testo in
vigore dal: 13- 3-2003
Legge 14 febbraio 2003, n. 30
"Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"
(G. U. n. 47
del 26 Febbraio 2003)
Art. 1.
(Delega al
Governo per la revisione della disciplina dei servizi
pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di
intermediazione e interposizione privata nella
somministrazione di lavoro)
1.
Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al
mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di
una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e
ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire,
nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in
materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in
materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia
di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato,
e di somministrazione di manodopera.
2. La
delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
snellimento e semplificazione delle procedure di incontro
tra domanda e offerta di lavoro;
b)
modernizzazione e razionalizzazione del sistema del
collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente
efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata
su:
1) rispetto
delle competenze previste dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle
competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e
sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile,
nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3) abrogazione
di tutte le norme incompatibili con la nuova
regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29
aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di
autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai
sensi di quanto disposto dalla lettera l) e
stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo
apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di
legge;
4) mantenimento
da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo
lavoro;
c)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni
amministrative relative alla conciliazione delle
controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla
risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale;
d)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni
amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro,
alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non
appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per
attività lavorative all'estero;
e)
mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469;
f)
incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra
operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un
migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province;
g)
ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare
oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di
monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di
esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con
previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e
pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il
loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o
politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento
sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di
gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro. È altresì fatto divieto di
raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro
attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;
h)
coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e
offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei
cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa
vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro
irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di
semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
al lavoro;
i)
eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per
le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale
adeguamento per le società già autorizzate;
l)
identificazione di un unico regime autorizzatorio o di
accreditamento per gli intermediari pubblici, con
particolare riferimento agli enti locali, e privati, che
abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari,
differenziato in funzione del tipo di attività svolta,
comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento alle
associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi
bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai
consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi
siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19
giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1º
febbraio 2000;
m)
abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua
sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti
criteri direttivi:
1)
autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da
parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2)
ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a
tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere
tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla
legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative;
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e
interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di
comando e distacco, nonché di interposizione illecita
laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o
produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la
lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4) garanzia del
regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in
caso di somministrazione di lavoro altrui;
5) trattamento
assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui
hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa
utilizzatrice;
6) conferma del
regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per
i casi di violazione della disciplina della mediazione
privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì
specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio
abusivo di intermediazione privata nonché un regime
sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del
lavoro minorile;
7)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui
all'articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra
interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di
indici e codici di comportamento elaborati in sede
amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica
della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione
effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
n)
attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai
sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla
società capogruppo per tutte le società controllate e
collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole società
datrici di lavoro;
o)
abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non
espressamente indicate nelle lettere da a) a n),
che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i
decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di
trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo con la
disciplina contenuta nella presente delega, basata sui
seguenti criteri direttivi:
1) completo
adeguamento della disciplina vigente alla normativa
comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento
con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il
recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12
marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione
del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda
nel momento del suo trasferimento;
3) previsione
di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e
appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice
civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia
connesso ad una cessione di ramo di azienda;
q)
redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle
normative e delle disposizioni in materia di mercato del
lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 2.
(Delega al
Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto
formativo e di tirocinio)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le
pari opportunità, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli
affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la
revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato alla occupazione;
b)
attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui
all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di
lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare
l'attività formativa svolta in azienda, confermando
l'apprendistato come strumento formativo anche nella
prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale
da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e
della formazione, nonché il passaggio da un sistema
all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali
e alle strutture pubbliche designate competenze
autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di
formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il
reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c)
individuazione di misure idonee a favorire forme di
apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro
nella attività di impresa;
d) revisione
delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo
del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale
fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti
con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno
e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle
caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di
appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili,
anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza
della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in
relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti,
e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un
sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di
inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e)
orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e
d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il
reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di
quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di
compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di
superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f)
semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai
contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di
occupazione femminile e prevedendo anche criteri di
automaticità;
g)
rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile e sul tasso di occupazione in generale, per
effetto della ridefinizione degli interventi di cui al
presente articolo da parte delle amministrazioni competenti
e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai
provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h)
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di
comportamento, al fine di determinare i contenuti
dell'attività formativa, concordati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche
all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di
accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a
livello nazionale, territoriale e aziendale, per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalità di attuazione dell'attività formativa in
azienda.
Art. 3.
