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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(GU n. 235
del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari
regionali e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al
presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e
criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30,
si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia
di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad
aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta'
e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra
uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita'
tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a
promuovere la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche
attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario
modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le
aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le
competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per
le parti in cui sono previste forme di autonomie piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende
per:
a) «somministrazione di lavoro»: la
fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a
termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita'
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei
curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e
costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della
effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale;
della progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del
personale»: l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata
alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione
committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e
comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione
delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze
e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e
realizzazione del programma di ricerca delle candidature
attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione
delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente
idonee; progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di
inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento
e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione
professionale»: l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo
incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro
di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata
all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento
della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento
mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati,
di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento
delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento
mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico
o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti
regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse
pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi
per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi
di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»:
sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato,
in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del
quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un
lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro
possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi
sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi
costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro
attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; la programmazione di attivita' formative e la
determinazione di modalita' di attuazione della formazione
professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro
la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione
e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di
lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra
attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del
cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi
dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa
con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti
sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante
la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di
inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua
svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze
acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente,
purche' riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi
persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»:
qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia
difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai
sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti
polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita' analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attivita'; m) «associazioni di
datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II ORGANIZZAZIONE E
DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t a'
1. Le disposizioni contenute nel
presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e
coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza
del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una
prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli
del mercato del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle
regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del
lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle
province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico
regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attivita' di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi
generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali
degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al
lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a
supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di
coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al
fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e
criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del
lavoro;
e) vengono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del
mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime
sanzionatorio.
Capo I Regime autorizzatorio e
accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle
agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di
lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui
all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente
una delle attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione
del personale;
e) agenzie di supporto alla
ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta
di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione
delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2,
decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4. Le agenzie autorizzate
comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle regioni e alle
province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura
delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui e'
subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla
sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al
presente articolo non puo' essere oggetto di transazione
commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia
nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio
di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione
europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa
anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro
della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in
locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze
professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze
nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai
soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro
la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia
di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di
sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di soggetti
polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale
esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di
conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche'
l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione strategica
per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela
del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati
nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita'
di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilita' di
600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili
nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi
degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni,
di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento
del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000
euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di
altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui
all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti
dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel
presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni;
f) l'indicazione della
somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle
attivita' specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3,
dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilita' di
350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili
nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi
degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni,
di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento
del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000
euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di
altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui
all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti
dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel
presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi,
come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita'
di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di
intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita'
di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e
selezione del personale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita'
di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di
supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale,
anche se non esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di
autorizzazione
1. Sono autorizzate allo
svolgimento della attivita' di intermediazione le universita'
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che
hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento
alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo
restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di
quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo
svolgimento della attivita' di intermediazione, secondo le
procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente
articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a
condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di
lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c),
f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni
informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai
sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo
svolgimento della attivita' di intermediazione le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale
la tutela e l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del
lavoro o delle disabilita', e gli enti bilaterali a condizione che
siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f),
g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei
consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito
del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo
svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai
consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra
forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5,
anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attivita'
di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle
province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio
e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita
sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a
tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto
andamento della attivita' svolta. 8. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le
modalita' di costituzione della apposita sezione regionale
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa
connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, istituiscono appositi
elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati
che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da
esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti
principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei
cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati,
adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal
territorio;
b) salvaguardia di standard
omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio
dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti
di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione
con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15,
nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali
istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra
i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi
del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e
offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga
durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per
l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacita'
gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione
economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per
l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione
dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta
dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II Tutele sul mercato e
disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati
relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli
altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati
assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere
comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati
personali, definisce le modalita' di trattamento dei dati
personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli
altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono
essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono
nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di
lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali
deve essere data al lavoratore la possibilita' di esprimere le
preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al
fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo
10.
