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Le proposte della CGIL
Appunti di lavoro
A
cura del Dip. Politiche Attive del Lavoro
Rapporto
pubblico-privato
Sistema pubblico
integrato di collocamento
Occorre tornare ad una sana e leale
collaborazione tra governo pubblico dell'incontro domanda/offerta
di lavoro e possibili funzioni "integrative" svolte dai soggetti
privati specializzati.
Al riguardo - premessa la libertà di
iniziativa di privati specializzati di operare esternamente al
sistema pubblico integrato secondo norme e modalità trasparenti,
controllate e in raccordo con il pubblico - si pone la questione
di un ritorno all'impianto del D.lg. 469 che, scommettendo sui
centri pubblici per l'impiego e su una funzione di controllo e
governo regionale e provinciale del mercato del lavoro, aveva
cominciato a dare buoni frutti (è più che triplicato, in pochi
anni, il numero di lavoratori collocati dal sistema pubblico).
Il pubblico deve garantire un
efficace servizio di incontro domanda offerta, su una base di
qualità e trasparenza, nonché un sistema di politiche attive in
grado di rimuovere tutti gli ostacoli ad una ampia partecipazione
al mercato del lavoro, anche in raccordo con politiche locali di
welfare.
I privati - che dovranno tornare a
poter svolgere esclusivamente azioni di selezione ed eventuale
ricollocamento (dovranno essere soggetti diversi rispetto alle
agenzie di lavoro temporaneo) - potranno offrire i loro servizi
all'interno del sistema pubblico integrato solo in quei casi in
cui (in un regime di economicità e qualità, secondo criteri
definiti dalle legislazioni regionali) il pubblico non sia in
grado di intervenire per specializzazione, per qualità dei servizi
aggiuntivi, o per altri motivi da indicare nelle leggi regionali.
In particolare occorrerà cancellare
tutte le norme che hanno moltiplicato i soggetti pubblici
abilitati ad intervenire (generando una concorrenza malsana con
gli stessi centri per l'impiego), cioè Comuni, Province, Scuole ed
Università (queste ultime due potranno promuovere, se dotate delle
competenze necessarie comunque in stretto raccordo con i CPI, i
"tirocini di formazione/lavoro, vedi oltre). Analogamente Camere
di Commercio, Consulenti del lavoro, associazioni sindacali non
potranno più operare.
Contemporaneamente andranno
predisposte misure sulla politica occupazionale nel Pubblico
Impiego che puntino da un lato ad una maggiore efficienza delle
funzioni, dall'altro al riordino dell'attuale sistema oggi
totalmente parcellizzato nelle diverse forme di prestazione
lavorativa (esternalizzazioni, tempi determinati, assegnisti e
dottorandi, collaborazioni ecc.)
Artt.13-14 del
dlgs. 276/03: soggetti svantaggiati e disabili
Si tratta dell'esempio più
inaccettabile, sul piano delle misure operative, della filosofia
del libro Bianco: chi non ce la fa, va aiutato riducendone il
costo e i diritti per l'imprenditore compassionevole che se lo
vuole prendere in carico.
L'impostazione dell'art. 14 del 276
va abbandonata del tutto cancellando l' articolo indicato, e va
rimpiazzata con la filosofia della legge sui disabili del 1999
(la n. 68), in cui le convenzioni sono strumento di integrazione
della persona in particolari condizioni di gravità, garantendo una
diretta titolarità del rapporto con l'impresa "produttiva " che
ha l'obbligo di assunzione.
Ugualmente per i lavoratori
portatori di svantaggi, premessa la cancellazione dell'art. 13 del
276 ,la nostra proposta è quella di farne carico alla
collettività, tramite un minor costo fiscale e contributivo, ma
senza ridurne mai il salario e i diritti contrattuali del
lavoratore. Da questo punto di vista assume particolare importanza
la proposta di un "contratto di inclusione" che assume la
formazione e la possibilità di accesso alle politiche sociali
locali come baricentri per una nuova politica attiva. Politica che
assuma la stabilizzazione a tempo indeterminato come l'obiettivo
(anche sociale) dei nuovi strumenti normativi proposti (e relativi
incentivi).
Servizi
ispettivi, certificazione, lavoro nero
La recente riforma dei servizi
ispettivi (dlgs. 124/04), figlia dell'art. 8 della legge 30,
rovescia la funzione storicamente assolta dalla pubblica
amministrazione di assistenza alla parte debole del contraente il
rapporto di lavoro. Su questo il giudizio critico, non solo della
Cgil, è noto.
In particolare occorrerà, pur
salvaguardando l'esigenza di coordinamento tra i diversi servizi
ispettivi (anche tramite una banca dati unica ed un unico verbale
di accertamento), ripristinare una pari dignità tra DPL e Istituti
previdenziali e una distinzione certa e trasparente tra funzioni
di consulenza e funzioni di vigilanza e repressione.
Specificatamente andranno poi
cancellate le norme relative alla conciliazione monocratica,
nonché rafforzati i poteri (e i casi) di diffida esecutiva
(soprattutto a seguito di consulenze e prescrizioni non
rispettate) in capo a tutto il personale ispettivo.
