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BOZZA DEFINITIVA
Liberiamo
i diritti
le
proposte della Cgil
per un “piano di legislatura”
contro il lavoro nero
Bari
24 Giugno 2005
Una sfida per il
Paese
Il lavoro nero rappresenta uno dei principali
problemi del nostro paese, colpisce milioni di uomini e donne
nella loro dignità di lavoratori e nella loro sicurezza,
danneggia la parte sana del sistema produttivo ed è la causa
maggiore di evasione fiscale e previdenziale.
Contrastare l’economia sommersa è la premessa per
aumentare il livello di democrazia e cittadinanza nel nostro
paese, per qualificare il sistema produttivo, rendere più
moderno e giusto il sistema fiscale e quindi il sistema di
protezione sociale recuperando ingenti risorse, più equilibrato
e trasparente il mercato, combattere l’illegalità diffusa.
Per farlo occorre fare i conti con un modello di
sviluppo che nel nostro paese, a fronte di un costo del lavoro
tra i più bassi in Europa, si caratterizza tanto per imprese che
competono (o potrebbero competere) sulla qualità dei prodotti e
dei processi, quanto per attività che, dato il nuovo contesto di
competizione globale e la nuova divisione internazionale del
lavoro, non possono più sopravvivere basando la propria
strategia sulla riduzione ulteriore dei costi.
Contrastare il lavoro nero vuol dire allora
concentrare gli sforzi politici ed economici verso quelle realtà
imprenditoriali e di sistema esistenti, le cui potenzialità
potrebbero sopportare oggi i costi di un ritorno alla legalità,
domani - più in generale e grazie ad interventi mirati-
permettere un consolidamento in chiave di maggiore qualità nel
prodotto e nei processi.
Per questo la lotta al lavoro nero necessita di
interventi strutturali a 360 gradi, sapendo agire tanto
sull’eccezionalità quanto sul consolidamento dei sistemi
economici locali, qualificando il sistema infrastrutturale in
molte zone del paese, implementando modelli e dinamiche di
sviluppo partendo dal basso, estendendo tutele e diritti per
milioni di persone, aumentando la qualità dei sistemi produttivi
e del sistema fiscale, rendendo più funzionali gli assetti
istituzionali e delle PP. AA. a livello nazionale e locale.
Contrastare il lavoro nero in Italia richiede,
infine, una politica di medio-lungo periodo attenta alle
specificità, alle dinamiche territoriali e settoriali, coerente
nei suoi passaggi e nelle proposte. Con la consapevolezza che
anche il “mercato sommerso” tende ad evolversi, accompagnando in
maniera parallela l’evoluzione del mercato del lavoro più in
generale.
Il quadro attuale
Non si può
oggi non guardare al fenomeno del lavoro irregolare senza la
consapevolezza che, in questi anni, esso sia purtroppo
cresciuto, assecondando un’idea di “sopravvivenza del tessuto
produttivo” basata sulla mera riduzione del costo del lavoro; in
un contesto dove maggiore povertà ed esclusione hanno favorito
l’aumento di persone disponibili a lavorare in nero (come
indicano anche le recenti rilevazioni Istat).
Le recenti
analisi del Censis (su dati Istat e Guardia di Finanza) stimano
per il 2004 che circa il 23/ 24% dei lavoratori prestino
la propria opera in maniera non regolare, per un numero
complessivo di circa 5 milioni e 696 mila persone
(tra lavoro autonomo e lavoro dipendente). Per un aumento
registrato nel 2004 sul 2003 (elaborazioni Cgil su dati Istat e
Banca d’Italia) di circa 200 mila nuove unità, tra il lavoro
dipendente (nel 2003 erano circa 4 milioni e 340 mila).
Una tendenza
ormai consolidata, come confermano le stesse proiezioni
“storiche” dell’INPS e dell’Istat (con esclusione dell’anno 2002
per via della regolarizzazione degli immigrati ) e che registra
una generale diminuzione delle così dette posizioni “grigie”
(doppio lavoro non denunciato, compensi fuori busta paga, ecc.)
e un aumento del nero integrale.
Tale dinamica
risulterebbe strettamente connessa con l’attuale ciclo economico
a favore di un sommerso da sopravvivenza (imprese che riducono i
costi, immergendosi ulteriormente o nascendo a nero, che
“smontano” sempre più il ciclo produttivo con esternalizzazioni
o catene di sub appalti, ecc.).
Il lavoro
sommerso produce tra il 15,9% e il 17,6% del Prodotto Interno
Lordo (stima Svimez su dati Istat, dati 2004),
rappresentando parte significativa della più vasta area
dell’economia irregolare che, complessivamente “sfiora” il
26% (dati Banca d’Italia 2004), con una crescita
del giro d’affari del sommerso (dati Guardia di Finanza 2004)
tra il 2001 e il 2003 pari a +28,2%.
Il “solo”
lavoro nero produce quindi un valore minimo di 170 miliardi
di euro annui ,per un’omissione di versamenti fiscali e
contributivi pari a:
-
circa 72 miliardi di euro
di base imponibile IRAP (in grado di fornire un gettito
di circa 2,6 miliardi),
-
1,9 miliardi di euro
come base imponibile IRPEG (per un totale di circa
850 milioni di gettito),
-
circa 16,5 miliardi di euro
di versamenti previdenziali e assicurativi omessi (INPS e
INAIL).
Il fallimento del Governo
Berlusconi
I limiti della politica portata avanti dal
Governo, visti in funzione del contrasto all’economia sommersa,
sono enormi. In un contesto che ha visto in soli 3 anni
l’emanazione di ben tre condoni (fiscale, preventivo,
edilizio), lo svilimento del ruolo della magistratura, lo
stravolgimento di normative fondamentali come quella ambientale
e quella sui lavori pubblici, abbiamo assistito ad una vera e
propria cancellazione di ogni politica seria di contrasto al
lavoro nero, che si intrecciasse con una più generale
qualificazione dei sistemi produttivi locali.
L’idea di
concepire l’impresa come un soggetto avulso dal suo contesto
produttivo e territoriale, ha prodotto il fallimento della
legge 383/01 che in due anni, a fronte di enormi benefici
automatici, ha visto emergere meno di 4 mila lavoratori.
Lavoratori in molti casi già coinvolti in programmi di
riallineamento, per cui la norma ha svolto la mera funzione di
proroga ulteriore dei termini già concordati per la messa in
regola.
La stessa riforma in materia di servizi
ispettivi – dlgs. 124/04 – ha comportato uno svilimento dei
(pochi) servizi operanti sul territorio e una riduzione drastica
di ogni intervento repressivo e punitivo in favore di funzioni
conciliative monocratiche (prive spesso di assistenza sindacale
per il lavoratore irregolare) e di funzioni di consulenza (senza
separazione dei ruoli tra i diversi addetti).
