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Settembre 2005


 

PREMESSA

 

 

E’ ormai diffusa la consapevolezza dei limiti e dei danni che la legislazione varata dal Governo in materia di mercato del lavoro porta con sé.

Una legislazione su cui la Cgil si espresse  da subito in termini chiari, denunciando non solo la pericolosità sociale e gli effetti distruttivi delle specifiche norme, ma l’intera filosofia di fondo.

La legislazione varata dal centrodestra (legge 30 e dgls 276/03 e seguenti), sin dall’inizio, è infatti stata segnata da un forte approccio ideologico ai problemi che caratterizzano il paese; basata su un’idea di riduzione dei diritti e delle tutele  come unico volano per lo sviluppo; su un’idea distorta di rapporto tra pubblico e privato e tra stato centrale e autonomie locali; su un’idea di workfare rovesciata per cui i soggetti deboli debbono ricevere meno e non più tutele e attenzioni.

 

Oggi è compito delle forze sociali e delle istituzioni locali e centrali, pur nella differenza dei ruoli, saper rilanciare un processo positivo di riforma che non solo azzeri i danni prodotti dai recenti interventi, ma aggredisca nel medio periodo i nodi di fondo del nostro mercato del lavoro.

A partire, già da ora, dal livello territoriale dove si snodano gran parte di processi e delle politiche attive per il lavoro. Le Regioni possono divenire le protagoniste di un forte cambiamento di rotta, nel contenimento delle norme peggiori(come è stato e si sta facendo in molti territori), ma soprattutto nella progettazione di un sistema nuovo ed integrato di sostegno all’occupazione stabile e di qualità. Interlocutrici preziose in un periodo–che si estenderà presumibilmente fino alla metà del 2006 – in cui di fatto verrà meno qualsivoglia interlocuzione a livello governativo.

 

 

QUALE RAPPORTO TRA COMPETENZE NAZIONALI E LOCALI

 

Rimane tutt’ora aperta la grande questione di quale “governance” per una politica attiva del lavoro e per un più generale sostegno al lavoro di qualità in grado di mettere in rete soggetti istituzionalmente diversi, posti a livelli diversi nelle competenze amministrative e di responsabilità politica. 

 

Quali pratiche negoziali agire, quale giurisprudenza favorevole promuovere, quali ambiti di autonomia locale sollecitare e finalizzare all’interno di una cornice chiara e valida sull’intero territorio nazionale. Questi sono i punti aperti, lasciati a “metà” dopo l’avviata riforma del collocamento e  dell’organizzazione statale, e che ora occorre riprendere, guardando con attenzione a quanto successo e a quanto abbiamo imparato.

 

Si pone qui la necessità di fare i conti con la stessa riforma del Titolo V definita nella passata legislatura, sulla cui incidenza in materia di universalità dei diritti la sola Cgil eccepì in tempi non sospetti (appunto, il 2001).  Abbiamo quindi le carte in regola per aver segnalato per tempo i rischi, anche con quello che impropriamente poteva essere definita una “maggioranza parlamentare” più vicina a temi e alle sensibilità da noi rappresentate.

E ciò è tanto più attuale oggi, non solo rispetto all’ipotesi sciagurata della “devolution”, ma anche riguardo alle stesse politiche del lavoro recenti.

Come ha ribadito anche la recente sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale appare evidente come solo una legge nazionale in materia di rapporti di lavoro (in quanto riferibili all’ordinamento civile dello stato) e di diritti economici e sociali (ammortizzatori, eventuali redditi di cittadinanza, ecc.) possa garantire uguaglianza di trattamenti e modalità trasparenti di gestione e di concorrenza dei mercati del lavoro.

 

E’ da rifiutare quindi qualsivoglia approccio che, garantendo formalmente sulla carta diritti universali, lasci poi la “quantificazione degli stessi” alle diverse situazioni territoriali. Occorre concentrare invece gli interventi locali nella definizione dei mix più appropriati per la promozione di un’occupazione stabile e di qualità, intervenendo sugli specifici fenomeni di esclusione lavorativa e sociale che differentemente caratterizzano i territori e relativi mercati.

 

 

QUALE RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO

 

In questi anni non si è assistito alla proliferazione di Agenzie di somministrazione, né tanto meno all’esplodere di quell’ampio spettro di operatori specializzati che, in concorrenza tra loro, dovevano far crescere notevolmente le opportunità occupazionali offerte ai disoccupati o ai lavoratori a nero.