(Delega al
Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a
tempo parziale)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le
pari opportunità, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per
promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo
parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire
l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del
tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei
lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del
lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro
supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale
cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità
previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche
sulla base del consenso del lavoratore interessato in
carenza dei predetti contratti collettivi;
b)
agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di
lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo
parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del
consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti
collettivi di cui alla lettera a), e comunque a
fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al
lavoratore;
c)
estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai
contratti a tempo parziale a tempo determinato;
d)
previsione di norme, anche di natura previdenziale, che
agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte
dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita
dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a
tale tipologia contrattuale;
e)
abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto
con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo
parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi e delle
regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del
15 dicembre 1997;
f)
affermazione della computabilità pro rata temporis in
proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo
parziale, in relazione all'applicazione di tutte le norme
legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate
alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti
occupati in ogni unità produttiva;
g) integrale
estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
Art. 4.
(Delega al
Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a
chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte
alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di
lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di
disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei
confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente, così come individuate dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative su scala
nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la
possibilità di sperimentazione di detta tipologia
contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato
di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da
lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi
dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste
di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà
per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di
lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta
indennità ma con diritto di godere di una retribuzione
proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
b) con
riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite
agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri
contributivi di questo settore;
1) ricorso alla
forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero
alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote
obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro
rata temporis;
2) completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite
agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri
contributivi di questo settore;
c) con
riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione
della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto
scritto da cui risultino la durata, determinata o
determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di
questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di
esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione di un
corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e
quantità del lavoro;
2)
differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione
sia superiore a 5.000 euro;
3) riconduzione
della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro
o fasi di esso;
4) previsione
di tutele fondamentali a presidio della dignità e della
sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a
maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5) previsione
di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di
inosservanza delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai
sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di
certificazione della volontà delle parti contraenti;
d)
ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e
accessorio, in generale e con particolare riferimento a
opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie
e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo
periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero
in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la
tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di
attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5,
ad adeguati meccanismi di certificazione;
e)
ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più
lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore
di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione
lavorativa.
f)
configurazione specifica come prestazioni che esulano dal
mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle
prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve
periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale
senza corresponsione di compensi, salve le spese di
mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare
riguardo alle attività agricole.
Art. 5.
(Delega al
Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro)
1. Al
fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione
dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di
lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di certificazione del relativo contratto stipulato
tra le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) carattere
volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b)
individuazione dell'organo preposto alla certificazione del
rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a
iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso
strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche
università;
c)
definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di
certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d)
indicazione del contenuto e della procedura di
certificazione;
e)
attribuzione di piena forza legale al contratto certificato
ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con
esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non
in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da
parte dell'organo preposto alla certificazione e di
difformità tra il programma negoziale effettivamente
realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato
dalle parti in sede di certificazione;
f)
previsione di espletare il tentativo obbligatorio di
conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di
procedura civile innanzi all'organo preposto alla
certificazione quando si intenda impugnare l'erronea
qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione,
prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto
dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al
momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del
programma negoziale o la difformità tra il programma
negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e
il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio,
introduzione dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria
competente di accertare anche le dichiarazioni e il
comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto
alla certificazione del contratto di lavoro;
g)
attribuzione agli enti bilaterali della competenza a
certificare non solo la qualificazione del contratto di
lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma
anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del
codice civile a conferma della volontà abdicativa o
transattiva delle parti stesse;
h)
estensione della procedura di certificazione all'atto di
deposito del regolamento interno riguardante la tipologia
dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni;
i) verifica
dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi
dalla data della loro entrata in vigore, da parte del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Art. 6.
(Esclusione)
1. Le disposizioni
degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle
pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente
richiamate.
Art. 7.
(Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui
agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori
di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti entro la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
4.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
adottare eventuali disposizioni modificative e correttive
con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri
e princìpi direttivi.
5. Dall'attuazione
delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.
(Delega al
Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro)
1.
Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di
tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è
delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate
alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro delle
politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle
ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro,
nonché per la definizione di un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali
di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità
ed efficienza.