Infine
l’abolizione della legge 1369/60 sull’intermediazione di
manodopera e la profonda manomissione che la nuova
legislazione sul mercato del lavoro attua in termini di
riduzione delle tutele all’interno dell’organizzazione
produttiva (nuove norme sul trasferimento di ramo d’azienda,
sugli appalti e sub-appalti, lavoro a chiamata, ecc.), rischiano
di aumentare possibili forme di elusione contrattuale e
previdenziale. Favorendo così, accanto al lavoro nero e al
“grigio tradizionale” (fuori busta, orari di lavoro fittizi,
ecc.), la nascita di un universo di lavoro “elusivo”
(cioè caratterizzato da irregolarità nella tipologia
contrattuale, es. falsi co.co.co, falsi associati in
partecipazione, ecc.).
Infine è da
registrare come effetti di emersione “indiretta” connessi con
la nuova legislazione in materia di lavoro (legge 30 e dlgs.
276/03 attraverso la riduzione del costo e delle rigidità
normative delle tipologie contrattuali) si sono dimostrati
inesistenti. Oggi i numeri confermano il fallimento, anche su
questo versante, della riforma Maroni. Basti citare il caso
della liberalizzazione del contratto a termine (avvenuta nel
2001), delle nuove norme sui contratti di collaborazione e sul
part-time.
Una strategia per combattere
l’economia sommersa
Occorre
prendere atto che politiche che puntino oggi solo alla riduzione
del costo del lavoro a danno dei lavoratori e ad una drastica
caduta dei livelli di legalità e di “attenzione sociale” non
sono solo lesive dei diritti di milioni di lavoratori e
imprenditori, ma rappresentano una risposta inefficace ai
problemi che abbiamo di fronte.
La stessa politica dei contratti di
riallineamento, che pure rispetto agli scarsi risultati della
383/01 ha segnato successi per qualità e quantità
imparagonabili, non è infatti più riproponibile. Non solo per le
numerose criticità che sono emerse durante l’utilizzo di questo
strumento, oramai anche legislativamente irripetibile (visti i
limiti posti dalla normativa europea), ma anche e soprattutto
perché alla fine non è intervenendo solo sul costo del lavoro o
sulla fuoriuscita eccezionale (e momentanea) dai parametri che
la legge e la contrattazione determinano che si superano i
limiti di un fenomeno oggi strutturale e profondamente legato ad
un crisi più ampia del sistema produttivo italiano.
Occorre
allora ragionare su un “percorso” di riforme ed interventi che
sanciscano quattro ben determinati livelli di azione per quella
che noi definiamo una vera e propria strategia contro il
lavoro nero, UNA SORTA DI “PIANO DI LEGISLATURA” che ne
aggredisca i principali nodi:
-
una politica per l’emersione
finalizzata a quelle imprese che per potenzialità e
caratteristiche possano mantenersi e consolidarsi in un
regime di piena legalità. Occorre passare dal concetto di
emersione al concetto di accompagnamento verso il
consolidamento e la qualificazione, selezionando i
tessuti produttivi in grado di reggere “l’emersione”
e accompagnando, al contempo, i lavoratori e le
imprese destinate al fallimento, verso nuovi settori;
-
un nuovo sistema di
relazioni con le PP.AA. e tra le imprese in grado di
permettere un circuito trasparente e legalitario nella
dinamica degli appalti, delle forniture, del franchising e
del distacco;
-
una politica di presidio
del territorio e di efficace repressione verso quei
soggetti che, nonostante politiche attive e mirate,
persistano nell’illegalità, attraverso una profonda riforma
dei servizi ispettivi e il superamento di molte norme
contenute nel dlgs. 124/04;
-
una politica ad ampio
raggio che qualifichi al meglio il sistema-paese, in
termini di capacità produttiva, conoscenze, ricerca,
infrastrutture, anche secondo le indicazioni contenute
nell’Accordo siglato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per
il Mezzogiorno.
Le proposte della Cgil
Come Cgil
confermiamo l’impianto delle proposte e della filosofia di fondo
che furono al centro del convegno al Cnel nel dicembre 2003,
caratterizzate dalla richiesta di una serie di interventi
normativi di sostegno a livello nazionale e dalla
richiesta di una specifica strumentazione di “appoggio” per
radicare i diversi interventi sul territorio.
Diverse
proposte sono state ovviamente rielaborate a seguito anche degli
interventi normativi intervenuti in questi due anni, seguendo il
seguente schema conettuale:
-
politiche e
strumenti diretti per incentivare l’emersione e il
consolidamento;
-
riforma e
potenziamento delle politiche e degli strumenti di controllo;
-
politiche indirette
di “forte impatto” nel contrasto al lavoro nero.
Proposta n. 1:
Fondo nazionale per l’emersione
Si propone la
costituzione, attraverso un intervento normativo specifico, di
un apposito FONDO NAZIONALE PER L’EMERSIONE E PER IL
CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE EMERSE, le cui modalità di
funzionamento dovrebbero essere definite in collaborazione con
le Regioni e le parti sociali, alimentato dalle entrate
derivanti dal ripristino delle tasse di successione e da un
contributo della fiscalità generale e destinato:
-
per una parte al sostegno dei
piani locali di sistema contro il sommerso (proposta n.2) ;
-
per la restante parte alla
contribuzione, tramite INPS, dei piani individuali dei
lavoratori per la ricostruzione della carriera previdenziale
(proposta n.3).
Occorre
quindi un investimento iniziale per dar vita ad un effetto
moltiplicatore che le politiche per l’emersione, se ben
eseguite, sono in grado di innescare.
A fronte di
un investimento stimato in circa 600 milioni di Euro, l’effetto
moltiplicatore (si veda anche la scheda allegata) genererebbe in
pochi anni non solo le risorse per auto alimentare le politiche
di emersione e consolidamento, ma anche un plus da destinare al
sistema delle protezioni e del welfare.
Il Fondo
potrebbe inoltre essere implementato dalle risorse comunitarie
destinate sia a programmi nazionali che regionali indicati dal
FSE, secondo le stesse indicazioni dell’Unione per la priorità
di lotta al lavoro irregolare. Le attuali risorse stanziate
nella asse n. 3 dei POR potrebbe infatti, già dal 2006,
coprire almeno un sesto del fabbisogno del Fondo Nazionale.
Al Fondo
dovrebbero poi essere destinate almeno il 70% delle nuove
entrate fiscali derivanti dalle imprese emerse al fine di
alimentare il fondo stesso.
Proposta n. 2:
Piani locali per l’emersione
Proponiamo
come strumento operativo del fondo la definizione di uno
strumento di concertazione locale, da nominare PIANI
LOCALI DI SISTEMA PER L’EMERSIONE, della durata di 3
anni per impresa, con funzione di raccordo anche con altri
strumenti eventualmente già disponibili.