Anzi si è dimostrata fallace l’assunzione di fondo di buona parte degli interventi inerenti l’incontro domanda-offerta presenti nella legge 30: cioè che la semplice moltiplicazione dei possibili “intermediari privati”, svincolati da qualsivoglia “governo pubblico” portasse ad un aumento delle offerte.  Del resto, l’andamento dell’occupazione, caratterizzato da una sostanziale stasi complessiva, con marcati segni di “scoraggiamento” delle forze di lavoro a presentarsi sul mercato (in particolare le donne e nel Mezzogiorno), dimostra che la lotta al sommerso non è efficace se basata sulla compressione dei diritti di chi lavora, né sulla semplice moltiplicazione degli operatori.

Rimane quindi centrale la funzione del Governo pubblico nell’incontro domanda offerta, così come la responsabilità diretta delle coalizioni - che oggi governano le regioni - nella progettazione di politiche attive mirate e efficienti.

Come Cgil non abbiamo mai rifiutato la possibilità che soggetti privati, competenti e specializzati, possano concorrere alla formazione di un sistema di incontro domanda/ offerta di lavoro all’interno di un territorio. Quello che abbiamo sempre criticato è la deresponsabilizzazione del soggetto pubblico e in particolare l’incapacità di un sistema mosso dalla semplice logica del mercato ad assicurare politiche attive fortemente attente ai bisogni dei soggetti socialmente più deboli. La riprova di ciò è costituita dalla situazione del Mezzogiorno, che si riconferma essere situazione di particolare crisi, tra l’altro perché gli operatori privati non ravvisano interesse economico ad aprire attività di incontro domanda/offerta di lavoro, e dove lo stesso livello delle prestazioni degli SPI è largamente inadeguato ed inefficiente.

 

 

Per questo proponiamo che un corretto sistema di incontro domanda e offerta, nel rapporto tra pubblico e privato, si basi sempre su:

 

  • non concorrenzialità ma integrazione tra operatori pubblici e privati;
  • intervento dei privati, in quelle situazioni di difficoltà del pubblico, per garantire specifici servizi;
  • economicità e trasparenza;
  • coordinamento e controllo da parte dei servizi pubblici all’impiego;
  • integrazione tra politiche attive, qualità e stabilità dell’occupazione, interventi formativi e di politica sociale, sostegno alle fasce deboli.

 

Dove rimane per noi prioritaria la qualificazione dei sistemi pubblici all’impiego e relativi centri e nodi territoriali, qualità degli operatori, stabilizzazione delle pratiche positive. Secondo un processo che ha visto in pochi anni aumentare notevolmente il numero di lavoratori collocati dai servizi pubblici come si evince dai dati ISFOL del 2003. 

Occorre cioè tornare ad una sana e leale collaborazione tra governo pubblico dell’incontro domanda/offerta di lavoro e possibili funzioni “integrative” svolte dai soggetti privati specializzati. 

Al riguardo – premessa la libertà di iniziativa di privati specializzati di operare esternamente al sistema pubblico integrato secondo norme e modalità trasparenti, controllate - si pone la questione di un ritorno alla filosofia di fondo del D.lg. 469/97 che, scommettendo sui centri pubblici per l’impiego e su una funzione di controllo e governo regionale e provinciale del mercato del lavoro, aveva cominciato a dare buoni frutti. Il pubblico deve garantire un efficace servizio di incontro domanda offerta, su una base di qualità e trasparenza, nonché un sistema di politiche attive in grado di rimuovere tutti gli ostacoli ad una ampia partecipazione al mercato del lavoro, anche in raccordo con politiche locali di welfare.

I privati - oggi gli stessi soggetti operano indistintamente tanto nell’intermediazione di manodopera quanto nella somministrazione di lavoro - dovranno tornare a svolgere  esclusivamente azioni di selezione e ricollocamento o, in quanto agenzie di lavoro temporaneo esclusivamente tale fornitura.

I privati   potranno offrire i loro servizi all’interno del sistema pubblico integrato solo in quei casi in cui (in un regime di economicità e qualità, secondo criteri definiti dalle legislazioni regionali) il pubblico non sia in grado di intervenire per specializzazione, per qualità dei servizi aggiuntivi, o per altri motivi da indicare nelle leggi regionali.