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e
promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi
previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento
economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori
nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b)
definizione di un raccordo efficace fra la funzione di
ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle
controversie individuali;
c)
ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida
propri della direzione provinciale del lavoro;
d)
semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi
e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del
lavoro;
e)
semplificazione della procedura per la soddisfazione dei
crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni
conciliative in sede pubblica;
f)
riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza
sociale e di lavoro con l'istituzione di una direzione
generale con compiti di direzione e coordinamento delle
strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio
unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì
conto della specifica funzione di polizia giudiziaria
dell'ispettore del lavoro;
g)
razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli
organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti
previdenziali, con attribuzione della direzione e del
coordinamento operativo alle direzioni regionali e
provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate
dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la
scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega.
Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il
termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
5.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con
le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai
princìpi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della
delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 9.
(Modifiche
alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1. Alla legge 3 aprile
2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «e
distinto» sono soppresse;
b)
all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: «L'esercizio dei diritti di cui al titolo III
della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione
compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo
quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni
nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative»;
c)
all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In
deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,
possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso
proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e
parametri stabiliti dal regolamento interno previsto
dall'articolo 6»;
d)
all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto
di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del
socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e
in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice
civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative
alla prestazione mutualistica sono di competenza del
tribunale ordinario»;
e)
all'articolo 6, comma 1, le parole: «Entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003»;
f)
all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono
inserite le seguenti: «nonchè all'articolo 3, comma 2-bis»
e le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle
condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi
nazionali di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle
seguenti: «al solo trattamento economico minimo di cui
all'articolo 3, comma 1»;
g)
all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire
accordi territoriali con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative per rendere compatibile
l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale
di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere
depositato presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio».
Art. 10.
(Modifica
dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge
20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Benefici
alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). - 1.
Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e
contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di
benefici normativi e contributivi è subordinato
all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
- Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264
(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n.
125, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca:
"Conferimento alle regioni e agli enti locali difunzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196
(Norme in materia di promozione dell'occupazione), e' il
seguente:
"Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di
fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata
soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego,
entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,
provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa'
nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del
soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi
rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento
dell'attivita' svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di
cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di societa'
di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato
membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura
di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto
esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la
sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello
Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di
fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito ull'intero
territorionazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il
contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione,
per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire
700 milioni presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato
membro dell'Unione europea;
a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in
luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700
milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o
della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa
anche a societa' cooperative di produzione e lavoro che,
oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2,
abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio
sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11
e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e che occupino
lavoratori dipendenti per un numero di giornate non
superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate
dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori
dipendenti dalla societa' cooperativa di produzione e
lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di
lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le
informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla
societa' alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale,
per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalita' della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti
abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla
permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di
cui al comma 2.
7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o
succursali, la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre
l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e
l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa
fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione,
all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 469 del 1997, e' il seguente:
"2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da
imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative
con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non
inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie
anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di
ricerca e selezione nonche' di supporto alla
ricollocazione professionale, il limite di capitale
versato ammonta a lire 50 milioni.".
- Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n.
20.
- Il testo dell'art. 7 della Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del
19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle agenzie per
l'impiego private), e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le agenzie per l'impiego private non devono
far pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente,
spese o altri costi.
2. Nell'interesse dei lavoratori, l'autorita' competente,
previa consultazione delle organizzazioni di datori di
lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative, puo'
autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 di
cui sopra per alcune categorie di lavoratori, e per
servizi specificamente identificati, forniti dalle agenzie
per l'impiego private.
3. Ogni membro che avra' autorizzato deroghe ai sensi del
paragrafo 2 di cui sopra dovra', nei suoi rapporti a
titolo dell'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, fornire informazioni su tali
deroghe ed esplicitarne i motivi.".
- Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto
di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di
lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti di opere e di servizi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289.
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
- Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74
(Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre
1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
di imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96. - Il testo
dell'art. 1 della citata legge n. 12 del 1979, e' il
seguente:
"Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori
dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere
assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche'
da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro
delle province nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che abbiano prestato servizio, almeno per quindici
anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli
ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio se non dopo
quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25
luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed
accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono
avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti
e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi
di cui alla presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.
I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre duecentocinquanta
addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette,
di proprie strutture interne possono demandarle a centri
di elaborazione dati, di
diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in
ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo
comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle
associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini
e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione
professionale ed occupazionale del settore.".
- Il testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18
(Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
febbraio 2001, n. 43.
- Il testo della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2002, n. 72, supplemento ordinario.
- Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE
(Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L 82.
- Il testo dell'art. 1676 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso
il committente). - Coloro che, alle dipendenze
dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per
eseguire l'opera o per prestare il servizio possono
proporre azione diretta contro il committente per
conseguire quanto e' loro dovuto, fino alla concorrenza
del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel
tempo in cui essi propongono la domanda.".