I piani,
istituiti possibilmente all’interno degli attuali patti
territoriali e contratti di area (dove esistenti) andranno
quindi definiti in sede territoriale seguendo specifiche
procedure individuate in sede di accordo tra le amministrazioni
pubbliche, servizi per l’impiego, agenzie formative, servizi
ispettivi e forze sociali.
Un sistema complesso, definito all’interno di una
cornice nazionale, ma “tarato” sulle esigenze locali delle
imprese e della collettività, che si caratterizzi per alcuni
livelli “minimi” di intervento:
1-
Bonus di 1500
Euro annuo, per 3 anni per ogni lavoratore emerso, da
riconoscere esclusivamente al termine del triennio purché:
il lavoratore risulti assunto a tempo indeterminato; l’
impresa applichi integralmente i CCNL firmati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative; il
lavoratore frequenti appositi corsi di qualificazione e
formazione professionale così come definiti dalle
amministrazioni regionali (o altre da esse delegate per il
coordinamento dei piani locali di sistema per l’emersione) in
accordo con le organizzazioni comparativamente più
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro; il
lavoratore risulti ancora dipendente allo scadere del terzo
anno. Tale bonus dovrà essere finalizzato quindi ad
incentivare le imprese che, emerse tramite la partecipazione
ai piani, investano specificatamente sulla valorizzazione
ulteriore dei lavoratori o sull’innovazione di processo/prodotto
(ulteriore formazione per i lavoratori, acquisto nuovi
macchinari, ecc.).
2-
Fiscalizzazione
per tre anni, fino al 50% della base imponibile Irap (o delle
imposte sostitutive), dei contributi sociali a carico delle
retribuzioni sotto la soglia dei 20 mila euro, anche in termini
proporzionali al numero di lavoratori emersi che rispettino i
vincoli di cui al punto 1.
3-
Possibilità-dovere di usufruire per almeno 2 anni di un apposito
tutor per le pratiche amministrative e burocratiche,
indicato dalle amministrazioni competenti del piano locale (sul
modello del servizio CUORE, cfr. proposta specifica).
4-
Accesso gratuito
a programmi formativi , anche attraverso quote riservate
(per ipotesi il 5%) all’interno dell’offerta formativa
professionale delle Regioni e degli enti appositamente
convenzionati, con possibilità di contributi aggiuntivi per
l’impresa, così come eventualmente definiti in sede di
contrattazione nazionale rispetto all’utilizzo dei fondi
interprofessionali.
5-
Eventuale “bonus
di sistema” - cioè proroga per un anno dei benefici fiscali
previsti - a fronte di un progetto concordato con le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più
rappresentative, presentato da più imprese che, emergendo, si
strutturIno in sistema distrettuale o attraverso modalità
consortili.
Il Piano
locale di sistema per l’emersione potrebbe inoltre prevedere:
6-
piani formativi
mirati in base alle esigenze produttive del territorio,
rafforzando il sistema delle rilevazione di fabbisogni
formativi;
7-
eventuali piani
di riqualificazione delle aree urbane ex industriali (a
questo scopo possono essere dedicate apposite risorse già
disponibili, orientando parte delle risorse destinate alle c.d.
leggi obiettivo o al programma Urban II);
8-
appositi accordi
quadro, previa la responsabilità assoluta delle
amministrazioni competenti, per facilitare le varianti
industriali dei piani regolatori in presenza di determinati
requisiti ambientali e di messa a norma delle strutture
d’attività, arginando così anche i contenziosi dei privati
riguardo alla destinazione industriale delle aree;
9-
specifici
protocolli di legalità al fine di contrastare fenomeni
malavitosi e criminali, presenti tanto nel tessuto produttivo,
quanto più in generale sul territorio;
10-
interventi
specifici connessi al sostegno finanziario di attività
consortili (agendo in particolare sul sistema dei confidi);
11-
meccanismi di
premialità per le imprese regolari rispetto a determinate
graduatorie (Por, ecc., rappresentando un incentivo competitivo
per regolarizzare il proprio operato, perché tale dichiarazione
è "contestabile" dalle imprese concorrenti);
12-
messa a
disposizione, con comodato uso pluriennale, di spazi
espositivi per imprese e consorzi (con la precedenza verso
questi ultimi) all’interno delle mostre campionarie o altre
manifestazioni pubbliche.
Ricordiamo che, sia verso il fondo nazionale e
più in generale rispetto ai Piani locali di sistema per
l’emersione, possono contribuire i finanziamenti comunitari,
visto anche il trattato CE sezione 2 articoli 87 e 88 e i
regolamenti comunitari 1995, 1998, 1999 e 2001 in merito agli
aiuti di importanza minore.
Proposta n. 3: Piani
di ricostruzione previdenziale
Si dovrebbe
inoltre prevedere accanto ai Piani locali di sistema per
l’emersione dei PIANI DI RICOSTRUZIONE PREVIDENZIALE E
ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA anche
attraverso i seguenti interventi:
a-
le amministrazioni
competenti (Inps, Inail, ecc.) indicano specifiche modalità
di versamento relative ai contributi omessi, predisponendo
appositi piani, a carico delle imprese, per la ricostruzione
delle carriere previdenziali dei lavoratori emersi;
b-
le Asl e le
istituzioni preposte identificano, in base alla gravità delle
violazioni, percorsi per l’adeguamento alle norme in materia
di igiene, ambiente e sicurezza così come identificate da
appositi piani singoli di durata certa e determinata.
Una parte
delle risorse di cui al Fondo nazionale dovrebbero essere
destinate specificatamente a contributi per la ricostruzione
individuale delle carriere previdenziali.
Proponiamo
inoltre che, in questo sistema premiale/incentivante, tutti i
procedimenti giudiziari conseguenti ad evasione contributiva per
le imprese che aderiscono ai Piani locali di sistema per
l’emersione, siano sospesi per 3 anni, alla scadenza dei
quali effettuare la verifica in relazione al rispetto dei tempi
previsti dai “piani di rientro concordati”.
La
ricostruzione previdenziale a cui hanno diritto i lavoratori non
dovrebbe in ogni caso essere inferiore ad un periodo pari a 4
anni di versamenti. A tale scopo potrebbe contribuire
fino al 35% del totale lo specifico contributo di cui al
Fondo nazionale e fino a esaurimento dello stesso. Le regioni
possono compartecipare per una percentuale aggiuntiva fino ad
un massimo del 15% dell’importo totale.
All’interno
di questa cornice potrebbero inoltre essere definite modalità
“impositive e sanzionatorie” nei confronti dell’impresa che,
“scoperta”, rifiutasse di accedere ai piani locali di emersione
e di ricostruzione previdenziale, anche estendendo la portata
e l’azionabilità dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori
(si veda al riguardo il recente dibattito in dottrina).
