tutti i benefici fiscali e previdenziali previsti per il settore agricolo il rispetto integralmente delle leggi (a partire da quelle in materia di collocamento, d.lgs 375/93,  legge 608/96) e i CCNL stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative (sul modello di quanto già previsto per le imprese artigiane e del commercio), così come eventualmente certificato dall’INPS (o da altri soggetti terzi come , per esempio, gli Assessorati all’agricoltura); rispettino gli appositi indici di “congruità” (come in parte già previsto per la solo normativa sulle agevolazioni per l’acquisto del gasolio);

 

-         una modifica al sistema di versamento dei contributi dovuti dalle aziende agricole: nel settore agricolo non vige infatti , contrariamente a tutti gli altri datori di lavoro, il principio dell’autotassazione ai fini del versamento dei contributi dovuti. Non è il datore di lavoro che elaborando i dati relativi alle prestazioni lavorative dei dipendenti quantifica e versa l’importo dei contributi a proprio carico, ma è l’istituto previdenziale che attraverso l’elaborazione dei dati forniti trimestralmente dai datori di lavoro provvede alla determinazione del contributo dovuto dall’azienda. Ciò aumenta le difficoltà di effettuare controlli tempestivi sia in ordine alla regolarità delle operazioni contributive, sia in ordine alle effettive prestazioni di lavoro svolte dai dipendenti;

 

 

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali così come proposta dalla CGIL è inoltre possibile anticipare alcune modifiche strutturali agli attuali trattamenti agricoli, come peraltro proposto dalla FLAI, in direzione:

-         dell’unificazione della disoccupazione ordinaria agricola e dei trattamenti speciali agricoli in un solo trattamento, simile a quello con “requisiti ridotti”, previsto per la generalità dei lavoratori, da corrispondere in rapporto alle giornate contributive accreditate nell’anno di riferimento;

-         dell’eliminazione conseguente delle attuali soglie di accesso ai trattamenti ordinario e speciali (51, 101, 151 giornate);

-         dell’unificazione dei trattamenti al 40% della retribuzione;

-         della possibilità di integrare, ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, lavoro agricolo e non agricolo con utilizzo del relativo periodo ai fini del riconoscimento del diritto  e della misura della pensione ed infine al superamento del biennio di anzianità per l’acquisizione del diritto all’indennità stessa.

 

 

Utile sarebbe inoltre una modifica del sistema di tassazione del reddito delle imprese agricole, passando dall’imposizione sul reddito domincale e agrario a una tassazione ordinaria. Si agirebbe così sull’interesse stesso delle aziende nel fare emergere tutti i costi d’attività, fra cui i costi del lavoro.

 

Per settori ad alta intensità di lavoro (all’interno di una più generale politica per la riduzione del costo del lavoro “povero”), come l’agricoltura potrebbe essere inoltre individuato - accanto agli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato - un ulteriore benefit per quelle imprese  che trasformassero lavoratori a tempo determinato in lavoratori a tempo indeterminato, oltre i quantitativi previsti dagli “indici di congruità”.  Con benefico effetto anche sulle risorse disponibili per indennità varie di disoccupazione.

 

 

Proposta n. 11: animazione e tutor burocratici

 

Diverse e molteplici possono essere le politiche di sviluppo per facilitare un’emersione indiretta. Segnaliamo al riguardo l’importanza di creare anche un “sostegno” indiretto che qualifichi l’azione delle pubbliche amministrazioni all’insegna di un vero e proprio patto per l’emersione: alcuni dei limiti che hanno caratterizzato gli insuccessi di molti interventi per l’emersione sono riconducibili, infatti, ad una diffidenza di fondo nei confronti della pubblica amministrazione. A questa diffidenza spesso si aggiunge la difficoltà di interagire con una normativa nazionale e locale stratificatasi nel tempo. Se quindi occorre procedere a una maggiore semplificazione burocratica anche attraverso il rilancio di esperienze significative come lo Sportello unico per le imprese, una politica di emersione e sviluppo del territorio deve comunque intervenire su queste criticità con strumenti e pratiche adeguate, fornendo (per noi all’interno degli stessi piani locali per l’emersione) veri e propri tutor che accompagnino per i primi 2 anni di emersione le imprese.

In Italia non mancano esperienze positive in questo senso, a partire dai Centri Urbani Operativi per la Riqualificazione Economica (CUORE) a cui possono rivolgersi oggi le imprese napoletane e tutti coloro che vogliono realizzare un’idea imprenditoriale o che vogliano emergere e mettersi in regola. Occorre allora codificare l’esperienza Cuore e riproporla sul territorio anche attraverso meccanismi di premialità nei trasferimenti Stato-Regioni (in speciale modo per i trasferimenti connessi con il trasferimento di funzioni e servizi a seguito della riforma federalista) e nella definizione di nuove ripartizioni delle risorse comunitarie, contemplando come parametri essenziali la presenza e l’efficacia di servizi come: sportelli unici per l’impresa, sportelli Cuore, sistema integrato tra questi ultimi e servizi all’impiego.