Note all'art. 2:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata legge n.
196 del 1997, e' il seguente:
"5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con
contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto
di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una
disciplina organica della materia secondo criteri di
valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente
utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di
impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonche'
di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione,
con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra'
altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme
regolamentari, un sistema organico di controlli sulla
effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra
attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la
previsione di specifiche sanzioni amministrative per
l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non
siano state assicurate.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Il testo dell'art. 17, della citata legge n. 196 del
1997, e' il seguente:
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). -
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunita' di formazione ed elevazione professionale
anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione
professionale con il sistema scolastico e con il mondo del
lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti,
anche comunitarie, destinate alla formazione professionale
e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di
pervenire ad una disciplina organica della materia, anche
con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti
di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, il presente articolo definisce i
seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei
quali sono adottate norme di natura regolamentare
costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio
processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale
strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento alle medie e
piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili,
adeguati alle diverse realta' produttive locali nonche' di
promozione e aggiornamento professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro
rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche
attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di
realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e
finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale
da parte delle regioni e/o delle province anche in
convenzione con istituti di istruzione secondaria e con
enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma
5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e
degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di
piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le
parti sociali, con specifico riferimento alla formazione
di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di
lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori
disoccupati per i quali l'attivita' formativa e'
propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o piu' fondi
nazionali, articolati regionalmente e territorialmente
aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e
gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno
altresi' essere definiti i meccanismi di integrazione del
fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di funzioni propositive ai fini della definizione
da parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei
criteri e delle modalita' di certificazione delle
competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di
intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la
mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla
formazione professionale nonche' la ristrutturazione degli
enti di formazione e la trasformazione dei centri in
agenzie formative al fine di migliorare l'offerta
formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le
risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da
preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la
eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria
prevista dall'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
per
effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti
definite a livello nazionale anche attraverso parametri
standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni
competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che
delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti
nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate
ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di
valutazione delle sedi operative ai fini
dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le
disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,
a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti, sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari
opportunita', del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o
di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale
europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e'
istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per
l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione
con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il Fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un
contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli
interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un
contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle
disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi
dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo
previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845
del 1978.
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e
nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di
responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi
dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di
amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma
3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del
contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma
4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso,
che puo' essere rideterminata con successivo decreto per
assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il
contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario
al quale hanno diritto i beneficiari.".
- Il testo dell'art. 18, della citata legge n. 196 del
1997, e' il seguente:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore di
soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei
seguenti principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti
delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione,
anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi
scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli
di studio con valore legale; centri pubblici di formazione
e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o
operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5
della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita'
terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purche'
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da
enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di
orientamento e di formazione, con priorita' per quelli
definiti all'interno di programmi operativi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti
rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi,
ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori
di handicap, da modulare in funzione della specificita'
dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i
tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita'
civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie
regionali per l'impiego e gli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore
di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione
con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle
attivita' svolte nel corso degli stages e delle iniziative
di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto
di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di
tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani
del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da
quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel
caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi
alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e
l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap
impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, purche' gli stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
siano finalizzati all'occupazione.".
Nota all'art. 3:
- Il testo della direttiva 15 dicembre 1997, n.
97/81/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dalla CES), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile,
e' il seguente:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti e
accordi collettivi deve promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all'art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la
conciliazione della controversia, convocando le parti, per
una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione e' istituita in
ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, una commissione provinciale di
conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso,
o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da
quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti
dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi
e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle
rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con
le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui
al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un
suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal
precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria
la presenza del presidente e di almeno un rappresentante
dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la
mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale
del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al
tentativo di conciliazione.". - Il testo dell'art. 2113
del codice civile e' il seguente:
"Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore
di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i
rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura
civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o
dalla data della rinunzia o della transazione, se queste
sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli
185, 410 e 411 del codice di procedura civile.".
- Per il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.
142 (Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore), si vedano le note
all'art. 9.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.".
Note all'art. 9:
- Il testo della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
aprile 2001, n. 94.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, primo periodo, della
citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la
propria adesione o successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento degli scopi sociali.".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 142
del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di
lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n.
300, con esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a
cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata
legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente
con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto
determinato da accordi collettivi tra associazioni
nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative. Si applicano altresi' tutte le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8,
14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonche' le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle
previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
in quanto compatibili con le modalita' della prestazione
lavorativa.