Occorre
sottolineare come, per l’impresa “coercitivamente” inserita nei
piani locali di sistema, i benefici previsti per la
ricostruzione delle carriere previdenziali antecedenti
all’iscrizione “in piano” non potranno vigere (si
confronti anche la proposta n. 5).
Proposta
n. 4: Indici di congruità
Si propone di generalizzare,
attraverso un intervento normativo specifico, un nuovo strumento
di lettura e di verifica delle reali prestazioni in essere
all’interno delle imprese.
Al riguardo
si propone quindi una norma che definisca, per i principali
settori ed opere - sul modello della definizione e aggiornamento
degli studi di settore, anche in accordo con le parti sociali -
gli INDICI DI CONGRUITA’ relativi al rapporto
tra quantità/qualità della prestazione (diretta o in appalto) e
quantità delle ore lavorate e del numero di lavoratori (con
range di oscillazione da determinare).
Indici
presuntivi il cui rispetto rappresenti la principale condizione
per:
-
orientare gli interventi
ispettivi delle diverse istituzioni;
-
accedere a gare di appalto,
concessioni, ecc.;
-
definire la genuinità
dell’appalto stesso;
-
godere di qualsivoglia
beneficio economico e normativo.
Tali indici
dovrebbero infatti orientare, prima di tutto, le politiche di
controllo, verifica e repressione (proprio sul modello degli
studi di settore), attraverso aggiornamenti periodici, in comune
accordo con le organizzazioni sociali comparativamente più
rappresentative e con un ruolo degli Osservatori di settore
(costituiti dalle parti sociali nei principali CCNL).
Quindi
essere la condizione essenziale per godere di qualsivoglia
beneficio economico e normativo previsto dalla legislazione
nazionale e locale. Con l’onere probatorio, in caso di
scostamento eccessivo dal “range” indicato dagli indici, in capo
all’impresa. Riteniamo infatti necessario, ormai, passare dal
semplice concetto di “regolarità contributiva” al concetto anche
di congruità contributiva, meccanismo che chiama in causa
un rapporto, basato su parametri definiti fra le parti e
condivisi dalle Istituzioni pubbliche, fra quantità e qualità
della mano d’opera impiegata, tipologia di lavori eseguiti,
modalità di esecuzioni e caratteristiche di settore.
Esempio
ipotetico: un albergo che fattura 2 milioni di euro (o che
dovrebbe fatturare tale cifra in base agli studi di settore o
alle rilevazioni fiscali indirette), con un numero di camere
superiore a 100 e servizi ristoro per almeno 400 coperti, aperto
180 giorni l’anno, non può non avere (in via presuntiva) tra i
12 e i 18 lavoratori full time.
Da questo
punto di vista modalità di computo e parametri possibili sono
già utilizzati dall’INPS in particolari casi e settori.
Proposta n. 5:
legge quadro di riforma dei servizi ispettivi
In Italia una
delle concause del lavoro nero risiede nella scarsa probabilità
per l’imprenditore di incappare in controlli e verifiche da
parte delle amministrazioni preposte. Il rapporto
benefici-rischi è infatti tale da incoraggiare il ricorso a
forme sommerse di lavoro e di attività imprenditoriale. Tra i
diversi punti di criticità vi sono la scarsità di risorse
(economiche e umane) a disposizione per un efficace controllo
del territorio a fronte di uno dei tassi più elevati di economia
sommersa tra tutti i paesi OCSE; la difficoltà metodologica
di intervenire in maniera mirata sia sulle realtà a rischio,
sia sull’interezza della comunità produttiva (filiera,
distretto); la difficile esigibilità, a reato contestato,
del dovuto e l’ incertezza dell’esito giudiziario in tempi certi
e rapidi, che salvaguardino la sopravvivenza formale e reale
dell’azienda.
In questo
quadro, criticato unitariamente dai sindacati, è intervenuto poi
il dlgs. 124/04 che ha profondamente manomesso l’autonomia dei
servizi ispettivi degli enti previdenziali e assicurativi, in
una rimodulazione gerarchica degli stessi sotto le DPL, nonché
esautorato dalla proprie funzioni i Comitati regionali INPS;
messo in capo ai servizi ispettivi una funzione di consulenza a
pagamento, senza distinzione e separazione delle funzioni (gli
stessi soggetti titolari dei controlli possono svolgere
consulenza a favore dei controllati); introdotto una nuova
modalità di conciliazione (detta monocratica) poco trasparente,
priva delle garanzie a favore dei lavoratori previste dalle
altre sedi di conciliazione (ex. Art. 410 del Codice Civile e
sedi di derivazione contrattuale), che si può esplicare anche in
forma preventiva senza l’acquisizione in loco degli elementi
probanti.
Per questi
motivi come Cgil riteniamo che occorra un nuovo intervento
quadro di riforma che cancelli le norme suddette del dlgs.
124/04 (si vedano anche le proposte della Cgil presentate il
24/02/05 sul mercato del lavoro) nonché proceda a:
a)
una
generalizzazione della norma, oggi prevista solo per il
settore edile, che obblighi l’azienda a comunicare a INPS, INAIL
e Centri per l’impiego, l’assunzione di lavoratori 24 ore prima
dell’inizio della prestazione;
b)
un potenziamento
delle risorse finanziarie, tecnologiche e umane dei diversi
servizi ispettivi, facendo rientrare anche una serie di
controlli, oggi demandati alla forza ispettiva, nei compiti dei
reparti amministrativi;
c)
un ampliamento
dei controlli amministrativi a monte sulle entrate,
iniziando dalla fase di iscrizione del soggetto per passare poi
alla fase di versamento dei contributi e al controllo annuale
dei lavoratori in base agli “indici di congruità”.
d)
un potenziamento
dell’attività di vigilanza c.d. a vista superando tutti i
limiti di una tecnica che come è noto è indirizzata verso
soggetti residenti in un determinato ambito territoriale le cui
caratteristiche siano già la visibilità dell’azienda dal punto
di vista fiscale o previdenziale;
e)
una
razionalizzazione del sistema sanzionatorio, puntando ad
un’innovazione nelle “prassi” di tutela del patrimonio
aziendale (in tutte le sue forme e immobilizzi) nei confronti
del lavoratore e della comunità locale. In pratica un nuovo
sistema di tutela similare alle procedure concorsuali, con il
potere in capo all’ispettore di “congelare” i beni
patrimoniali mobili ed immobili dell’impresa fino ad estinzione
del contestato o ad accesso ai piani locali di emersione. Si
propone inoltre (dopo la sentenza della consulta
sull’incostituzionalità delle “super multe” previste dalla legge
383/01) di indicare in una nuova sanzione di euro 300 per
giornata lavorativa “appurata”, la maggiorazione prevista per i
casi di “recidiva”.
f)
la costituzione
di una banca dati unica sugli incentivi e le agevolazioni
(comunitarie, nazionali e locali) alle imprese, le cui
informazioni debbono essere costantemente a disposizione degli
organi ispettivi al fine di bloccare eventuali erogazioni
preventivamente, all’atto stesso della contestazione di
irregolarità sia di derivazione normativa che contrattuale o in
base agli “indici di congruità”;
g)
una riforma del
processo di riscossione attraverso la definizione di una
ritualità giudiziaria e amministrativa abbreviata comprensiva
della possibilità di eventuale conciliazione in accordo con le
autorità competenti, entro 3 mesi dalla contestazione, in
termini forfetari (con esclusione delle evasioni contributive).