In tale ottica sarà da cancellare
anche l'istituto della certificazione dei contratti di lavoro, la
cui funzione, nei fatti, favorisce la "legalizzazione" di pratiche
di lavoro in grigio o in elusione delle norme contrattuali,
stravolge la funzione stessa delle parti sociali, rende più
difficoltoso al lavoratore adire alla magistratura, impedisce agli
enti previdenziali e assicurativi azioni repressive verso quei
datori (e lavoratori) che abbiano certificato in frode
(impossibilità di iscrizione in ruolo fino a sentenza di merito
del giudice e relativa decadenza dei termini).
Infatti, senza un'efficace azione
repressiva che permetta controlli e sanzioni certe (ed esigibili)
e senza un superamento di quegli istituti che tendono a rendere
meno trasparente il reale rapporto di lavoro, nessuna politica di
sistema è possibile contro il lavoro nero, grigio ed in elusione.
Quindi, facendo i conti con un
fenomeno (il lavoro nero) che produce quasi il 20% del Pil reale
(nonché un'evasione contributiva pari a 16 miliardi di euro annui
ed un'evasione fiscale stimata in 4 miliardi annui) sarà
necessario accompagnare a politiche e strumenti sanzionatori una
più generale politica che passi da una logica di emergenza (basata
sulla sola riduzione temporanea del costo del lavoro), ad un
"percorso" di riforme e interventi che sanciscano una vera e
propria strategia complessa di selezione e consolidamento dei
tessuti produttivi. Passando dal concetto di emersione, al
concetto di accompagnamento verso la qualificazione dei sistemi
locali. Dove le risorse recuperate possano contribuire a quella
più generale politica di riforma degli ammortizzatori di cui alle
pagine successive.
Questa è del resto la filosofia di
fondo che caratterizza le proposte della CGIL. Proposte che hanno
trovato nella piattaforma unitaria con Cisl e Uil, in Puglia, e
nei diversi avvisi comuni in agricoltura ed in edilizia (da cui è
scaturita l'importante novità del Durc nonché la norma di
comunicazione di assunzione il giorno prima dell'inizio della
prestazione) un primo riscontro e che sono incentrate su un'idea
di sviluppo dal basso, incoraggiato e sostenuto da specifici
intervenenti di programmazione negoziata.
Proposte che saranno oggetto di uno
specifico appuntamento nazionale e che ruotano intorno a tre assi:
1) una nuova politica attiva di
incoraggiamento all'emersione per le imprese a nero - in
particolare le PMI caratterizzate da un alto tasso di intensità di
lavoro - che "selezioni" i sistemi in grado di reggere la
competizione, senza penalizzare i lavoratori (ma anzi tenendo
insieme emersione e qualificazione della manodopera);
2) una serie di "meccanismi
virtuosi" in grado di consolidare i soggetti economici emersi
(lavoratori e imprese), stabilizzando le attività svolte in piena
legalità (anche attraverso accessi agevolati al sistema del
credito nonché alle pratiche burocratiche), ed in grado di
rafforzare meccanismi cooperativi tra imprese e soggetti sociali;
3) una amplia razionalizzazione e
riforma degli strumenti di controllo e repressione.
Bilateralità
La legge 30, e prima ancora il Libro
Bianco, hanno ideologicamente enfatizzato ruolo, funzioni e
compiti della bilateralità e delle parti sociali, non prevedendo
peraltro alcuna misura che ne definisse la responsabilità e la
controllabilità sociale. Tutto ciò è avvenuto mentre esempi
positivi di bilateralità concordata dalle parti (dai fondi
interprofessionali, ai fondi dell'ex lavoro interinale)
cominciavano a dare importanti frutti, dimostrando come un certo
tipo di bilateralità di derivazione contrattuale non solo
funziona, ma può essere un utile sostegno alla libera
contrattazione collettiva.
E' per questo, e per l'affido
autoritario di funzioni del tutto improprie alla "nuova
bilateralità", che la Cgil ha condotto una battaglia lineare ed
esplicita contro questa impostazione, cogliendo importanti
risultati: in primo luogo l'aver preservato la bilateralità
esistente e frutto della contrattazione dalle forzature della
legge 30 (ad es. riguardo alle funzioni dell'incontro tra domanda
e offerta, o alle funzioni certificatorie dei contratti di
lavoro).
Si può aprire ora un discorso che
provi a scavare sui temi che da sempre hanno rappresentato i nodi
delicati anche nel confronto sindacale: su tutti il contrasto tra
funzioni di fonte contrattuale (e pertanto legate alla libera
adesione delle parti) e il ruolo "universale" che deriva dalla
gestione di istituti contrattuali. Naturalmente, questi argomenti
non possono essere affrontati con forzature legislative, come
appunto ha fatto il governo di centro-destra: mai come in questi
ambiti la legge deve essere di sostegno, e non di imposizione
autoritaria, del ruolo delle parti sociali.
Una legislazione di sostegno quindi
che espliciti, tra l'altro: la volontarietà delle adesioni alla
bilateralità e l'universalismo delle prestazioni erogate (senza
vincolo di adesione all'ente); il ruolo non gestionale delle parti
sociali; la democraticità degli organi degli enti; le diverse
forme di incompatibilità.