3. Per le informazioni che facciano
riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per
l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al
lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli
elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista
dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore
certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi
di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a
mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione,
in qualunque forma effettuate, relative ad attivita' di ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale,
intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e
comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o
accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion
fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento
ai soggetti in questione, o entita' ad essi collegate perche'
facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto
controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso
terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di
comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed
elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di
personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del
provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di
consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la
corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al
comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani
e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non
recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale
il medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie
per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati
o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque
trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche
con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o
di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza, all'origine
etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al
gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali
controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si
tratti di caratteristiche che incidono sulle modalita' di
svolgimento della attivita' lavorativa o che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell'attivita' lavorativa. E' altresi' fatto divieto di trattare
dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti
alle loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma
1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo
comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere
le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una
occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai
lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti
autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire,
direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale o territoriale possono
stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui
al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le
risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare,
a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche
in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi
di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a
garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a
verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione del
lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o
il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati
anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di
qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di
cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite
nel contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e
2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito,
anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di
natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di
personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile
con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I
fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali
previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture
di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento
alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento
del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con
le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in
vigore del presente decreto. 7. I contributi versati ai sensi dei
commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui
all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso
di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e
2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo
omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai
fondi di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i contributi di
cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le
finalita' dei relativi fondi.
Art. 13.
Misure di incentivazione del
raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare,
alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e'
consentito:
a) operare in deroga al regime
generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2
dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi
formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei
mesi;
b) determinare altresi', per un
periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di
durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente
percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di
mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale, o
altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai
contributi dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle
attivita' di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilita',
qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione
e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando:
a) rifiuti di essere avviato a un
progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro
ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da
forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un
lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20
per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare
preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro
prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma
2 si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e
alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo
raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua
residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non
si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i
responsabili della attivita' formativa ovvero le agenzie di
somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e
al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini
della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei
soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S.
sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo,
dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma
4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono,
in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata
al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in
vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di
una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le
province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti
giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in
convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella
ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per
la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le
regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono
concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti
delle proprie disponibilita' finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei
lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo
1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere
validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di
concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto
il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali
medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 2. La
convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da
parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione
dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa;
l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del
valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna
impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori
svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del
coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai
fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruita'
con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di
categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo
delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche
nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una
struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle
attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime
di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento
della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle
cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2,
riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo
stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di
riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute
le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna
impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa
conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera
d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le
convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non
hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori
inseriti in cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione
provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di
assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della
restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III Borsa continua nazionale
del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15.
Principi e criteri generali
1.A garanzia dell'effettivo
godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della
Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale
del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra
domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale
scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente
dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del
lavoro e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle
imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della
rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire nuove
candidature o richieste di personale direttamente e senza
rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete
attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti
pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e
privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire
alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a
quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano
i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale
finalizzato:
1) alla definizione degli standard
tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei
sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme
delle informazioni che permettano la massima efficacia e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
b) un livello regionale che, nel
quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e
gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei
sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello
di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli
standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello
nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel
rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito
nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli
strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne
facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro
competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi
informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della
tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome, gli
standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e
il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard
tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene
nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e
valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite
nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le
registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai
servizi competenti e la registrazione delle attivita' poste in
essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate
nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono
una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di
monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto
legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini
statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la
manutenzione applicativa delle basi informative in questione,
nonche' di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema
di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto
delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da
parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di
singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le
modalita' dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui
agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n.
181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto
legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di tutti i
flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti
previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi
1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre
mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro,
statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle
politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero
ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle
province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del
Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui
al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, e'
inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione
del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui
alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed
approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida
per le attivita' di monitoraggio e valutazione condotte dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e
dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento
e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al
comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime
della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare
alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui
all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al
comma precedente e' valutata ai fini del ritiro
dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di
informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le
modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione di
specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed
interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o
derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di
proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone
un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata,
che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle
politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi
di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e
in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla
valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le
regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione,
del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano
esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio
devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive
per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel presente
decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in
particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti
di apprendistato, e' istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di
sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma.