In relazione alle peculiarita' del sistema cooperativo,
forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali
possono essere individuate in sede di accordi collettivi
tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.".
- Il testo dell'art. 3, della citata legge n. 142 del
2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge 20
maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute a
corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico
complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del
lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva nazionale del settore o della categoria affine,
ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi
specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere
deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a
titolo di maggiorazione retributiva, secondo le
modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi
dell'art. 2; b) in sede di approvazione del bilancio di
esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore
al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di
cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni
delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai
limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante
distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le
cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci
lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'art. 6.".
- Il testo della legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a
favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 1958, n. 83.
- Il testo dell'art. 5, della citata legge n. 142 del
2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 5 (Altre normative applicabili al socio lavoratore).
- 1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti
dovuti ai prestatori di lavoro, previsi dall'art.
2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende
applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di
lavoro nei limiti del trattamento economico di cui
all'art. 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma
costituisce interpretazione autentica delle disposizioni
medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o
l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle
previsioni statutarie e in conformita' con gli articoli
2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e
cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di
competenza del tribunale ordinario.".
- Il testo dell'art. 2526 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2526 (Recesso del socio). - La dichiarazione di
recesso, nei casi in cui questo e' ammesso dalla legge o
dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con
raccomandata alla societa' e deve essere annotata nel
libro dei soci a cura degli amministratori. Essa ha
effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo.".
- Il testo dell'art. 2527 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2527 (Esclusione del socio). - L'esclusione del
socio, qualunque sia il tipo della societa', oltre che nel
caso indicato nell'art. 2524, puo' aver luogo negli altri
casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e
in quelli stabiliti dall'atto costitutivo. Quando
l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere
deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto
costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve
essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio puo', nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre
opposizione davanti al tribunale. Questo puo' sospendere
l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei
soci, da farsi a cura degli amministratori.".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 142 del 2001,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il 31 dicembre
2003, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un
regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei
rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa,
con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere
depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la
direzione provinciale del lavoro competente per
territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per
cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni
lavorative da parte dei soci, in relazione
all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai
profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di
tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti
per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,
nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la
possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di
cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da
parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle
cooperative di nuova costituzione, la facolta' per
l'assemblea della cooperativa di deliberare un pianod'avviamento
alle condizioni e secondo le modalita' stabilite in
accordi collettivi tra le associazioni nazionali del
movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative. 2. Salvo quanto
previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, nonche'
all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non puo' contenere
disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo
trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1.
Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo
periodo, la clausola e' nulla. 2-bis. Le cooperative di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di
lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta. Tale
accordo deve essere depositato presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali), e' il seguente:
"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunita' alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) (omissis);
b) lo svolgimento di attivita' diverse: agricole
industriali, commerciali o di servizi, finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.".
Data a Roma, addi' 14
febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 848): Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro del lavoro e politiche sociali (Maroni) il 15
novembre 2001.
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro, previdenza sociale),
in sede referente, il 13 dicembre 2001, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a, 13a
della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 18 dicembre 2001; 22, 23, 24,
29, 30, 31 gennaio 2002; 5, 13, 19, 20, 21 febbraio 2002;
26, 27 marzo 2002; 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18 aprile 2002;
7, 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29, 30 maggio 2002; 4, 5, 12, 13 e
19 giugno 2002.
Esaminato in aula il 13 dicembre 2001; 13 giugno 2002
(stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 che formano l'atto n.
848-bis); 17, 18, 19 e 24 settembre 2002 e approvato il
25 settembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3193): Assegnato alla XI
commissione (Lavoro), in sede
referente, il 30 settembre 2002 con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, X, XII, XIII, XIV e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3, 8,
9, 15, 16, 17, 22, 24 ottobre 2002.
Esaminato in aula il 28, 29 ottobre 2002 e approvato, con
modificazioni, il 30 ottobre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 848-B): Assegnato alla 11a
commissione (Lavoro), in sede referente, il 5 novembre 2002
con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 9a, 10a della
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 11a commissione, in sede referente, il 6,
12, 13, 14, 19, 26, 27 novembre 2002; il 3, 4, 11, 17
dicembre 2002; il 21, 23 gennaio 2003.
Esaminato in aula il 30 gennaio 2003; il 4 febbraio 2003 ed
approvato il 5 febbraio 2003.