 

In particolare occorrerà semplificare tutte le norme che hanno moltiplicato i soggetti pubblici abilitati ad intervenire (generando una concorrenza malsana con gli stessi centri per l’impiego, nonché una dispersione di risorse), sollevando da queste funzioni, che peraltro sono stati in questi anni assai restii ad esercitare, i Comuni, le Scuole e le Università (queste ultime due potranno promuovere, se dotate delle competenze necessarie e comunque in stretto raccordo con i CPI, i “tirocini di formazione/lavoro) . Analogamente Camere di Commercio, Consulenti del lavoro, associazioni sindacali non potranno più operare. Per quanto riguarda il ruolo degli enti bilaterali nell’intermediazione, ribadiamo la più assoluta contrarietà della Cgil ad una loro funzione gestionale nel mercato del lavoro, pur consapevoli di una difformità di giudizio con Cisl e Uil su cui è nostra intenzione non sottrarci ad un confronto che vogliamo sia franco, leale e rispettoso della dignità di ogni posizione in campo.

 

 

 

 

QUALE INTEGRAZIONE TRA POLITICHE ATTIVE, FORMAZIONE, INTERVENTI DI LOTTA ALL’ESCLUSIONE

 

 

I soggetti deboli nel mercato e i lavoratori con maggior difficoltà per la ricollocazione vanno aiutati di più e non di meno, con politiche complesse e pluridimensionali che intercettino le tante e diverse condizioni di svantaggio, senza penalizzazioni.

 

Da questo assunto fondamentale si è sviluppata la critica di fondo della Cgil agli articoli 13 e 14 del dlgs. 276/03 e su cui diverse Regioni sono già intervenute per limitarne o azzerarne gli effetti.

 

Un assunto che, se condiviso, ci consegna alcuni possibili campi di intervento:

 

 

-         ruolo della formazione e del servizio pubblico nell’assicurarne l’efficacia e la trasparenza (funzioni di controllo a monte e a valle) in rapporto particolarmente con l’apprendistato e con le modifiche introdotte dal 276 (anche in relazione ai finanziamenti pubblici connessi con una formazione svolgibile interamente all’interno delle aziende).  Schematicamente si tratta di affermare il ruolo del servizio pubblico nel:

 

o       attribuzione all’impresa del riconoscimento di “possesso” di capacità formativa interna, secondo precisi indicatori qualitativi che vadano oltre la mera disponibilità di locali idonei e distinti dagli ambienti produttivi e la semplice presenza di tutor con quantità, spesso minime, di formazione riconosciuta;

 

o       certificazione delle competenze acquisite (a maggior ragione dopo l’avvio della sperimentazione del libretto formativo del cittadino);

 

o       controllare l’effettiva spendibilità di eventuali voucher formativi in strutture formative accreditate

 

o       garantire un sistema pubblico della formazione in grado di interloquire efficacemente con le domande delle imprese e dei giovani lavoratori

 

-         ruolo degli incentivi e del sostegno allo sviluppo e al lavoro di qualità, che può essere solo a tempo indeterminato;

 

-         integrazione di formazione e accompagnamento sociale per i lavoratori svantaggiati. A riguardo, in questa sede, richiamiamo la proposta già avanzata il 24 febbraio 2005 dalla Cgil di definire un nuovo modello di contratto (chiamato di inclusione) che (superando l’attuale contratto di inserimento) sia finalizzato all’inclusione sociale, attraverso il lavoro, di soggetti svantaggiati (ex carcerati, ex tossicodipendenti, ecc.) e al reingresso nel mercato del lavoro di soggetti espulsi dal ciclo produttivo o in cerca da tempo di entrare nuovamente nel mercato (disoccupati di lunga durata, donne dopo periodi lunghi di inattività anche a seguito di maternità, assistenza alla prole, ecc). Il contratto di inclusione si dovrà caratterizzare per la presenza di  percorsi formativi/assistenziali adeguati sia per garantire l’aggiornamento delle competenze professionali sia, congiuntamente con quanto predisposto dai servizi sociali, per una inclusione piena dei lavoratori.  Caratteristiche del nuovo contratto di inclusione potrebbero allora essere, al di là di un incentivo previdenziale per le imprese riconosciuto pari a quello oggi previsto per il sistema artigianale per l’intera durata del contratto: un monte ore a disposizione del lavoratore, pari almeno a 120 ore annue (sul modello dell’apprendistato) modulato tanto su percorsi formativi individuali (interni ed esterni all’azienda) quanto sull’accesso a servizi e percorsi di inclusione sociale in collaborazione con i servizi di welfare; un piano formativo/di accesso ai servizi sociali definito a livello individuale con il consenso del lavoratore, secondo “piani tipo” definiti a livello provinciale/regionale; una presenza di un tutor che affianchi il lavoratore; una durata del contratto che non potrà essere inferiore ai 12 mesi e superiore ai 24 mesi secondo le indicazioni  della contrattazione collettiva in riferimento alle qualifiche da “raggiungere”; un sistema pubblico e terzo di certificazione della formazione ricevuta;  una percentuale obbligatoria di conferma pari almeno al 60% nel biennio per accendere nuovi contratti di inclusione; un riconoscimento degli incentivi previdenziali per ulteriori 12 mesi (24 nelle aree O. 1) per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato al termine del contratto di inclusione; il diritto per il lavoratore a un trattamento salariale e normativo corrispondente alla qualifica connessa alla prestazione svolta, anche in relazione a norme specifiche di legge e contratto (legge 300, ammortizzatori sociali, ecc.).