Detta Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel
cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle regioni e
province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte
all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di
impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di
cui al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare
valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base
degli studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni
contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la
Commissione potra' annualmente formulare pareri e valutazioni. In
ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente
decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione che,
sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate,
evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando
altresi' le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le
risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale
orientamento e formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV Regime sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la
sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di
intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi
e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di
lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto
mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di
condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di
trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita'
di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore
che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei
limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi
e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e
dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21,
commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore, la violazione del
disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui
all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi
da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro
oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500
a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la
cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione
dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei
casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla sospensione
della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva
viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme di
contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di
intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori
responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati
annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di
cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di
cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21,
comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, cosi' come sostituito
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di
cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni
lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione
contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa
comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le
pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione
minima ridotta della meta' qualora l'adempimento della
comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di
cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione
di lavoro puo' essere concluso da ogni soggetto, di seguito
denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di
seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della
somministrazione i lavoratori svolgono la propria attivita'
nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi
rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui
non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore,
salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di
risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione
di lavoro puo' essere concluso a termine o a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e
assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e
manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia,
custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo
stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e
movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche,
parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza
direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle
risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del
personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing,
analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center,
nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree
Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
h) per costruzioni edilizie
all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di
impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive, con
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le
quali richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di
manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente
impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti
dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a
tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu'
rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5. Il
contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui
si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di
somministrazione
1. Il contratto di
somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta e
contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da
somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3
e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di
eventuali rischi per l'integrita' e la salute del lavoratore e
delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata
prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno
adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il
trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del
somministratore della obbligazione del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento dei
contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri
retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in
favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti
retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte
dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento
economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di
cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute
nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma
1, nonche' la data di inizio e la durata prevedibile dell'attivita'
lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per
iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero
all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta,
con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione e' nullo e i
lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a
tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e
prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei
rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a
tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e
prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in
ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro
puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore
e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal
contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di
lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato,
nel medesimo e' stabilita la misura della indennita' mensile di
disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di
tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo applicabile
al somministratore e comunque non e' inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura
e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita'
lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. L'indennita'
di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge
o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano
applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla
somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano
applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le
tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di
somministrazione, il prestatore di lavoro non e' computato
nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per
quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul
lavoro.
6. La disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis,
comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano
in caso di somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di lavoro
esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a un trattamento economico e
normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte.
Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. La disposizione di cui al
comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di
somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai
sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in
solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno
altresi' diritto a fruire di tutti i servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti
alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa'
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di
servizio.
5. Il somministratore informa i
lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle
attivita' produttive in generale e li forma e addestra all'uso
delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformita' alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che
tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui
le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,
l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva
altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli
obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il
lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non
equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve
darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia
adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in
via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni
inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del
potere disciplinare, che e' riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di
lavoro a tempo determinato e' nulla ogni clausola diretta a
limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di
assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma
8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie
collettive
1. Ferme restando le disposizioni
specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle
societa' o imprese di somministrazione e degli appaltatori si
applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha
diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata
della somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita'
sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro
che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso
diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione
secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche
determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla
rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze
aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di
categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso
alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto
di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le
predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il
tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti
di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle
vigenti disposizioni legislative, sono a carico del
somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel
settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto
al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e
al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono
determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato,
stabilito per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice,
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o
medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla
lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove
presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso
di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i
criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali
previsti dai relativi settori.
Art. 26.
Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di
lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a
essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue
mansioni.
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di
lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui
agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il
lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma
dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo,
con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1
tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo
retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare
il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal
debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore
per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo
durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono
come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle
ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la
somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e' limitato
esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni
che la giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative
o produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di
cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta
in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili
di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore,
somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20
euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di
somministrazione.
Capo II Appalto e distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle
norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto,
stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice
civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la
organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che
puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del
servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo
appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido
con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale
gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale
di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce
trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30. Distacco
1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata
attivita' lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore
di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un
mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore
interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita'
produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e'
adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina
prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31.