Nuovo articolo
2094 Codice Civile, riduzione delle tipologie contrattuali, quali
istituti cancellare, quali riformare profondamente, quali
ripristinare
Nuovo articolo
2094 e passaggio da 49 a 7-8 tipologie lavorative
La nostra proposta di portata
generale punta a uniformare i diritti nel mondo del lavoro
partendo dalla considerazione che nel mercato del lavoro coloro
che impiegano il proprio tempo e le proprie professionalità si
dividono in due grandi categorie: quella di chi è economicamente
dipendente (cioè il frutto del suo lavoro fa valore aggiunto per
un terzo soggetto che ne fissa il quantum) e quella di chi è
economicamente indipendente (cioè il frutto del suo lavoro fa
valore aggiunto solo per sé o per altri soci aventi le sue stesse
caratteristiche di reale autonomia, e determina o condetermina
lui il proprio corrispettivo).
E che quindi la questione che oggi
abbiamo di fronte non è quella di dare ad ogni tipologia di lavoro
(ormai sono ben 49) un corredo specifico di tutele o diritti, ma
quella di ricondurre gli "economicamente dipendenti" all'interno
delle tutele più forti oggi disponibili, quelle del lavoro
subordinato (ammortizzatori sociali, tutela contro i licenziamenti
indiscriminati, diritti sindacali e di rappresentanza, ecc.). Per
questo occorre ridefinire l'art. 2094 del Codice Civile sulla
nuova tipologia di lavoratore "economicamente dipendente", cui far
corrispondere l'equiparazione dei diritti e dei costi,
indipendentemente dalla forma contrattuale.
La definizione proposta è: "Con
il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve
le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga,
mediante retribuzione, a prestare la propria attività
intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa
attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del
risultato al datore di lavoro. Il contratto di lavoro deve
prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e
normativo da attribuire al lavoratore. L'eventuale esclusione,
per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti,
dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli artt.
2103, primo e secondo periodo, 2104, comma 2, 2106, nonché
dell'applicazione degli artt. 2100, 2101, 2102, 2108 c.c. e
dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970 n. 300, non comporta
l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione
delle discipline generali di tutela del lavoro previsti dal codice
civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti
economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti
collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della
medesima impresa".
Fatto questo - stabilendo che la
"forma ordinaria di assunzione e di prestazione" secondo
l'indicazione letterale dell'accordo CES-Unice "è il contratto
subordinato a tempo indeterminato" - si potrà passare ad
individuare le modalità migliori per razionalizzare le attuali
forme contrattuali.
Secondo noi, in questa opera di
riduzione e razionalizzazione, occorrerà cancellare il lavoro a
chiamata, il lavoro accessorio, la somministrazione a tempo
indeterminato, la tripartizione del rapporto di apprendistato e il
contratto di inserimento, le collaborazioni occasionali e le
tipologie previste dal Codice civile in cui si preveda un generico
apporto di lavoro (associazioni in partecipazione, cessione dei
diritti d'autore, ecc.) e ammettendo l'apertura di partite Iva per
le sole attività caratterizzate da iscrizione in albi o comunque
imponendo norme antielusione.
Le tipologie contrattuali non
ordinarie dovranno essere ricondotte a quattro specifiche
categorie "logiche", secondo le norme fornite dalla contrattazione
collettiva (vedi i paragrafi successivi), e cui in ogni caso va
garantita la computabilità ai fini delle soglie previste per
particolari istituti (art.18 ed ammortizzatori sociali):
1) rapporti di lavoro connessi ad
eventi eccezionali che fuoriescono dalle normali e prevedibili
esigenze di impresa e che necessitano di prestazioni a termine e/o
figure professionali particolari non disponibili (contratto a
termine e contratti di lavoro temporaneo);
2) rapporti di lavoro che, fuori
da vincoli di subordinazione, ed in piena autonomia e creatività
svolgano prestazioni specificatamente connesse con progetti
predeterminati (contratto di collaborazione);
3) rapporti di lavoro il cui fine
è l'adattamento delle competenze e il perfezionamento delle
professionalità di soggetti giovani al primo impiego, con
maturazione anche di capacità teoriche connesse al luogo e alle
caratteristiche del lavoro (contratto di apprendistato e forme di
stage/tirocinio);
4) rapporti di lavoro il cui fine
è l'inclusione di soggetti svantaggiati secondo una definizione
univoca che comprenda ex carcerati, ex tossicodipendenti,
lavoratori over 50 espulsi dal lavoro, disoccupati di lunga
durata, donne in cerca di nuova occupazione dopo periodi più o
meno lunghi di inattività, ecc. che necessitano di particolari
percorsi di "aggiornamento" delle rispettive professionalità e/o
la possibilità di accedere a politiche sociali locali di sostegno
(contratto di inclusione)
Contratto a
termine
Con riguardo al contratto a termine
occorre superare il dlgs. 368/01 che ha liberalizzato le causali
di apposizione del termine ed esautorato la contrattazione
collettiva nazionale dall'individuare quelle caratteristiche e
quegli eventi che, in stretta relazione alle esigenze oggettive
del mercato e del regime di produzione, escludono il ricorso
all'assunzione a tempo indeterminato.