 

 

 

I PROBLEMI TUTTORA APERTI

 

Le leggi regionali fin qui approvate (Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Friuli V.G.) hanno rappresentato importanti occasioni per contrastare il disegno complessivo della legge 30, ed inserire, con i limiti ovvi di un contesto nazionale negativo, germi per un’azione non solo di contenimento del danno ma anche di apertura di spazi per politiche inclusive alternative.

 

Vanno tuttavia rimarcati i problemi tuttora aperti, che vanno affrontati nei prossimi mesi e secondo il percorso indicato al capitolo successivo del presente documento:

 

·        ruolo dell’attore pubblico: occorre affrontare la cronica carenza di risorse, e quindi la parziale efficacia dei Servizi pubblici all’impiego. Va enfatizzato sempre più il valore del servizio pubblico come strumento di inclusione, soprattutto a fronte di mercati del lavoro in via di progressiva segmentazione professionale, territoriale, di genere, di etnia, e dove i problemi drammatici della disoccupazione o dell’impossibilità di rientro nel mondo del lavoro colpiscono fasce sempre più estese di popolazione (donne, over 45enni, lavoratori in perenne trasmigrazione tra un impiego precario e un altro) e dove il peso dell’economia sommersa ha ripreso a crescere. Non c’è operatore privato, votato quindi alla ricerca del profitto, che possa sostituire il valore democratico universale del servizio pubblico per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, inteso non come adempimento burocratico, ma come tassello di un iter complesso, che parte dalla presa in carico del soggetto, dall’esame delle sue caratteristiche ed aspirazioni, al raffronto con il tessuto economico/sociale circostante, agli impegni reciproci del soggetto e dei servizi a suo sostegno. E’ qui che si colloca lo stesso intreccio fra politiche del lavoro, della formazione, dell’inclusione sociale, e quindi il ruolo strategico dell’operatore pubblico come strumento per l’esercizio concreto dei diritti e del superamento delle diseguaglianze. Ma ciò comporta che di tale ruolo siano convinti in primo luogo i decisori politici e, soprattutto, gli stessi lavoratori che in essi operano. Si pongono in questo ambito con particolare urgenza i temi della qualificazione/professionalizzazione del personale addetto agli SPI, della stabilizzazione del molto, troppo personale non a tempo indeterminato in essi operante e che spesso ne garantisce la funzionalità. In tale contesto va assunto il tema della copertura, forse in via di riduzione, assicurata negli anni passati dal contributo dei Fondi strutturali comunitari che potrebbe essere a rischio per il periodo 2007-13 se non previsto nei Documenti strategici regionali;

 

·        apprendistato: tra le stesse Regioni si vanno diffondendo esperienze diverse di politica formativa, incentrate alcune su “sistemi regionali di qualifiche” a matrice orizzontale, altre, invece, su più tradizionali “profili regionali di qualifica” di tipo settoriale. Ciò può porre problemi seri di vario tipo:

 

 

o       raccordi e riconoscimenti di tipo nazionale (o addirittura comunitario) possono essere pregiudicati da sistemi diversi e non comunicanti a livello nazionale, specie a fronte dell’avvio della sperimentazione del libretto formativo del cittadino. Questo è un rischio da scongiurare, in base alla stessa impostazione che guidò le organizzazioni sindacali confederali al confronto con le associazioni dei datori di lavoro per la definizione di linee guida, convenute tra le parti sociali, da sottoporre successivamente al coordinamento delle Regioni. Che quel tentativo non sia stato fortunato non può significare la fine di quell’impostazione nel prossimo confronto con lo stesso coordinamento delle Regioni. Da questo punto di vista, fermo restando ovviamente il diritto di ciascuna Regione di intervenire sul sistema di formazione, un’ipotesi di lavoro da avanzare nel corso del confronto potrebbe essere quella di individuare una “base formativa minima garantita” nazionale cui finalizzare i percorsi dell’apprendistato professionalizzante, facendo riferimento al lavoro dell’Isfol sui profili professionali settoriali, anche se non del tutto recente, e finalizzare la stessa attività, bilaterale e non, delle parti sociali alla elaborazione e monitoraggio di eventuali aggiornamenti dei profili e/o all’individuazione delle novità professionali introdotte dall’evoluzione tecnologica e nella struttura organizzativa delle imprese;