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa,
individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del
decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo
svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le
societa' controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli
costituiti in forma di societa' cooperativa di cui all'articolo 27
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei
soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano
ai fini della individuazione del soggetto titolare delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole
societa' datrici di lavoro.
Art. 32.
Modifica all'articolo 2112 comma
quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei
prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui
alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia,
il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito
dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente
articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione,
comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi
compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del
presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte
dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attivita' economica organizzata, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». 2.
All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con
l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene
utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante
e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'articolo
1676».
Titolo V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A
ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Art. 33. Definizione e tipologie 1.
Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui
all'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro intermittente puo'
essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34. Casi di ricorso al lavoro
intermittente
1. Il contratto di lavoro
intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via
provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
2. In via sperimentale il contratto
di lavoro intermittente puo' essere altresi' concluso anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno
di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di
eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti
alle liste di mobilita' e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro
intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35
. Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro
intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova
dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle
ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che
consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della
disponibilita', eventualmente garantita dal lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non
puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e
normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la
relativa indennita' di disponibilita', ove prevista, nei limiti di
cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e
modalita', con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' delle modalita'
di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di
pagamento della retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza
specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in
contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di
cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute
nei contratti collettivi ove previste. 3
. Fatte salve previsioni piu'
favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro e'
altresi' tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze
sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al
contratto di lavoro intermittente.
Art. 36.
Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro
intermittente e' stabilita la misura della indennita' mensile di
disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce
la disponibilita' al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.
La misura di detta indennita' e' stabilita dai contratti
collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di
disponibilita' di cui al comma 1 i contributi sono versati per il
loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa
in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita'
e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
4. In caso di malattia o di altro
evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla
chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel
periodo di temporanea indisponibilita' non matura il diritto alla
indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda
all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla
indennita' di disponibilita' per un periodo di quindici giorni,
salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si
obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' comportare la risoluzione del contratto, la
restituzione della quota di indennita' di disponibilita' riferita
al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonche' un
congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti
collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero
abbiano usufruito della indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza della medesima misura.
Art. 37.
Lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro
intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana,
nonche' nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e
pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36 e'
corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva
chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati
possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art. 38.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari
livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico,
normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e'
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita', congedi
parentali.
3. Per tutto il periodo durante il
quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata
del datore di lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto
ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e
normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 36.
Art. 39.
Computo del lavoratore
intermittente
1. Il prestatore di lavoro
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini
della applicazione di normative di legge, in proporzione
all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun
semestre.
Art. 40.
Sostegno e valorizzazione della
autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e
dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del
contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro
intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di
lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i
quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto
conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle
prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, i casi in cui e' ammissibile il ricorso al lavoro
intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34,
comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II Lavoro ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo di
solidarieta'
1. Il contratto di lavoro
ripartito e' uno speciale contratto di lavoro mediante il quale
due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e
identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di
solidarieta' di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa
tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e
direttamente responsabile dell'adempimento della intera
obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra
le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi
collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di determinare
discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro,
nonche' di modificare consensualmente la collocazione temporale
dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della
impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte
di terzi, nel caso di impossibilita' di uno o entrambi i
lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo
previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le
parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo
contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su
richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si
renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa,
integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro
ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le
parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro
ripartito e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei
seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la
collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale,
mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei
lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse,
ferma restando la possibilita' per gli stessi lavoratori di
determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il
trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza
specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in
contratto.
2. Ai fini della possibilita' di
certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare
preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno
settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei
soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro
ripartito e' demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto
delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti
collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo,
trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un
datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in
quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di
lavoro ripartito.
Art. 44.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi
lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita'
di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e
normativo dei lavoratori coobbligati e' riproporzionato, in
ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in
particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e
dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori
coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di
cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il
previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento
economico verra' ripartito fra i coobbligati proporzionalmente
alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della
assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, della indennita' di malattia e di ogni
altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative
contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale,
mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori
contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai
lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei
contributi andra' tuttavia effettuato non preventivamente ma mese
per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III Lavoro a tempo parziale
Art. 46.