 

Proposta n. 12: nuovi  meccanismi di incentivo economico alle imprese

 

Consapevoli che il tessuto economico produttivo italiano è composto per tanta parte di PI , gran parte delle politiche per l’emersione dovranno concentrarsi nel qualificare e rendere più competitive sul piano della qualità e della penetrazione nei mercati internazionali le PI.

Da questo punto di vista tanta parte delle risorse economiche pubbliche spese in questa direzione devono oggi sempre più rimodularsi per  garantire quella che in gergo economico viene definita la “distrettualizzazione” delle attività produttive (nel senso ampio anche di distrettualizzazione dei servizi o di specifici settori turistici e dell’intrattenimento).

Non si tratta quindi solo di aumentare le risorse e le modalità di accesso, controllo e accompagnamento poste in capo alle normative specifiche relative ai consorzi o alla messa in distretto delle imprese, ma di orientare diversamente l’intero corpo di norme e strumenti messi a disposizione delle imprese per sviluppare “modelli cooperativi”.

 

I Consorzi d’impresa e più in generale i distretti e le forme di “cooperazione stretta” rappresentano infatti quelle forme spontanee di aggregazione che se ben accompagnate e sostenute sanno meglio rispondere alle esigenze di consolidamento delle piccole e medie imprese, soprattutto del Mezzogiorno, divenendo uno dei motori dello sviluppo economico locale, spingendo le singole imprese e aziende (anche quelle a conduzione famigliare impegnate oggi nei servizi) al salto competitivo, contribuendo alla generazione di spill-over sul territorio. Si tratta allora di riconoscere “politicamente” il ruolo di queste  organizzazioni con funzioni a metà tra la produzione di beni privati e beni pubblici che paiono particolarmente adatte a svolgere pratiche di  coordinamento e condivisione di strategie tra le imprese.

 

La scelta oggi da compiere è quindi triplice:

 

1-     riorientare nel medio periodo gran parte degli incentivi per le PI – fatte salve ovviamente le caratteristiche specifiche dei diversi settori – a forme di premialità per le aziende che si muovono attraverso forme e modalità consortili o di distretto;

2-     potenziare e reintrodurre leggi come la 488/92, la 449/97, la 133 del 1999;

3-     riformare e potenziare (anche attraverso maggiori trasferimenti di risorse) gran parte delle normative specifiche per l’incentivazione di esperienze consortili (legge 317/91 e successive), soprattutto al Sud.

 

In merito a questo ultimo punto, più facilmente oggetto nel breve periodo di una possibile riforma, riteniamo essenziale che le diverse norme vadano concentrandosi soprattutto nell’incentivazione di quelle attività consortili finalizzate:

  • alla creazione di gruppi comuni d’acquisto e di vendita (consentendo così di ottenere condizioni di pagamento più vantaggiose, rapporti privilegiati con le banche locali, una maggiore capacità di penetrazione in mercati dove sono previste quote minime d’accesso);
  • alla redazione di disciplinari tecnici d’uso dei marchi consortili (consentendo così di spingere le imprese consorziate verso standard qualitativi più elevati, non solo artigianato, ma anche ristorazione o intrattenimento);
  • alla gestione in forma consorziata delle diverse fasi  di introduzione nella filiera produttiva di innovazioni di prodotto e di processo;
  • alla condivisione di informazioni sulla affidabilità dei partner commerciali..

 

 

Proposta n. 13: un sistema di credito adatto alle piccole imprese

 

 

La stabilizzazione del sistema italiano di piccola e media impresa è ostacolata  dal cattivo rapporto col sistema creditizio ( come sottolineano recenti rapporti di Confindustria e dell’ISAE).

L’attenzione sinora rivolta all’attività speculativa ed al guadagno a breve termine, l’onerosità dei costi e la rigidità del sistema di valutazione delle garanzie e dei rischi hanno gravato sul sostegno e sul consolidamento delle imprese,  concorrendo ad incentivare il ricorso al sommerso ( per il contenimento dei costi) ed all’usura.

Una politica del credito specifica per le piccole e medie imprese rivolta a dare possibilità di crescita dimensionale, attenta a valutare anche il capitale sociale dell’impresa e a seguirne lo sviluppo in una logica di partnership potrebbe anche contribuire significativamente ad un’efficace lotta al sommerso.

 

Da questo punto di vista è opportuna una valutazione di breve e  medio periodo sulle implicazioni dell’accordo di Basilea 2 su questa classe d’impresa. Di essa vanno subito colte le potenzialità generali di risparmio di accantonamento di capitale connesse all’utilizzo dei nuovi sistemi di rating da parte delle Banche, per indirizzare le risorse risparmiate ad accrescere gli investimenti verso la piccola e media impresa, compensando per questa via la contrazione del credito che in virtù di Basilea 2 potrebbe determinarsi e che queste imprese già denunciano.