All’atto della contestazione, in proporzione alla gravità del
danno verso terzi, vi deve essere un contestuale congelamento
dei beni societari (impossibilità di vendita o cessione per
questi ultimi), con il riconoscimento, in qualunque caso, del
diritto in capo all’imprenditore alla “riscattabilità” dei beni
sottotutela, post conciliazione o processo, anche attraverso
cauzioni ridotte.
Proposta n.6:
nuove norme per gli appalti
Rinviando alle
proposte già avanzate il 24 febbraio dalla Cgil in materia di
appalti e rapporto tra imprese si propone, a seguito della
generalizzazione per legge di “indici di congruità”, di
includere il rispetto di tali
indici
(o comunque del principio di esistenza di un rapporto tra
quantità/qualità dell’opera o prestazione e numero di lavoratori
e quantità di lavoro) nella definizione civilistica di genuinità
dell’appalto, al fine di introdurre, di fatto, la sanzione
dell’assunzione diretta a tempo indeterminato, in caso di non
conformità dell’appaltatore, in capo alla stazione appaltante.
Nel campo dei
servizi si propone l’estensione di un meccanismo simile al
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che
attesti non solo i corretti versamenti dell’impresa appaltatrice
presso l’INPS e l’INAIL, ma anche il rispetto degli indici di
congruità (cfr. proposta n.4), della cd. clausola sociale
e dei CCNL, individuando in un soggetto terzo e pubblico (la
DPL, per esempio) la sede per il rilascio dell’attestato.
Occorre
introdurre normativamente, poi, il principio per cui, nella
definizione dei capitolati di appalto pubblici vi sia, come
prerequisito per le imprese e le cooperative che vi partecipino
direttamente o tramite sub appalto, il prerequisito della
conformità agli “indici di congruità”, il rispetto
integrale dei CCNL firmati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative, le stesse previsioni
della legge 327/00 e il rispetto integrale delle norme in
materia di sicurezza, così come certificato dagli sportelli INPS
e INAIL. Deve essere prevista inoltre la possibilità, messa in
capo anche alla Guardia di Finanza, di procedere ad annullare
le gare pubbliche di appalto ritenute anormalmente basse o
comunque non rispettose del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (in sintonia con le direttive UE), anche a
seguito di ingiunzione prefettizia e comunque sempre in assenza
di certificazione di regolarità INPS e INAIL o non rispetto
degli “indici di congruità”.
Proposta n. 7:
solidarietà fiscale nei rapporti di fornitura e sub fornitura
In relazione
ai contratti di fornitura e sub fornitura tra imprese si propone
una normativa di sostegno ai diritti all’informazione piena e
totale nei confronti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL applicato nell’impresa “madre”, rispetto ai
diversi rapporti tra le imprese del settore, sia di dimensione
nazionale che internazionale.
Si propone
altresì un intervento legislativo che sancisca:
-
l’estensione del concetto di
responsabilità e solidarietà fiscale, rispetto
all’intera filiera produttiva e all’intera area di impresa
(così come definita anche nella proposta di legge della CGIL
sull’estensione delle tutele), con relativa configurazione
di un principio di reato fiscale e di evasione contributiva
(questo ultimo solo per aziende che operano in mono
commissione) in capo anche all’azienda leader (anche al fine
di contrastare il ricorso alla sottodichiarazione dei ricavi
dell’impresa commissionaria);
-
obbligatorietà per le imprese
a valle del ciclo produttivo, in sede di dichiarazione dei
fatturati, di presentare una certificazione di regolarità a
cura di INPS e INAIL , nonché una certificazione di rispetto
degli” indici di congruità” per l’intera filiera produttiva,
al fine di godere di qualsiasi incentivo o beneficio fiscale
o di altra natura.
Proposta n. 8:
clausola sociale nel contratto di franchising
Nel settore dei servizi merita una
particolare attenzione il fenomeno dei “contratti di
franchising”. Tali contratti costituiscono oramai una costante
nella riorganizzazione del settore dei servizi e della
distribuzione nel nostro paese, secondo rapporti tra due
soggetti (l’affiliante e l’affiliato) regolati esclusivamente
dal Codice Civile, mancando una specifica normativa al riguardo.
Il franchising si presenta in
Italia come una realtà consolidata in almeno tre macro settori,
contando circa duecentomila operatori nella sola ristorazione e
turismo.
In particolare
la rilevanza del fenomeno, a fronte di un vuoto legislativo
palese richiede, non solo una norma specifica in grado di dare
maggiori certezze in termini di rapporti economici tra gli
operatori, ma richiede anche una subordinazione del contratto
specifico tra le parti al rispetto di specifiche norme di
garanzia sociale che possano intervenire a fronte di un
guadagno (reale o eventuale) che un operatore (l’affiliante) fa
pur nell’indipendenza rispetto a soggetti terzi (l’affiliato):
in particolare occorre riconoscere un principio di
responsabilità in solido per cui , a fronte di un guadagno
indiretto, vi debba essere sempre una garanzia di rispetto
esplicito delle norme contrattuali e di legge da parte di tutti
i soggetti della “catena di affiliazione” (indipendentemente se
diretto o di terza generazione), incentivata da appositi
meccanismi sanzionatori che agiscano a monte in termini
preventivi.
Al riguardo si
propone che come condizione necessaria al fine di stipulare un
contratto tra l’affialiante e l’affiliato, vi sia il
riconoscimento di una responsabilità comune in termini di
rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro firmati
dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,
delle normative previdenziali e contributive e in materia di
sicurezza, subordinando al loro rispetto la stipula del
contratto stesso se l’affiliante risulti essere già un’impresa
esistente e comunque (fatto salvo il diritto al risarcimento del
danno come clausola contrattuale fino a un massimo determinabile
per legge o per accordo) nel caso di audizione in giudizio a
fronte del mancato rispetto delle norme contrattuali o di legge.
Proposta n. 9: nuove norme sul distacco di
lavoratori stranieri
Numerosi sono
i motivi del ricorso da parte di imprese italiane al distacco di
mano d’opera straniera. Motivi che spesso nascondono fenomeni di
lavoro irregolare ed elusivo. Prima di tutto il distacco
rappresenta un meccanismo di ingresso in Italia di lavoratori
stranieri in numero teoricamente illimitato, perché non rientra
nelle quote previste dai decreti flussi, né nelle strettoie
burocratiche rappresentate dalle procedure previste per queste;
nei casi in cui esista una convenzione in materia di sicurezza
sociale con il paese di provenienza dei lavoratori, vi è inoltre
una convenienza economica rappresentata dalla possibilità di
assolvere l’obbligo assicurativo versando i contributi nel paese
di origine (generalmente più bassi di quelli in vigore in
Italia).