Norme di modifica al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e
integrazioni
1. Al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per "tempo pieno"
l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor
orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. I contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e
modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di
cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresi',
prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalita'
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «Le assunzioni a termine, di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il
datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di
quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. I contratti collettivi stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero
massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le
relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere
ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonche' le conseguenze del superamento delle ore di
lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. L'effettuazione di prestazioni di
lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore
interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto
collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo' integrare
in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4,
ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: «5. Nel rapporto di lavoro a tempo
parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, e'
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e'
abrogato; j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal
seguente: «7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale
possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai
commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione stessa.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto
possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla
variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I
contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in
relazione alle quali il datore di lavoro puo' modificare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in
relazioni alle quali il datore di lavoro puo' variare in aumento
la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita'
in aumento della durata della prestazione lavorativa.»; k)
all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in
aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di
modificare la collocazione temporale della stessa comporta in
favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le
intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il
diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle
forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e'
sostituito dal seguente: «9. La disponibilita' allo svolgimento
del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7
richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro,
reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un
componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e'
sostituito dal seguente: «10. L'inserzione nel contratto di lavoro
a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del
comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a
termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15
dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal
seguente: «Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo
parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di
trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo
parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato
motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto
scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al
rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
2. Il contratto individuale puo'
prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un
diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo
parziale in attivita' presso unita' produttive site nello stesso
ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista
l'assunzione.
3. In caso di assunzione di
personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne
tempestiva informazione al personale gia' dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso
ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici
all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo
determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della
riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e'
soppresso; q
) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «L'eventuale mancanza o indeterminatezza
nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo
parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a
partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora
invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita'
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi
di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione
equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita'
familiari del lavoratore interessato, della sua necessita' di
integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale
mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche'
delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la
data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi
i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del
successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la
possibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche o
flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente
comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure
di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1,
comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni
elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9
comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta
alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza
di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro
possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o
flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto,
in fine, il seguente: «Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per
i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria
locale territorialmente competente, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a
tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di
lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni
caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di
lavoro.».
Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO
DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47.
Definizione, tipologie e limiti
quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato e' definito secondo le
seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di
apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di
apprendistato non puo' superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro
stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa
della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del
presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in
materia.
Art. 48.
Apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti
i settori di attivita', con contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i
giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di
formazione ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale. La durata del
contratto e' determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e
formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze
realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti
privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi
definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto,
contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di
lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di
lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118
del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro
di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili
formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) definizione della qualifica
professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di
formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al
conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati
dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai
fini contrattuali;
e) registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale
con formazione e competenze adeguate.
Art. 49.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti
i settori di attivita', con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i
soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante
puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono,
in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del
contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso,
non puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato
professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto,
contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto,
del piano formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica
che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro
sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di
lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118
del codice civile;
d) possibilita' di sommare i
periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di
istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di
cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro
di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili
formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con
le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di
formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base
e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della
articolazione della formazione, esterna e interna alle singole
aziende, anche in relazione alla capacita' formativa interna
rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai
fini contrattuali;
d) registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore
aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 50.
Apprendistato per l'acquisizione di
un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti
i settori di attivita', con contratto di apprendistato per
conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il
conseguimento di titoli di studio universitari e della alta
formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore di
cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti
di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 puo'
essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese
vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e'
rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre
istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale
conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce
credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione
e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata
in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
della universita' e della ricerca, e previa intesa con le regioni
e le province autonome definisce le modalita' di riconoscimento
dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle
competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito
nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie
locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le
diverse qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle
professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui
fanno parte il Ministero dell'istruzione, della universita' e
della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e i
rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53.
Incentivi economici e normativi e
disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di
apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non
potra' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche
previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del
sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli
attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione
sara' tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione
svolta secondo le modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita'
di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il
datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma la
disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II Contratto di inserimento
Art. 54.
Definizione e campo di
applicazione
1. Il contratto di inserimento e'
un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento
ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti
categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i
diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da
ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta
anni di eta' che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino
riprendere una attivita' lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta'
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del
20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico,
mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento
possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese
e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali,
socio-culturali, sportive;
d) fondazioni; e) enti di ricerca,
pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di
categoria.