E’ utile a questo scopo ed anche per contenere i costi di una nuova valutazione, che si costituiscano società di rating, anche con finanziamenti pubblici, in grado di rendicontare con procedure condivise ed a basso costo lo stato di salute delle imprese che richiedono finanziamenti.

I Confidi, nella loro nuova veste di intermediari finanziari, potrebbero utilmente svolgere tale funzione assieme ai servizi ed alle garanzie tradizionalmente forniti, stante la prevista possibilità di trasferire il rating loro assegnato ai soci a cui prestano garanzia. A questo fine non si può escludere un impegno per un pieno riconoscimento da parte del Comitato di Basilea del ruolo di garanzia mutualistica svolto dai Confidi tra le tipologie di strumenti di riduzione del rischio, ammessi dall’accordo stesso

Ciò necessiterà di un adeguamento  legislativo e strutturale dell’attuale sistema di Confidi proiettato verso una riduzione numerica, una razionalizzazione territoriale ed un incremento dimensionale.

 

Una visione positiva di Basilea 2 proiettata nel medio periodo potrà affermarsi, infatti, sulla riduzione di quelle “asimmetrie informative” che oggi informano il rapporto fra Banche e PMI e che possono costituire per l’impresa elementi di conoscenza, di organizzazione finanziaria e di riclassificazione del capitale di rischio tali da aumentare significativamente la generazione di valore dell’impresa. La maggiore trasparenza e completezza dei bilanci aziendali e dei piani industriali consentirebbero alle banche di proporre le forme di intervento finanziario più adeguato ad un livello di costi più contenuto ed al tempo stesso impegnerebbero l’impresa ad un più alto grado di programmazione ed organizzazione aziendali. In una relazione fiduciaria così costruita, di partnership, fra Banca ed impresa, cadrebbero anche quelle necessità di contabilità sommersa che oggi vivono nella pratica del multiaffidamento e nell’utilizzo prevalente del fido di conto corrente, spesso accompagnato da commissioni di massimo scoperto, e che concorrono a determinare costi soverchianti per l’impresa nell’approvvigionamento di mezzi finanziari.

 

 

Proposta n. 14:   una norma contro il ricatto verso i lavoratori clandestini

 

Una parte considerevole (soprattutto nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e del terziario) del lavoro nero si caratterizza per la presenza di cittadini extra comunitari clandestini. L’incapacità stessa di denuncia contro i propri datori e l’impossibilità di rivolgersi alle Istituzioni, pena il rimpatrio coatto oltre i termini della sanatoria conclusa, ne pregiudicano infatti qualsivoglia partecipazione a percorsi di emersione.

 

Al riguardo, rinviando anche alle proposte della Cgil in materia di immigrazione presentate il 17 maggio scorso e ribadendo la richiesta di abrogazione della c.d. “legge Bossi-Fini”  (che esaspera, tra l’altro, proprio questi aspetti di “scoraggiamento” all’auto denuncia e alla denuncia del datore), proponiamo che  sia riconosciuto per legge un automatismo tra denuncia della propria condizione di lavoratore a nero (e relativo datore) e il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo. Permesso cui validità sia riconosciuta fino ad accertamento, con sentenza di merito del giudice o con atto conciliatorio presso le DPL ai sensi dell’art. 410 del Codice Civile, del contestato, con relativa trasformazione in permesso di soggiorno per lavoro (a seguito del mantenimento del rapporto) o in permesso di soggiorno per ricerca di lavoro (in caso di risoluzione del rapporto).


 

ALLEGATO

 

Simulazione Fondo Nazionale (con risorse totali pari a 600 milioni di euro)

 

 

Azienda tipo:

 

  • impresa s.r.l
  • 6 dipendenti full time, qualifiche medie (3-4)
  • fatturato medio (Rapporto Banca d’Italia 2004)
  • ccnl applicato tessile/commercio

 

 

 

Al netto dei costi operativi della P.A. (in valori annui)

 

 

Bonus diretto 1500 euro per lavoratore : 9.000

 

Bonus di sconto fiscale su Irap:  14.000

 

Costi di ricostruzione previdenziale (al 35% e al 50%) 11.600 o 16.500

 

Costi di stima per animazione e tutoraggio burocratico (su parametri Cuore): 1500

 

Costi totali: 36.100 – 41. 500

 

 

 

Entrate principali (al netto delle imposte locali)

 

Entrate previdenziali: 33.200

 

Entrate assicurative: 2. 000

 

Entrate fiscali dirette totali (sulle attuali aliquote): 19.000

 

Entrate totali: 54.200

 

 

 

Plus valenze annue per impresa:  18.100 – 13.100

 

 

 

Soggetti coinvolgibili annualmente dai Piani locali di cui al Fondo Nazionale:

 

Imprese 16.500 unità   /  Lavoratori: 100.000 unità