Per tanto occorre una normativa che:
a) indichi come le specifiche
esigenze produttive e organizzative che permettono il ricorso a
contratti a termine sono individuate esclusivamente dai CCNL
(eccezione fatta nei casi di sostituzione di dipendenti per cui è
prevista la conservazione dell'impiego); gli stessi CCNL dovranno
individuare le percentuali massime di utilizzo, con la possibilità
di indicare una percentuale unica per l'utilizzo di contratti a
termine e di contratti di lavoro temporaneo;
b) ripristini per legge il diritto
di precedenza dei lavoratori assunti con contratti a termine sia
in caso di assunzione a tempo indeterminato che determinato
(ripetersi di eventi stagionali, con particolare attenzione al
settore agricolo e del turismo) da parte dell'azienda per un
periodo pari a 24 mesi dalla cessazione del rapporto;
c) sancisca il divieto a reiterare
per lo stesso lavoratore più di 2 volte nel biennio il contratto a
termine o in alternativa che sancisca il diritto alla
trasformazione del contratto in tempo indeterminato in caso di
reiterazione del contratto a termine per un periodo complessivo
superiore agli x mesi nel biennio;
d) preveda appositi incentivi (sul
modello del credito di imposta) per i primi 12 mesi (o 24 se
nell'aree Obiettivo 1) successivi alla trasformazione del rapporto
di lavoro in contratto a tempo indeterminato.
Contratto di
lavoro temporaneo
A fronte della soppressione della
somministrazione a tempo indeterminato, e del parallelo ripristino
del divieto di intermediazione di manodopera, si tratta di
riprendere le normative a suo tempo esistenti riguardanti il
lavoro temporaneo. Ciò significa rimandare alla contrattazione
collettiva il compito esclusivo di fissare causali e percentuali
circa il ricorso all'utilizzo dello strumento, che conferma quindi
la sua natura aggiuntiva e temporanea rispetto alla normale
occupazione a tempo indeterminato. Così facendo, il principio di
parità di trattamento tra lavoratori temporanei e lavoratori
dell'impresa utilizzatrice va rafforzato, rendendolo esigibile
anche per le forme salariali di tipo variabile. Si dovrà
aggiungere, rispetto alla vecchia impostazione, un incentivo alle
imprese utilizzatrici che confermino nel proprio organico il
lavoratore temporaneo, agevolando anche la contrattazione
collettiva nel definire le modalità per garantire una conferma
comunque dopo un termine massimo di durata della missione di x
mesi (eventualmente frazionabile).
Un'innovazione possibile potrebbe
riguardare la destinazione del contributo del 4% sul monte salari
a carico delle imprese fornitrici: va prevista in alternativa una
suddivisione del contributo in due tranches distinte, destinate
rispettivamente ad iniziative di formazione e alla copertura di
forme di integrazione salariale (o di assistenza sanitaria, o
altro da definirsi nella contrattazione del settore), ovvero
rinviando la suddivisione tra queste finalità direttamente alle
parti sociali del settore.
Collaborazioni
Oltre quanto detto riguardo alle
suggerite modifiche da apportare all'art. 2094 C.C., va anche
aggiunta la necessità di procedere, nei tempi graduali necessari
ma non oltre un periodo esplicitamente indicato in legge, alla
completa equiparazione dei costi previdenziali e fiscali delle
collaborazioni e di tutti gli altri rapporti non subordinati, al
fine di evitare un dumping oggettivo verso il lavoro dipendente, e
per indirizzare le collaborazioni verso attività caratterizzate da
comprovati elementi di autonomia organizzativa e creatività
individuale. Occorre poi che la nuova disciplina rinvii alla
contrattazione collettiva la definizione delle stesse norme di
utilizzo di questa fattispecie contrattuale.
Contratti a scopo
formativo
Per quanto riguarda i contratti a
scopo formativo e i contratti di inclusione occorre rovesciare la
filosofia e l'impianto che caratterizza la legge 30 secondo cui la
formazione può essere svolta interamente in azienda
nell'apprendistato e una mera eventualità nel contratto
d'inserimento. Occorre rifiutare l'idea che i soggetti più deboli
(i giovani alla loro prima esperienza o coloro che per motivi di
svantaggio sociale o personale sono stati espulsi dal mercato del
lavoro) debbano essere "resi appetibili" per il mercato attraverso
sottoinquadramenti salariali e riduzione delle tutele. Va invece
evidenziato come la nostra proposta in questo campo si intrecci
con quella che si dovrà elaborare per quanto riguarda l'istruzione
e le alternative alla legge 53/03.
In ogni caso è per noi assodata la
necessità di elevare immediatamente a 16 anni il limite
dell'obbligo scolastico, con analogo adeguamento delle norme
riguardanti il divieto di lavoro dei minori. Rispetto
all'obiettivo, da acquisire nella sua attuazione entro l'arco
temporale della legislatura, di un ulteriore elevamento a 18 anni
dell'obbligo scolastico, ne sono evidenti le ricadute sul tema
degli ingressi al lavoro e sui contratti a scopo formativo e
sulla conseguente necessità di adeguare la legislazione sul
lavoro. Quanto segue sono quindi proposte da raccordare con le
evoluzioni future.
Per il contratto di apprendistato si
deve ipotizzate una riscrittura complessiva dell'istituto (con una
nuova struttura unitaria e sostitutiva dell'attuale
tripartizione), assumendo come finalità articolate del nuovo
contratto a scopo formativo:
·
il completamento del percorso
d'istruzione/formazione;
·
l' accesso al mondo del lavoro,
tramite il raggiungimento di una specifica qualifica;
·
l'accesso a un percorso lavorativo
con sbocchi di alta qualificazione e universitari.