3. Per poter assumere mediante
contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere
mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori
il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto
mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al
termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di
rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova,
nonche' i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti
della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i
soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo
svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma
3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla
assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto
di inserimento. 5. Restano in ogni caso applicabili, se piu'
favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23
luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei
lavoratori disoccupati.
Art. 55.
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con
contratto di inserimento e' la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato
a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche
all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di definizione dei
piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla
realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, in funzione
dell'adeguamento delle capacita' professionali del lavoratore,
nonche' le modalita' di definizione e sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad
agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non
sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte
del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalita' di
definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni
sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le
assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse
da ciascuna delle due parti interessate, le modalita' di
definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma
2.
4. La formazione eventualmente
effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovra'
essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze
nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il
datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art. 56.
Forma
1. Il contratto di inserimento e'
stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente
indicato il progetto individuale di inserimento di cui
all'articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il contratto e'
nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Art. 57.
Durata
1. Il contratto di inserimento ha
una durata non inferiore a nove mesi e non puo' essere superiore
ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima puo'
essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo
di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonche' dei
periodi di astensione per maternita'.
3. Il contratto di inserimento non
e' rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del
contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato
al comma 1.
Art. 58.
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e dei contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al
comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori
assunti con contratto di inserimento.
Art. 59.
Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non puo'
essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali e' preordinato il progetto di inserimento oggetto del
contratto.
2. Fatte salve specifiche
previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa
della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli
incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia
di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con
esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma,
1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60.
Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi
di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a
favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a
un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di
ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento
pratico.
2 Il tirocinio estivo di
orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge
nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico
e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima in
caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a
favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo
mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi
per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di
orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi
precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142.
Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A
PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina
per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo
409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di
lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attivita' lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al
comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per
tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo
che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno
solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano
applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di
applicazione del presente capo le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi
albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e
utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate
e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente
capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche'
coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel
presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di
contratto individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per
il collaboratore a progetto.
Art. 62
F o r m a
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma
scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti
elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile,
della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi
di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che
viene
dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
e la disciplina dei
rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto
al committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da
pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione
lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore a progetto, fermo restando quanto
disposto
dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita'
e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le
parti il collaboratore a progetto puo' svolgere la sua attivita' a
favore di piu' committenti. 2. Il collaboratore a progetto non
deve svolgere attivita' in concorrenza con i committenti ne', in
ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in
qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei
committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a
progetto
1. Il lavoratore a progetto ha
diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle
parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto
dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a
progetto
1. La gravidanza, la malattia e
l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del
contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la
sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del
contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo'
comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per
un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata
del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni,
salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui
alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e
integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione
del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene
del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche'
le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e
preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al
presente capo si risolvono al momento della realizzazione del
progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce
l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima
della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le
diverse causali o modalita', incluso il preavviso, stabilite dalle
parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle
disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del
rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto
legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del
contratto
1. I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi
dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione
del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal
giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia
venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al
comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in
conformita' ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro
o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare
nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o
produttive che spettano al committente.
Capo II Prestazioni occasionali di
tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in
procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato
supplementare; c
) dei piccoli lavori di
giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti;
d) della realizzazione di
manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti
pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di
lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui
al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore
per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente
luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un
anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di
lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e
pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita'
di recupero;
d) lavoratori extracomunitari,
regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla
perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1,
interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle
province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti
accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro
comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di
prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una
tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di
buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di
7,5 euro.
2. Il
prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari
di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti
dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura
pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente
da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o
societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo
per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali
all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5
euro.
4. L'ente o
societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo
di rimborso spese.
5. Entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali individua gli enti e le societa'
concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti
autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito
decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di
cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine
di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi
delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che
precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi
diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone,
d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro
occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con
specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni
caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni
svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto,
mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75.
Finalita'
1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro
intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al
presente decreto, nonche' dei contratti di associazione in
partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile,
le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo
la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo. Art. 76.