Soprattutto,
il sistema normativo attualmente previsto e la difficoltà di
assicurare preventivamente e successivamente il rispetto dello
stesso, comporta fenomeni di intermediazione illegale di
manodopera straniera, attraverso imprese che, nei casi estremi,
sono appositamente create da organizzazioni malavitose estere o
nazionali .
Per tanto,
in attesa di una diversa impostazione del meccanismo del
distacco di mano d’opera da paesi extracomunitari, da
realizzarsi con l’emanazione di una nuova legge
sull’immigrazione, è necessario per la Cgil apportare
all’attuale normativa almeno le seguenti modifiche:
-
l’appaltante deve indicare
nella richiesta di nulla osta al lavoro tutte le località
ove verrà svolta l’attività lavorativa; ciascuno sportello
unico competente per territorio dovrà rilasciare il nulla
osta per la località di propria competenza (si veda anche la
proposta n. 6);
-
nella richiesta l’appaltante
deve comprovare l’esistenza o l’impegno da parte
dell’appaltatore alla costituzione di una struttura operante
in Italia dotata delle attrezzature necessarie e idonea
all’esercizio del potere organizzativo e direttivo; oltre
alla esistenza del rapporto di lavoro fra appaltatore e
lavoratori, va comprovata la data di assunzione dei
lavoratori;
-
il datore di lavoro estero
deve sempre rispondere nei confronti dei propri
dipendenti in distacco in Italia, in solido con l’appaltante
entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto,
(art. 6, c. 1, d.lgs. 251/04), lo stesso trattamento minimo
retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale
applicato ai lavoratori italiani, nonché il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali, con applicazione
(per il settore edile) delle modalità previste dalla
contrattazione territoriale e delle norme introdotte dal
dlgs. 251/04
-
qualora non esistano
convenzioni in materia di sicurezza sociale con il paese di
provenienza dei lavoratori, gli stessi e l’appaltante
debbono essere assoggettati a tutta la legislazione in
materia vigente in Italia (Durc e “Durc sociale” vedi sempre
proposta n. 6);
-
nel caso esista una
convenzione, l’appaltante deve produrre idonea
certificazione, rilasciata dagli enti assicuratori e
previdenziali esteri, attestante la regolarità contributiva
dell’appaltatore.
Proposta n.
10: nuove norme per l’agricoltura
Nel settore
agricolo il lavoro nero e irregolare interessa una platea
diffusa, composta prevalentemente ma non esclusivamente di
manodopera sotto-qualificata, giacché coinvolge oltre a
lavoratori immigrati e donne addette alla raccolta dei prodotti,
fasce considerevoli di giovani e meno giovani specializzati,
potatori, innestatori nonché figure qualificate che operano
nelle filiere della vitivinicoltura e dell’olivicoltura, nelle
coltivazioni serricole e nella zootecnia.
Nel settore
primario esistono diverse e differenti tipologie di imprese che
operano nell’economia sommersa: le imprese completamente al
nero e quelle – maggioritarie – conosciute al fisco, agli
istituti di previdenza ed alla pubblica amministrazione.
Tra le prime
vanno annoverate le “aziende senza terra”, spesso costituite in
cooperative, che si limitano a fornire in appalto alle imprese
agricole – con “servizio” chiavi in mano – la sola manodopera, e
quelle che acquistano il prodotto sulla pianta, sostituendosi
così alle stesse imprese nella gestione della fase conclusiva
del ciclo produttivo.
Le seconde,
invece, sono aziende medie, grandi e piccole che si avvalgono
strutturalmente di sostegni economici e finanziari di vario
genere (benefici comunitari, regionali e nazionali, nonché
contributivi e fiscali). Le diverse fattispecie hanno bisogno di
un diversificato approccio, incentivando e finalizzando,
soprattutto per le prime, una strategia repressiva in quanto
operano, prevalentemente, come soggetti di somministrazione
abusiva di manodopera ed intervenendo con una serie di modifiche
normative.
Poiché le
caratteristiche che il lavoro irregolare assume nel settore sono
diverse e differenti, altrettanto diversi e differenti dovranno
essere gli strumenti di contrasto. La CGIL ne indica alcuni
prioritari, che presuppongono la disposizione di adeguate norme
legislative:
-
definire un piano
nazionale straordinario (dandone mandato all’INPS, di
concerto con Camere di Commercio, Assessorati regionali al
Lavoro e all’Agricoltura) per determinare un apposito elenco
anagrafico dei datori di lavoro che operano in agricoltura e
nelle attività connesse, differenziati tra imprenditori
agricoli, imprese che operano in attività connesse, aziende
senza terra, e coltivatori che producono per l’autoconsumo e
attività marginali. In modo da poter differenziare concessioni
ed interventi, anche quelli di sostegno (ed eventualmente della
stessa contrattazione collettiva), alle diverse fattispecie;
prefigurando che le possibilità di utilizzo delle favorevoli
norme previste per le collaborazioni tra parenti ed affini e
quelle occasionali autonome siano rese disponibili solo per i
coltivatori che producono per l’autoconsumo e per attività
marginali;
-
sancire come
prerequisito per l’accesso a tutti i benefici fiscali e
previdenziali previsti per il settore agricolo il rispetto
integralmente delle leggi (a partire da quelle in materia di
collocamento, d.lgs 375/93, legge 608/96) e i CCNL stipulati
dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
comparativamente più rappresentative (sul modello di quanto già
previsto per le imprese artigiane e del commercio), così come
eventualmente certificato dall’INPS (o da altri soggetti terzi
come , per esempio, gli Assessorati all’agricoltura); rispettino
gli appositi indici di “congruità” (come in parte già previsto
per la solo normativa sulle agevolazioni per l’acquisto del
gasolio);
-
una modifica al
sistema di versamento dei contributi dovuti dalle aziende
agricole: nel settore agricolo non vige infatti ,
contrariamente a tutti gli altri datori di lavoro, il principio
dell’autotassazione ai fini del versamento dei contributi
dovuti. Non è il datore di lavoro che elaborando i dati relativi
alle prestazioni lavorative dei dipendenti quantifica e versa
l’importo dei contributi a proprio carico, ma è l’istituto
previdenziale che attraverso l’elaborazione dei dati forniti
trimestralmente dai datori di lavoro provvede alla
determinazione del contributo dovuto dall’azienda. Ciò aumenta
le difficoltà di effettuare controlli tempestivi sia in ordine
alla regolarità delle operazioni contributive, sia in ordine
alle effettive prestazioni di lavoro svolte dai dipendenti;
In attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali così come proposta
dalla CGIL è inoltre possibile anticipare alcune modifiche
strutturali agli attuali trattamenti agricoli, come peraltro
proposto dalla FLAI, in direzione:
-
dell’unificazione
della disoccupazione ordinaria agricola e dei trattamenti
speciali agricoli in un solo trattamento, simile a quello con
“requisiti ridotti”, previsto per la generalità dei lavoratori,
da corrispondere in rapporto alle giornate contributive
accreditate nell’anno di riferimento;
-
dell’eliminazione
conseguente delle attuali soglie di accesso ai trattamenti
ordinario e speciali (51, 101, 151 giornate);
-
dell’unificazione
dei trattamenti al 40% della retribuzione;
-
della possibilità di
integrare, ai fini del riconoscimento dell’indennità di
disoccupazione, lavoro agricolo e non agricolo con utilizzo del
relativo periodo ai fini del riconoscimento del diritto e della
misura della pensione ed infine al superamento del biennio di
anzianità per l’acquisizione del diritto all’indennità stessa.