A fronte dell'elevazione a 16 anni
dell'obbligo scolastico si prevede comunque che i contratti a
scopo formativo si caratterizzino per:
1) un incentivo previdenziale per
le imprese riconosciuto pari a quello oggi previsto per il sistema
artigianale per l'intera durata del contratto e la copertura dei
costi totali della formazione formale a carico del sistema
pubblico;
2) una durata del contratto
variabile tra 1 anno e 3 anni, in relazione alle competenze
professionali possedute al momento dell'assunzione secondo le
indicazioni fornite dal repertorio delle professioni, da quanto
certificato dal libretto formativo, dai CCNL;
3) un monte ore di formazione non
formale in azienda definito dai CCNL e un monte ore di formazione
formale esterna in situazione non produttiva, definita dai CCNL e
comunque non inferiore alle 120 ore annue (240 ore se finalizzato
al completamento del percorso di istruzione/ formazione, dai 16 ai
18 anni), elevabili in relazione alla durata del contratto
(maggiore è la durata, maggiore è l'esigenza di formazione,
maggiore deve essere il monte ore di formazione) e alle finalità
del contratto (sbocchi di alta qualificazione e universitari), da
svolgersi presso soggetti formativi accreditati dalle Regioni;
4) un sistema pubblico e terzo di
certificazione della formazione ricevuta;
5) una percentuale obbligatoria di
conferma per le aziende pari almeno al 60% nel biennio per
accendere nuovi contratti a scopo formativo;
6) un riconoscimento alle imprese
degli incentivi previdenziali previsti per ulteriori 12 mesi (24
nelle Aree Obiettivo 1) per tutti i lavoratori confermati a tempo
indeterminato al termine del contratto a scopo formativo;
7) il diritto per il lavoratore a
un trattamento salariale e normativo corrispondente alla qualifica
connessa alla prestazione svolta, anche in relazione a norme
specifiche di legge e contratto (legge 300, ammortizzatori
sociali, ecc.);
8) il diritto per il lavoratore di
vedersi riconosciuta la formazione acquisita in caso di una
successiva applicazione del contratto a scopo formativo per
l'inserimento in lavori con una qualificazione di livello
superiore (anche attraverso una riduzione della durata di quest'ultimo,
definita dai CCNL);
Tirocini
formazione-lavoro
L'istituto dei tirocini formativi,
per i quali deve essere prevista l'assicurazione contro gli
infortuni e per la responsabilità civile verso terzi da parte del
soggetto promotore, è rivolto in modo particolare ai giovani con
16 o più anni inseriti in percorsi di istruzione, di istruzione e
formazione professionale, universitari. Sulla scorta delle
esperienze finora maturate, si propone che essi siano definiti
attraverso il meccanismo delle convenzioni tra istituzione
formativa, Centri per l'impiego, impresa (fatta salva l'esclusiva
responsabilità della certificazione dei percorsi formativi in capo
all'istituzione formativa). Il piano formativo individuale dovrà
essere definito con il consenso dello studente se maggiorenne. I
"tirocini di formazione-orientamento" dovrebbero includere tutte
le esperienze lavorativo-professionali inserite in percorsi che
rilascino titoli di studio avente valore legale.
L'inserimento dei "tirocini di
formazione-orientamento" nei percorsi di formazione è
regolamentato dalle Regioni (ad esempio, numero di tirocinanti in
rapporto al numero di lavoratori, ecc.), in accordo con le parti
sociali e le istituzioni formative, ed è volto a diffondere una
maggiore conoscenza del mondo del lavoro tra i giovani in
formazione, con fini prevalentemente orientativi, e a realizzare
una forma di apprendimento complementare a quella svolte nelle
istituzioni formative. La nuova disciplina del "tirocinio di
formazione-orientamento" prende come riferimento il quadro delle
norme (da rivisitare) previste dalla L. 196/97 e dal DM del 25
marzo 1998, integrate da nuove disposizione che garantiscano: un
rimborso spese per il tirocinante definito dai CCNL e comunque
rapportato alla paga oraria contrattuale per la qualifica
equiparabile alle prestazioni svolte (se il tirocinante è di età
superiore ai 18 anni la normativa dovrà prevedere un rimborso
comunque superiore); il diritto a vedersi riconosciuta la
formazione già acquisita in caso di successiva assunzione con
contratto a scopo formativo (anche attraverso una riduzione della
durata di quest'ultimo); un termine massimo di durata dei tirocini
nell'anno solare (indicativamente 90 giorni). Per ogni tirocinante
andrà previsto un monte ore di formazione specificatamente rivolto
alla prevenzione, sicurezza, igiene e diritti sindacali. Ai
"tirocini formazione-lavoro" non si potrà ricorrere per la
sostituzione dei lavoratori dipendenti, impiegati nella normale
attività di impresa.
Contratti di
inclusione
Ribadendo quanto detto sopra sulla
filosofia della legge 30 occorrerà definire un modello di
contratto che (superando l'attuale contratto di inserimento) sia
finalizzato:
a) all'inclusione sociale,
attraverso il lavoro, di soggetti svantaggiati (ex carcerati, ex
tossicodipendenti, ecc.)
b) al reingresso nel mercato del
lavoro di soggetti espulsi dal ciclo produttivo o in cerca da
tempo di entrare nuovamente nel mercato (disoccupati di lunga
durata, donne dopo periodi lunghi di inattività anche a seguito di
maternità, assistenza alla prole, ecc).