Organi di certificazione 1. Sono organi abilitati alla
certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di
certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti
nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito
di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del
lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e
private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate
nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di
rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di
diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla
certificazione ai sensi del comma 1, le universita' sono tenute a
registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'istruzione, della universita' e della ricerca. Per
ottenere la registrazione le universita' sono tenute a inviare,
all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione
dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro
indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le
commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono
concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di
una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti
intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di
certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma
1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione
nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza
alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti
intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di
certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti
bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite
dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e
codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione
e' volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta
comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione
sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di
certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone
pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve
essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che
provvede a inoltrare la comunicazione alle autorita' pubbliche nei
confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a
produrre effetti. Le autorita' pubbliche possono presentare
osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di
certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve
essere motivato e contenere il termine e l'autorita' cui e'
possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve
contenere esplicita menzione degli effetti, civili,
amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le
parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro
certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono
essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo
di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del
contratto certificato puo' essere richiesta dal servizio
competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorita'
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e'
destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede
di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico
riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi.
Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute
negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali vengono altresi' definiti
appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o
del relativo programma negoziale, che tengano conto degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di
qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della
certificazione
Gli effetti dell'accertamento
dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro
permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato
accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti
cautelari.
Art. 80.
Rimedi esperibili nei confronti
della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di
certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica
l'atto stesso e' destinato a produrre effetti, possono proporre
ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 413
del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del
contratto oppure difformita' tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la
medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del
consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale
dell'erroneita' della qualificazione ha effetto fin dal momento
della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento
giurisdizionale della difformita' tra il programma negoziale e
quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento
in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita'
stessa.
3. Il comportamento complessivo
tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro e di definizione della controversia davanti alla
commissione di certificazione potra' essere valutato dal giudice
del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di
procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso
giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti
commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla
commissione di certificazione che ha adottato l'atto di
certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale
amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la
commissione che ha certificato il contratto, puo' essere
presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del
procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attivita' di consulenza e
assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza
effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla
stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma
negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale
medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro,
con particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla
esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II Altre ipotesi di
certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto
legislativo sono competenti altresi' a certificare le rinunzie e
transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma
della volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art. 83.
Deposito del regolamento interno
delle cooperative
1. La procedura di certificazione
di cui al capo I e' estesa all'atto di deposito del regolamento
interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di
lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa,
con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di
certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1,
la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche
commissioni istituite nella sede di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono
presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono
costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto
genuino
1. Le procedure di certificazione
di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di
stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile
sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale,
anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di
lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III
del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita
e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della
reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del
rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e
indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati
da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29
aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e
l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n.
1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e
9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione
degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della
legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello
stesso» sono soppresse.
Art. 86.
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non
possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso,
mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di
efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate
ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti
nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di
cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le
istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu'
rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni
elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso
di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una
effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il
lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e
normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il
lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del
medesimo settore di attivita', o in mancanza di contratto
collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto
di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente,
o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o
documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie
di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto
di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in
un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto
espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti
derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro
efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione
per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che
consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle
parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui
all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui
al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal
presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di
cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n.
186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24
giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le societa' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi
della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di
raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di
cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181
del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di
somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato. 8
. Il Ministro per la funzione
pubblica convoca le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per
esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai
fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi
in materia.
9. La previsione della
trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27,
comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova
applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di
lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di
contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei
confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: «b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «b-bis) chiede un certificato di
regolarita' contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio
di un documento unico di regolarita' contributiva; b-ter)
trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei
lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della
presentazione della denuncia di inizio attivita', il nominativo
dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione
di cui alle lettere b) e b-bis).».
11. L'abrogazione ad opera
dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
della disciplina dei compiti della commissione regionale per
l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le
quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle
funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli
articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al
Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale.
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica
con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce
al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni
successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale al fine
di verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del presente
decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio
degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto,
comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai
fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi,
alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a
legislazione vigente si provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre
2003
Testo in vigore dal 24 ottobre
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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