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Decreto legislativo recante disposizioni
modificative e correttive del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visti la legge 14
febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l’articolo 7, ai
sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe
di cui alla legge stessa, il Governo può adottare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e
con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 1° luglio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per
gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. All’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato:
«decreto legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o
assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «o rilasciata da
intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze,»
2. All’articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o
assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «o rilasciata da
intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze,»
Art. 2
1. All’articolo 6 del decreto legislativo, il comma
2, è sostituito dal seguente: «2. Sono altresì autorizzati allo
svolgimento della attività di intermediazione, secondo le
procedure di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni
singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle
comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che
svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui
all’articolo 5, comma 1, nonché l’invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 17.».
2. All’articolo
6 del decreto legislativo, il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono
disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in
materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali,
i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo
svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti
di cui al comma 3, che non intendono richiedere l’autorizzazione a
livello nazionale possono continuare a svolgere, in via
provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dell’ambito regionale, le attività oggetto di
autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa
verifica che l’attività si sia svolta nel rispetto della normativa
all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo di cui
all’articolo 4, comma 1.».
3. All’articolo
6 del decreto legislativo, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente
comma:
«8-bis. I
soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in
ogni caso svolgere l’attività di intermediazione nella forma del
consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi
dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con
sede legale in altre regioni.».
Art. 3
1. All’articolo
12 del decreto legislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
Art. 4
1. La rubrica
dell’articolo 18 del decreto legislativo, è sostituita dalla
seguente: «Sanzioni».
2. L’articolo
18, comma 1, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente:
«1. L’esercizio non autorizzato delle attività di
cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la pena
dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è
dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al
sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui
all’articolo 4, lettera c), è punito con la pena dell’arresto fino
a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è
scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se
vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi
e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non
autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
d) ed e) è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non
vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 250 a euro
1250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca
del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio
delle attività di cui al presente comma.».
3. L’articolo
18, comma 2, del decreto legislativo è sostituito dal seguente:
«2. Nei
confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si
applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento
dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.».
4. L’articolo
18, comma 3, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente:
«3. La
violazione degli obblighi e dei divieti di cui all’articolo 20
commi 3, 4 e 5 e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
5. All’articolo 18, del decreto legislativo dopo il
comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di
cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di
cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore
sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è
sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto
mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.».
Art. 5
1. All’articolo
21, comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti
parole: «con indicazione degli elementi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del comma 1».
Art. 6
1. All’articolo
29 del decreto legislativo il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Salvo diverse previsioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti ».
2. All’articolo
29 del decreto legislativo, dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti commi:
«3-bis. Quando
il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto
disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere,
mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice
di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne
ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell’articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo
restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni
di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione
qualora il committente sia una persona fisica che non esercita
attività di impresa o professionale.».
Art. 7
1. All’articolo
30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: «4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di
un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale
ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.».
Art. 8
1. All’articolo 31 del decreto legislativo, il
comma 2, è sostituito dal seguente: «2. I consorzi di società
cooperative costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate
o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi
possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del
lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come
previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n.
12».
Art. 9
1. All’articolo
32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui
all’articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all’articolo 29, comma 2, del presente decreto».
Art. 10
1. All’articolo
34 del decreto legislativo, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per
lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della
settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell’articolo 37.».
Art. 11
1. All’articolo
53, comma 3, del decreto legislativo il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile
il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e
50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza
tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita
esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in
caso di omessa contribuzione».
Art. 12
1. All’articolo 55, del decreto legislativo il
comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi
inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di
inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della
finalità di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore
al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per
cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione».
Art. 13
1.
All’articolo 59, comma 3, dopo le parole «lettere b), c), d) e) ed
f)» sono aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre
2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
il 13 dicembre 2002».
Art. 14
1. Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo è
aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis
Disciplina transitoria dei contratti di
formazione e lavoro
1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati
dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base
di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si
applica la disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad
eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti
di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di
cui al comma 2.
2. Per poter
accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente
prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di
formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000
lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti
di cui al comma 1, devono presentare, entro 30 giorni dalla
stipula, domanda all’INPS contenente l’indicazione del numero dei
contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle
rispettive autorizzazioni.
3. L’INPS ammette, entro il 30 novembre 2004
e nel limite numerico di cui al comma 2, l’accesso ai benefici
economici di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della
priorità della data della stipula del contratto di formazione e
lavoro. L’accesso ai benefici è comunque concesso in via
prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati
nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali».
2. Per i contratti di formazione e lavoro già
stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al
comma 2, dell’articolo 59 bis del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 15
1. L’articolo 68 del decreto legislativo, è
sostituito da seguente: «Nella riconduzione a un progetto,
programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui
all’articolo 61, comma 1, i
diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono
essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del
presente decreto legislativo secondo lo schema dell’articolo 2113
del codice civile.».
Art. 16
1. All’articolo 70, comma 2, del decreto
legislativo, le parole: «a 3 mila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «a 5 mila euro».
Art. 17
1. L’articolo 72 del decreto legislativo, è
sostituito da seguente:
«Art. 72
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite
autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro
accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro
trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e
periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative
affini a quelle di cui all’articolo 70, comma 1, nonché del costo
di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5,
all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario
della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo
conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 335
del 1995, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del
buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in
misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e
trattiene l’importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto, individua le aree metropolitane e il
concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase
di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e
regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di
cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.».
Art. 18
1. L’articolo 75, comma 1, del decreto legislativo,
è sostituito dal seguente: «Al fine di ridurre il contenzioso in
materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono
ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo.».
Art. 19
1. All’articolo 85, comma 1, del decreto
legislativo, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)
l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 11, lettera l),
della legge 19 gennaio 1955, n. 25».
Art. 20
1. All’articolo
86, comma 1, del decreto legislativo le parole «termini diversi,
anche superiori all’anno, di efficacia» sono sostituite dalle
seguenti: «termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre
2005, di efficacia».
2. All’articolo 86, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo, la lettera b-ter), è sostituita dalla
seguente: «b-ter. trasmette all’amministrazione concedente
prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della
regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa
esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.».
3. All’articolo 86, del decreto legislativo dopo il
comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di
rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono
tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come
sostituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
297 del 19 dicembre 2002, il giorno antecedente alla data di
instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a
decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7
dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al
comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui all’articolo 19, comma 3.».
Art. 21
1. I dirigenti, o i funzionari da essi
delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della
rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli
22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e
difendono, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nei giudizi di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
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