Il contratto di inclusione si dovrà
caratterizzare per la presenza di percorsi
formativi/assistenziali adeguati sia per garantire l'aggiornamento
delle competenze professionali sia, congiuntamente con quanto
predisposto dai servizi sociali, per una inclusione piena dei
lavoratori.
Caratteristiche del nuovo contratto
di inclusione potrebbero allora essere:
1) un incentivo previdenziale per
le imprese riconosciuto pari a quello oggi previsto per il sistema
artigianale per l'intera durata del contratto;
2) un monte ore a disposizione del
lavoratore, pari almeno a 120 ore annue (sul modello
dell'apprendistato) modulato tanto su percorsi formativi
individuali (interni ed esterni all'azienda) quanto sull'accesso a
servizi e percorsi di inclusione sociale in collaborazione con i
servizi di welfare;
3) un piano formativo/di accesso
ai servizi sociali definito a livello individuale con il consenso
del lavoratore, secondo "piani tipo" definiti a livello
provinciale/regionale;
4) una presenza di un tutor che
affianchi il lavoratore;
5) una durata del contratto che
non potrà essere inferiore ai 12 mesi e superiore ai 24 mesi
secondo le indicazioni della contrattazione collettiva in
riferimento alle qualifiche da "raggiungere";
6) un sistema pubblico e terzo di
certificazione della formazione ricevuta;
7) una percentuale obbligatoria di
conferma pari almeno al 60% nel biennio per accendere nuovi
contratti di inclusione;
8) un riconoscimento degli
incentivi previdenziali per ulteriori 12 mesi (24 nelle aree O. 1)
per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato al termine
del contratto di inclusione;
9) il diritto per il lavoratore a
un trattamento salariale e normativo corrispondente alla qualifica
connessa alla prestazione svolta, anche in relazione a norme
specifiche di legge e contratto (legge 300, ammortizzatori
sociali, ecc.).
Part-time
Obiettivo essenziale delle proposte
è ripristinare l'equilibrio, stravolto dalla legge 30, tra
contrattazione collettiva e pattuizioni individuali, che in questo
istituto si esprime al massimo grado.
Va quindi ricondotto in capo alla
contrattazione collettiva, emblematicamente al 2° livello, il
potere di introdurre le clausole elastiche, eliminando la
possibilità che siano le singole parti del contratto a disporre di
tale possibilità e riconoscendo comunque sempre, in capo al
lavoratore, la volontarietà della prestazione. In tale contesto
si deve prevedere un preavviso di almeno 72 ore, salvo un maggiore
periodo previsto dalla contrattazione collettiva, rispetto alle
singole variazione di prestazione, e una maggiorazione, la cui
entità è da affidare alla contrattazione collettiva, a fronte
dell'esercizio della clausola. Infine, deve essere codificato in
legge il diritto del lavoratore al ripensamento a fronte di
sottoscrizione della clausola elastica, dopo un periodo di almeno
5 mesi (più uno di preavviso) e per motivazioni quali il lavoro di
cura, lo svolgimento di altra attività, lo studio o altro che la
contrattazione potrà stabilire.
Inoltre, va ristabilita la
volontarietà del lavoratore alla prestazione di lavoro
supplementare, e abilitata la contrattazione collettiva a favorire
forme volontarie di consolidamento nell'orario pattuito di
prestazioni supplementari rese in modo non occasionale. Va altresì
ripristinata la penalizzazione, sotto forma di maggiorazione del
50% salvo diversa pattuizione da parte della contrattazione
collettiva, a fronte di superamento del tetto eventualmente
convenuto di ore di lavoro supplementare. La legge potrà altresì
incentivare le forme di consolidamento, anche sotto forma di
passaggio al tempo pieno, nonché accordi tra le parti, a livello
aziendale, che diano vita a forme autogestite del tempo di lavoro
(banca delle ore, autogoverno delle prestazioni ecc.)
Va infine previsto un sistema di
agevolazioni per imprese che, partendo da una quota inferiore alla
media riscontrabile nel settore, concedano il part-time (anche
obbligandosi al rispetto di una percentuale, come nel caso del
CCNL dei tessili) in presenza almeno dei seguenti casi: periodi
post-maternità (fino al compimento di tre anni di età del
bambino), e garanzia di ripristino, se richiesto, del normale
orario di lavoro; periodi di uscita graduale dal mondo del lavoro
(ultimi 5 anni rispetto al pensionamento); periodi di difficoltà
dell'impresa, connessa al ricorso agli ammortizzatori sociali, con
garanzia di ripristino, se richiesta, della condizione precedente
al cessare di detta condizione di difficoltà; studio; altro che la
contrattazione potrà individuare.
Per la durata di queste condizioni
va verificata la possibilità di una contribuzione figurativa
commisurata sulla retribuzione a tempo pieno.
Socio di
cooperativa
E' necessario il ritorno al sistema
normativo della legge 142/01, nonché alle complessive definizioni
date in merito alla natura del rapporto lavoristico, aggiuntivo a
quello associativo
Difendere
l'unitarietà dell'impresa
Appalti,
trasferimento d'azienda e distacco
La premessa è che le norme
introdotte dalla legge 30 in relazione ad appalti e trasferimenti
siano potenzialmente le più pericolose; e tuttavia non è oggi
sufficiente rispondere con la riproposizione delle vecchie norme
(oltre al ripristino del reato di interposizione di manodopera, di
cui al capitolo sul lavoro temporaneo).