Utile sarebbe
inoltre una modifica del sistema di tassazione del reddito
delle imprese agricole, passando dall’imposizione sul
reddito domincale e agrario a una tassazione ordinaria. Si
agirebbe così sull’interesse stesso delle aziende nel fare
emergere tutti i costi d’attività, fra cui i costi del lavoro.
Per settori
ad alta intensità di lavoro (all’interno di una più generale
politica per la riduzione del costo del lavoro “povero”), come
l’agricoltura potrebbe essere inoltre individuato - accanto agli
incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato - un
ulteriore benefit per quelle imprese che trasformassero
lavoratori a tempo determinato in lavoratori a tempo
indeterminato, oltre i quantitativi previsti dagli “indici di
congruità”. Con benefico effetto anche sulle risorse
disponibili per indennità varie di disoccupazione.
Proposta n.
11: animazione e tutor burocratici
Diverse e molteplici possono essere le politiche
di sviluppo per facilitare un’emersione indiretta. Segnaliamo al
riguardo l’importanza di creare anche un “sostegno” indiretto
che qualifichi l’azione delle pubbliche amministrazioni
all’insegna di un vero e proprio patto per l’emersione: alcuni
dei limiti che hanno caratterizzato gli insuccessi di molti
interventi per l’emersione sono riconducibili, infatti, ad una
diffidenza di fondo nei confronti della pubblica
amministrazione. A questa diffidenza spesso si aggiunge la
difficoltà di interagire con una normativa nazionale e locale
stratificatasi nel tempo. Se quindi occorre procedere a una
maggiore semplificazione burocratica anche attraverso il
rilancio di esperienze significative come lo Sportello unico
per le imprese, una politica di emersione e sviluppo del
territorio deve comunque intervenire su queste criticità con
strumenti e pratiche adeguate, fornendo (per noi all’interno
degli stessi piani locali per l’emersione) veri e propri
tutor che accompagnino per i primi 2 anni di emersione le
imprese.
In Italia non mancano esperienze positive in
questo senso, a partire dai Centri Urbani Operativi per
la Riqualificazione Economica (CUORE) a cui possono rivolgersi
oggi le imprese napoletane e tutti coloro che vogliono
realizzare un’idea imprenditoriale o che vogliano emergere e
mettersi in regola. Occorre allora codificare l’esperienza
Cuore e riproporla sul territorio anche attraverso
meccanismi di premialità nei trasferimenti Stato-Regioni (in
speciale modo per i trasferimenti connessi con il trasferimento
di funzioni e servizi a seguito della riforma federalista) e
nella definizione di nuove ripartizioni delle risorse
comunitarie, contemplando come parametri essenziali la presenza
e l’efficacia di servizi come: sportelli unici per l’impresa,
sportelli Cuore, sistema integrato tra questi ultimi e servizi
all’impiego.
Proposta n.
12: nuovi meccanismi di incentivo economico alle imprese
Consapevoli
che il tessuto economico produttivo italiano è composto per
tanta parte di PI , gran parte delle politiche per l’emersione
dovranno concentrarsi nel qualificare e rendere più competitive
sul piano della qualità e della penetrazione nei mercati
internazionali le PI.
Da questo punto di vista tanta parte delle
risorse economiche pubbliche spese in questa direzione devono
oggi sempre più rimodularsi per garantire quella che in gergo
economico viene definita la “distrettualizzazione” delle
attività produttive (nel senso ampio anche di
distrettualizzazione dei servizi o di specifici settori
turistici e dell’intrattenimento).
Non si tratta
quindi solo di aumentare le risorse e le modalità di accesso,
controllo e accompagnamento poste in capo alle normative
specifiche relative ai consorzi o alla messa in distretto delle
imprese, ma di orientare diversamente l’intero corpo di norme
e strumenti messi a disposizione delle imprese per sviluppare
“modelli cooperativi”.
I Consorzi
d’impresa e più in generale i distretti e le forme di
“cooperazione stretta” rappresentano infatti quelle forme
spontanee di aggregazione che se ben accompagnate e sostenute
sanno meglio rispondere alle esigenze di consolidamento delle
piccole e medie imprese, soprattutto del Mezzogiorno, divenendo
uno dei motori dello sviluppo economico locale, spingendo le
singole imprese e aziende (anche quelle a conduzione famigliare
impegnate oggi nei servizi) al salto competitivo, contribuendo
alla generazione di spill-over sul territorio. Si tratta allora
di riconoscere “politicamente” il ruolo di queste
organizzazioni con funzioni a metà tra la produzione di beni
privati e beni pubblici che paiono particolarmente adatte a
svolgere pratiche di coordinamento e condivisione di strategie
tra le imprese.
La scelta
oggi da compiere è quindi triplice:
1-
riorientare nel
medio periodo gran parte degli incentivi per le PI – fatte
salve ovviamente le caratteristiche specifiche dei diversi
settori – a forme di premialità per le aziende che si muovono
attraverso forme e modalità consortili o di distretto;
2-
potenziare e
reintrodurre leggi come la 488/92, la 449/97, la 133 del
1999;
3-
riformare e
potenziare (anche attraverso maggiori trasferimenti di
risorse) gran parte delle normative specifiche per
l’incentivazione di esperienze consortili (legge 317/91 e
successive), soprattutto al Sud.