 

o       lo stesso sistema contrattuale degli inquadramenti può risentire di queste diversità, specie se, a fronte di sistemi di qualifica fondati sul possesso di competenze capitalizzabili, non si avvia un percorso di intreccio tra le voci contrattuali e le figure riconosciute regionalmente;

 

o       lo stato assai grave del rapporto tra numero di apprendisti e numero dei frequentanti i corsi pone problemi, non solo qualitativi, sull’effettiva fruizione da parte di tutti i potenziali utenti delle opportunità formative, ma anche sulla stessa copertura economica da parte del sistema regionale di questa domanda potenziale; si pone la necessità di aprire una discussione finalizzata a garantire da un lato l’esercizio effettivo per ogni apprendista del diritto alla formazione, e dall’altro l’affinamento del sistema di controllo pubblico a monte e a valle della formazione fatta (cofinanziata dalle Regioni). Ciò è ancora più urgente se si pone mente al fatto che con il d. Lgs. 276 si è passati dall’obbligo di  formazione esterna presso soggetti accreditati (cui hanno avuto accesso però poche persone) alla possibilità, certamente da non incentivare ma pur sempre possibile, di formazione esclusivamente interna (e quindi con l’aumento dei soggetti/imprese formativi/e). Un possibile argine è costituito dalla necessaria validazione pubblica di quanto viene iscritto nel libretto formativo, da cui si può innestare un efficace sistema di controlli ex post, e dalla necessaria autorizzazione pubblica per le imprese con capacità formativa interna, cui collegare i controlli ex ante;

 

o       dopo la legge 80/05 e il rinvio alla contrattazione collettiva nelle more dell’emanazione delle leggi regionali non sono più possibili soluzioni pasticciate, pure conosciute nel recente passato, fondate su delibere di giunta che avviavano sperimentazioni a volte neppure accettabili nei contenuti, attribuendo poteri impropri a commissioni miste. E’ invece necessario che siano poste in essere leggi organiche, certamente passibili di successive verifiche e correzioni, ma che definiscano con precisione obiettivi, vincoli per gli attori sociali, risorse destinate e condizioni per accedervi. Ed è proprio rispetto a questi obiettivi che riteniamo importante assicurare una cornice complessiva nazionale attraverso il confronto con il coordinamento delle Regioni. Fino a quando la legge regionale non sia compiutamente applicabile in tutte le sue parti deve essere chiaro a tutti che l’unica fonte normativa possibile per l’istituto dell’apprendistato resta l’articolo 16 della legge 196/97, come del resto sostenuto unitariamente da Cgil-Cil-Uil dopo il varo della legge 80/05 e confermato dall’intesa sottoscritta dalle parti sociali con la Provincia autonoma di Trento nel giugno scorso;

 

 

·        politiche per gli svantaggiati: oltre quanto già accennato rispetto alla proposta di “contratto di inclusione”, va sottolineata la condizione nuova e pericolosa in cui ci si trova dopo l’intervento del legislatore con la legge 80/05, che ha sottratto alle Regioni la leva delle convenzioni di cui all’art.13 del D.Lgs.276/03. Convenzione che aveva fino ad oggi permesso alle stesse regioni (Marche e Toscana) di intervenire efficacemente per contrastare l’azione di attacco ai diritti contenuta nella legge nazionale, scontrandosi peraltro con le impugnative del governo. Ora invece è possibile “offrire” a qualunque lavoratore svantaggiato, sotto il ricatto della perdita dei benefici previdenziali ed assistenziali, un lavoro in somministrazione derogando al principio della parità di trattamento, senza che le Regioni possano avere voce in capitolo. Si pone qui la necessità di ripensare gli strumenti di contrasto a norme inaccettabili, da finalizzare, più che all’ennesima contestazione di ordine costituzionale, allo svuotamento della norma stessa: in tal senso è importante aver ribadito nella legge emiliano-romagnola la titolarità esclusiva del Centro per l’impiego per valutare la congruità dell’offerta lavorativa rispetto alle competenze possedute dal lavoratore svantaggiato. In questo modo una previsione di legge nazionale (d. Lgs. 297/02) può essere utilizzata per sterilizzare la portata di norme successiva. Aldilà del merito specifico, si pone qui un problema di ordine generale, che riguarda il necessario mix di contrasto e proposta che deve caratterizzare questo scorcio di legislatura e porre le basi per una legislazione nuova a tutti i livelli.