In generale, ribadita la nostra
contrarietà alla proposta di Direttiva Bolkenstein, va rimarcato
come sia necessario introdurre per ogni tipo di operazione di
esternalizzazione (appalto, trasferimento, distacco, conferimento
di collaborazioni) la procedura oggi in vigore esclusivamente per
le operazioni ex art. 2112 C.C (25 giorni di preavviso alle
rappresentanze sindacali, ecc.). Altra premessa è che occorra
stabilire con nuovo rigore le caratteristiche generali
dell'appalto, escludendone la praticabilità nel caso si tratti di
sola cessione di lavoro, ricadendo altrimenti nell'intermediazione
di lavoro, che si intende cancellare.
Una distinzione successiva va
operata tra atti di esternalizzazione della sfera pubblica da
quelli posti in essere tra imprese private.
Sui primi va assunta la linea che
beni tutelati costituzionalmente non possano essere, neanche nelle
loro componenti strumentali, affidati all'esterno, e che
l'eventuale affidamento, di altri servizi, non possa prevedere
condizioni inferiori al CCNL del settore pubblico interessato.
Inoltre il passaggio da un appalto
all'altro deve essere governato da apposite "clausole sociali" a
tutela delle condizioni contrattuali e normative delle persone
coinvolte.
Nel rapporto tra privati va
introdotto per legge il concetto di "codatorialità" tra imprese
riguardo ai lavoratori esternalizzati, non solo rispetto alla
responsabilità in solido a fronte di mancanze del datore di lavoro
appaltatore, com'è attualmente, ma rispetto all'impossibilità, di
defilarsi, da parte delle imprese coinvolte, rispetto al destino e
alle condizioni contrattuali e normative dei lavoratori
interessati (corresponsabilità che dovrebbe avere un tempo massimo
di esercizio, per esempio 48 mesi). Va chiarito che il concetto
non va limitato alla coppia di imprese che interagiscono nel
contratto di appalto, ma riguarda ogni passaggio successivo.
Si potrebbe introdurre poi una
distinzione avuto riguardo al carattere prevalente o meno che ha
l'appalto rispetto all'impresa appaltatrice: qualora esso rivesta
carattere di prevalenza non deve essere possibile un'applicazione
meno favorevole delle condizioni contrattuali dell'impresa
appaltante, e ciò neanche qualora la durata dell'appalto sia
breve. Qualora invece si operai nel quadro di impresa multiservizi
allora il riferimento contrattuale dovrà essere quello della
filiera cui l'appalto si riferisce, così come definita dalla
contrattazione collettiva, riconoscendo - in assenza di quest'ultima
- il diritto al lavoratore a percepire trattamenti non inferiori
con le disposizioni contrattuali più favorevoli presenti nella
filiera.
Nel caso di trasferimento d'impresa,
va ripristinata la preesistenza del ramo d'impresa oggetto di
trasferimento (adeguatamente specificata in relazione anche ad
elementi probanti quali l'autonomia organizzativa, riferimenti
contabili separati in bilancio, ecc., sulla scorta anche degli
indici presuntivi dedotti dalla sentenza Ansaldo-Manital,
desumibili in un periodo di tempo certo, per esempio nei 24 mesi
precedenti al traferimento, ecc.), e va aggiunta alla procedura
una clausola che, nel garantire il mantenimento delle condizioni
fino almeno al termine di vigenza della fonte contrattuale da cui
esse derivano, impegni le parti dell'impresa cessionaria a
cimentarsi in un "tentativo di armonizzazione" delle condizioni
contrattuali dell'impresa cessionaria con quelle dei lavoratori
ceduti (anche attraverso un obbligo di procedura di consultazione
con le organizzazioni sindacali).
Rispetto al distacco, va esplicitata
e resa esigibile la completa applicazione dei CCNL, compresa la
eventuale contrattazione di 2° livello, nonché introdotto il
vincolo per il distaccante di indicare le motivazioni tecnico e
organizzative alla base del provvedimento, così come individuate
dalla contrattazione collettiva, ai fini anche della sua
sindacabilità da parte del lavoratore distaccato.
Estendere ed
universalizzare i diritti
La legge di iniziativa popolare
elaborata dalla Cgil mantiene intatta la sua validità. Tuttavia,
vale la pena soffermarsi su alcuni punti per rafforzarne impianto
e percorribilità, anche al fine di raggiungere auspicabili nuove
convergenze.
I punti che maggiormente meritano di
essere approfonditi riguardano il rapporto tra universalità delle
prestazioni ed integrazioni di fonte patrizia e il rapporto tra
impostazione lavoristica e la necessità di tutelare anche chi è
fuori dal mondo del lavoro.
Universalismo
degli ammortizzatori sociali e autonomia collettiva
Nulla si ritiene di innovare
riguardo all'impostazione di fondo della nostra proposta:
difendere il lavoro nell'impresa, contro ogni facile scorciatoia
rivolta ad apprestare maggiori tutele solo quando si è perso
l'impiego (848 bis). Da questo punto di vista, l'intera
impostazione della proposta, basata sul favorire ogni soluzione
contrattata di difesa del lavoro, va difesa e mantenuta.
Ugualmente da difendere, anzi da
assumere quale cardine della proposta, è la universalizzazione
delle misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto.