In merito a
questo ultimo punto, più facilmente oggetto nel breve periodo di
una possibile riforma, riteniamo essenziale che le diverse norme
vadano concentrandosi soprattutto nell’incentivazione di quelle
attività consortili finalizzate:
-
alla creazione di gruppi
comuni d’acquisto e di vendita (consentendo così di
ottenere condizioni di pagamento più vantaggiose, rapporti
privilegiati con le banche locali, una maggiore capacità di
penetrazione in mercati dove sono previste quote minime
d’accesso);
-
alla redazione di
disciplinari tecnici d’uso dei marchi consortili
(consentendo così di spingere le imprese consorziate verso
standard qualitativi più elevati, non solo artigianato, ma
anche ristorazione o intrattenimento);
-
alla gestione in forma
consorziata delle diverse fasi di introduzione nella
filiera produttiva di innovazioni di prodotto e di
processo;
-
alla condivisione di
informazioni sulla affidabilità dei partner
commerciali..
Proposta n.
13: un sistema di credito adatto alle piccole imprese
La
stabilizzazione del sistema italiano di piccola e media impresa
è ostacolata dal cattivo rapporto col sistema creditizio ( come
sottolineano recenti rapporti di Confindustria e dell’ISAE).
L’attenzione
sinora rivolta all’attività speculativa ed al guadagno a breve
termine, l’onerosità dei costi e la rigidità del sistema di
valutazione delle garanzie e dei rischi hanno gravato sul
sostegno e sul consolidamento delle imprese, concorrendo ad
incentivare il ricorso al sommerso ( per il contenimento dei
costi) ed all’usura.
Una politica
del credito specifica per le piccole e medie imprese rivolta a
dare possibilità di crescita dimensionale, attenta a valutare
anche il capitale sociale dell’impresa e a seguirne lo sviluppo
in una logica di partnership potrebbe anche contribuire
significativamente ad un’efficace lotta al sommerso.
Da questo punto
di vista è opportuna una valutazione di breve e medio periodo
sulle implicazioni dell’accordo di Basilea 2 su questa classe
d’impresa. Di essa vanno subito colte le potenzialità generali
di risparmio di accantonamento di capitale connesse all’utilizzo
dei nuovi sistemi di rating da parte delle Banche, per
indirizzare le risorse risparmiate ad
accrescere gli investimenti verso la piccola e media impresa,
compensando per questa via la contrazione del credito che in
virtù di Basilea 2 potrebbe determinarsi e che queste imprese
già denunciano.
E’ utile a
questo scopo ed anche per contenere i costi di una nuova
valutazione, che si costituiscano
società di rating, anche con finanziamenti pubblici, in grado di
rendicontare con procedure condivise ed a basso costo lo stato
di salute delle imprese
che richiedono finanziamenti.
I Confidi,
nella loro nuova veste di intermediari finanziari, potrebbero
utilmente svolgere tale funzione assieme ai servizi ed alle
garanzie tradizionalmente forniti, stante la prevista
possibilità di trasferire il rating loro assegnato ai soci a cui
prestano garanzia. A questo fine non si può escludere un impegno
per un pieno riconoscimento da
parte del Comitato di Basilea del ruolo di garanzia mutualistica
svolto dai Confidi
tra le tipologie di strumenti di riduzione del rischio, ammessi
dall’accordo stesso
Ciò necessiterà
di un adeguamento legislativo e strutturale dell’attuale
sistema di Confidi proiettato verso una riduzione numerica, una
razionalizzazione territoriale ed un incremento dimensionale.
Una visione
positiva di Basilea 2 proiettata nel medio periodo potrà
affermarsi, infatti, sulla riduzione di quelle “asimmetrie
informative” che oggi informano il rapporto fra Banche e PMI e
che possono costituire per l’impresa elementi di conoscenza, di
organizzazione finanziaria e di riclassificazione del capitale
di rischio tali da aumentare significativamente la generazione
di valore dell’impresa. La maggiore trasparenza e completezza
dei bilanci aziendali e dei piani industriali consentirebbero
alle banche di proporre le forme di intervento finanziario più
adeguato ad un livello di costi più contenuto ed al tempo stesso
impegnerebbero l’impresa ad un più alto grado di programmazione
ed organizzazione aziendali. In una relazione fiduciaria così
costruita, di partnership, fra Banca ed impresa,
cadrebbero anche quelle necessità di contabilità
sommersa
che oggi vivono nella pratica del multiaffidamento e
nell’utilizzo prevalente del fido di conto corrente, spesso
accompagnato da commissioni di massimo scoperto, e che
concorrono a determinare costi soverchianti per l’impresa
nell’approvvigionamento di mezzi finanziari.
Proposta n.
14: una norma contro il ricatto verso i lavoratori clandestini
Una parte
considerevole (soprattutto nei settori dell’agricoltura,
dell’edilizia e del terziario) del lavoro nero si caratterizza
per la presenza di cittadini extra comunitari clandestini.
L’incapacità stessa di denuncia contro i propri datori e
l’impossibilità di rivolgersi alle Istituzioni, pena il
rimpatrio coatto oltre i termini della sanatoria conclusa, ne
pregiudicano infatti qualsivoglia partecipazione a percorsi di
emersione.
Al riguardo,
rinviando anche alle proposte della Cgil in materia di
immigrazione presentate il 17 maggio scorso e ribadendo la
richiesta di abrogazione della c.d. “legge Bossi-Fini” (che
esaspera, tra l’altro, proprio questi aspetti di
“scoraggiamento” all’auto denuncia e alla denuncia del datore),
proponiamo che sia riconosciuto per legge
un automatismo
tra denuncia
della propria condizione di lavoratore a nero (e relativo
datore) e il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.
Permesso
cui validità sia riconosciuta fino ad accertamento, con sentenza
di merito del giudice o con atto conciliatorio presso le DPL ai
sensi dell’art. 410 del Codice Civile, del contestato, con
relativa trasformazione in permesso di soggiorno per lavoro (a
seguito del mantenimento del rapporto) o in permesso di
soggiorno per ricerca di lavoro (in caso di risoluzione del
rapporto).
ALLEGATO
Simulazione Fondo Nazionale
(con risorse totali pari a 600 milioni di euro)
Azienda tipo:
- impresa
s.r.l
- 6
dipendenti full time, qualifiche medie (3-4)
-
fatturato medio (Rapporto Banca d’Italia 2004)
- ccnl
applicato tessile/commercio
Al netto
dei costi operativi della P.A. (in valori annui)
Bonus diretto
1500 euro per lavoratore : 9.000
Bonus di
sconto fiscale su Irap: 14.000
Costi di
ricostruzione previdenziale (al 35% e al 50%) 11.600 o 16.500
Costi di
stima per animazione e tutoraggio burocratico (su parametri
Cuore): 1500
Costi totali: 36.100 – 41. 500
Entrate
principali (al netto delle imposte locali)
Entrate
previdenziali: 33.200
Entrate
assicurative: 2. 000
Entrate
fiscali dirette totali (sulle attuali aliquote): 19.000
Entrate totali: 54.200
Plus
valenze annue per impresa: 18.100 – 13.100
Soggetti coinvolgibili
annualmente dai Piani locali di cui al Fondo Nazionale:
Imprese 16.500
unità / Lavoratori: 100.000 unità
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