 

·        globalizzazione, territorio e politiche del lavoro: la sintesi di quanto precede può riassumersi nel fatto che la globalizzazione ormai impone la concorrenza non solo tra aree macroregionali (gli USA, l’UE, la Cina, il’subcontinente indiano, il Medio oriente, l’America latina o l’Africa subsahariana ecc.), ma anche (e a volte soprattutto) tra aree infra regionali (i distretti): questo sottopone a grande tensione concetti e norme quali il diritto del lavoro nati e rafforzatisi in parallelo con lo sviluppo degli stati nazione dell’800/’900.  Di qui l’ambiguità dell’equilibrio realizzato nell’attuale Titolo V Cost., e conseguentemente la necessità, per la Cgil e per il movimento sindacale unitariamente, di affermare invece una politica dei diritti esigibili nazionalmente, delegando invece, in coerenza con i nuovi processi aggregativi territoriali, ai livelli regionali, in raccordo con le istanze territoriali diffuse, di  stabilire l’intreccio tra specializzazione territoriale, livello e finalizzazione degli incentivi al sistema economico, intrecci tra ammortizzatori sociali fruibili e finanziati nazionalmente e ruolo della formazione continua. Fine comune non può che essere il ripristino della forma standard del rapporto di lavoro, identificata nel rapporto subordinato a tempo indeterminato, cui indirizzare ogni misura, economica e non, di politica del lavoro a tutti i livelli. Qui si coglie lo spazio per politiche territoriali attive del lavoro, e qui si coglie altresì la miopia di una politica della formazione che punta alla licealizzazione del percorso formativo, senza alcun riguardo per i sempre più necessari processi di adeguamento/innovazione/aggiornamento delle conoscenze per l’intera forza lavoro e non solo per le fasce più specializzate o gerarchicamente sovraordinate.  Scommettere su una nuova politica integrata per la formazione professionale e per l’aggiornamento permanente delle competenze e delle professionalità è quindi parte di una più vasta scelta politica di valorizzazione del lavoro stabile e di qualità (anche in raccordo con strumenti particolari come i fondi interprofessionali 0,30).   Ancora, si pone qui la questione delle risorse comunitarie, della loro adeguatezza e soprattutto del loro uso trasparente ed efficiente rispetto a queste finalità: la scadenza dell’elaborazione dei Documenti Strategici regionali si profila come grande occasione per una costruzione partecipata degli obiettivi, per una valutazione attenta delle risorse e una loro finalizzazione efficace e controllata.

 

PERCORSI

 

I temi posti, oltre alla loro complessità, rimandano ad un ulteriore elemento da affrontare con attenzione, riguardante i rapporti tra i diversi soggetti istituzionali e le parti sociali e la necessaria trasparenza degli stessi.

Infatti, per le materie analizzate, le competenze sono certamente proprie dei singoli livelli istituzionali regionali e dei relativi sistemi di concertazione stabiliti nelle rispettive leggi (oltreché negli Statuti regionali). Tuttavia, se si vuole evitare la proliferazione incontrollata di sistemi tra loro non comunicanti, è necessario strutturare permanentemente anche un ulteriore e distinto livello di confronto, proprio delle Confederazioni nazionali dei lavoratori, dei Organizzazioni nazionali datoriali e del Coordinamento delle Regioni. Un livello di confronto che, naturalmente, non può né deve in alcun modo espropriare le Regioni (e i livelli confederali regionali) delle proprie prerogative e titolarità; con la consapevolezza però che se non è possibile un accordo nazionale tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative e coordinamento delle regioni, non si può ritenere in qualche modo governabile un sistema così complesso, basandoci solo su scambi di opinioni non vincolante.

 

Quello che si propone è un livello di interlocuzione stabile tra il coordinamento delle regioni e le confederazioni nazionali, finalizzato alla definizione di principi condivisi, stabiliti in specifici protocolli d’intesa e d’indirizzo, la cui implementazione è propria del confronto, autonomo e distinto, che ogni Regione svolge con le rispettive rappresentanze sociali.

 

Roma, settembre ‘05