Peraltro qui sta la vera novità, consistente nel prevedere la fine
di ogni impropria distinzione tra settori esposti alla concorrenza
internazionale (e come tali da dotare di fiscalizzazione degli
oneri sociali nonché di un sistema di ammortizzatori sociali ad
ampio spettro) e gli altri, cui provvedere solo con aggiunte
particolaristiche e spesso contingenti (le finanziarie di ogni
anno).
L'universalizzazione dei
trattamenti, tuttavia, comporta rilevanti problemi di reperibilità
delle risorse, e chiama in causa quanto la proposta presentata a
suo tempo volutamente non affrontò: il raccordo tra il regime
"generale" ex 223 e la situazione in atto in molti comparti
(artigianato, edilizia, agricoltura) dove è da tempo in atto un
mix di soluzioni di fonte pattizia.
Si può ragionare allora su un
sistema pubblico universale che assicuri, da subito, un
trattamento uniforme a tutti i settori pari almeno al 60% di
integrazione al reddito in caso di difficoltà dell'impresa, (fatto
salvo migliori trattamenti esistenti nei diversi settori)
arrivando in tempi certi, per i settori oggi non coperti dalla
223, al raggiungimento dell'80% di integrazione. Ai settori di
nuova inclusione deve essere quindi dato un periodo quinquennale
affinché si trovino le misure necessarie per il raggiungimento
della copertura all'80% dell'integrazione salariale.
In questo contesto non si ritiene
necessario modificare le normative (ed i costi) specifici per i
settori dell'edilizia e dell'agricoltura, salvo per quest'ultima
eventualmente adottare, sulla falsariga degli avvisi comuni
settoriali, un criterio di proporzionalità completa tra giornate
di contribuzione e durata della corresponsione dell'indennità d
disoccupazione, superando quindi le attuali soglie (51, 101, 151
giornate).
I costi della riforma sono
certamente rilevanti, e sarà necessario definire tempi e modalità
certe per un impegno economico stimabile a regime intorno ai 7-8
miliardi di euro (comprensivi degli attuali versamenti) e tuttavia
coperti da un lato dalla fiscalizzazione della quota dell'1,61 del
CUAF, cui corrisponde una parallela contribuzione di pari entità
finalizzata alla copertura dell'integrazione fino al 60%. Da
questo punto di vista diviene fondamentale anche recuperare il
massimo possibile delle risorse sottratte all'INPS da forme di
lavoro regolare (16 miliardi di euro l'anno) destinandole
specificatamente all'estensione degli interventi di integrazione e
sostegno al reddito.
Reddito di ultima
istanza e welfare di cittadinanza
L'ultimo anello dei sistemi di
sostegno al reddito, previsto dalla specifica proposta di legge di
iniziativa popolare della Cgil, ha le caratteristiche di un
reddito di ultima istanza, e quindi rappresenta un esito logico di
un welfare lavoristico. Ci si deve chiedere se ciò sia
sufficiente, a fronte di soggetti che non incontrino il lavoro nei
loro percorsi e vivano quindi in una situazione che li escluda da
qualsiasi misura (l'Italia è l'unico Paese europeo a non avere uno
strumento d'inclusione per combattere la povertà).
Occorre quindi ragionare su uno
strumento di contrasto alla povertà, destinato alla famiglia non
autosufficiente in base ai suoi componenti e alle loro particolari
condizioni di disagio, connesso all'obbligo di frequentare
iniziative di formazione destinate all'inserimento lavorativo, e
supportanti iniziative contro la dispersione scolastica (copertura
libri di testo, trasporti, asili nido, ecc.), di durata
determinata. Sono evidenti ed espliciti i legami con il "contratto
di inclusione" di cui all'apposito capitolo, perché identica è la
finalità: sostenere un reddito finalizzato all'ingresso nel mondo
del lavoro, cui destinare anche adeguate forme di premialità per
le imprese che assumano il soggetto portatore di questa dote. In
questa ottica occorreranno, sul punto specifico, ulteriori
passaggi e un lavoro comune di proposta che affronti il tema più
complessivo della riforma del welfare.
Misure per
l'emergenza
Ribadita la forte opposizione ad una
politica che trasformi gli ammortizzatori sociali da strumenti di
salvaguardia del lavoro (e quindi dell'impresa stessa) a meri
strumenti di accompagnamento economico verso l'uscita dal lavoro,
non si può ragionare sul futuro, infine, senza dedicare un accenno
rapido all'attualità: la crisi sta attanagliando in modo sempre
più stringente pezzi crescenti delle nostre attività produttive.
Le emergenze sono triplici:
- chi, beneficiario degli
ammortizzatori sociali, ha esaurito la scorta disponibile (tre
anni nel quinquennio);
- chi, pur rientrando nella
filiera, non ha possibilità di accesso perché escluso per ragione
sociale o per dimensione aziendale;
- chi, pur beneficiario di
strumento "sussidiari" quali l'integrazione della bilateralità
artigiana, non ne beneficia ai fini previdenziali non avendo essa
natura retributiva, oppure ne è stato recentemente escluso per
interpretazioni assunte dall'Inps.
E' indispensabile forzare le attuali
disposizioni normative e le relative dotazioni economiche per
muoversi verso la generalizzazione dei trattamenti, la
neutralizzazione temporanea dei tempi di utilizzo ai fini del
raggiungimento dei tetti, il riconoscimento (utilizzando una
delega prevista dalla legge Dini) del valore contributivo dei
periodi indennizzati di disoccupazione temporanea.
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