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Settembre 2005
PREMESSA
E’ ormai diffusa la
consapevolezza dei limiti e dei danni che la legislazione varata dal
Governo in materia di mercato del lavoro porta con sé.
Una legislazione su
cui la Cgil si espresse da subito in termini chiari, denunciando non
solo la pericolosità sociale e gli effetti distruttivi delle specifiche
norme, ma l’intera filosofia di fondo.
La legislazione varata
dal centrodestra (legge 30 e dgls 276/03 e seguenti), sin dall’inizio, è
infatti stata segnata da un forte approccio ideologico ai problemi che
caratterizzano il paese; basata su un’idea di riduzione dei diritti e
delle tutele come unico volano per lo sviluppo; su un’idea distorta di
rapporto tra pubblico e privato e tra stato centrale e autonomie locali;
su un’idea di workfare rovesciata per cui i soggetti deboli debbono
ricevere meno e non più tutele e attenzioni.
Oggi è compito delle
forze sociali e delle istituzioni locali e centrali, pur nella
differenza dei ruoli, saper rilanciare un processo positivo di riforma
che non solo azzeri i danni prodotti dai recenti interventi, ma
aggredisca nel medio periodo i nodi di fondo del nostro mercato
del lavoro.
A partire, già da ora,
dal livello territoriale dove si snodano gran parte di processi e delle
politiche attive per il lavoro. Le Regioni possono divenire le
protagoniste di un forte cambiamento di rotta, nel contenimento delle
norme peggiori(come è stato e si sta facendo in molti territori), ma
soprattutto nella progettazione di un sistema nuovo ed integrato di
sostegno all’occupazione stabile e di qualità. Interlocutrici preziose
in un periodo–che si estenderà presumibilmente fino alla metà del 2006 –
in cui di fatto verrà meno qualsivoglia interlocuzione a livello
governativo.
QUALE RAPPORTO TRA
COMPETENZE NAZIONALI E LOCALI
Rimane tutt’ora aperta
la grande questione di quale “governance” per una politica attiva
del lavoro e per un più generale sostegno al lavoro di qualità in grado
di mettere in rete soggetti istituzionalmente diversi, posti a livelli
diversi nelle competenze amministrative e di responsabilità politica.
Quali pratiche
negoziali agire, quale giurisprudenza favorevole promuovere, quali
ambiti di autonomia locale sollecitare e finalizzare all’interno di una
cornice chiara e valida sull’intero territorio nazionale.
Questi sono i punti aperti, lasciati a “metà” dopo l’avviata riforma del
collocamento e dell’organizzazione statale, e che ora occorre
riprendere, guardando con attenzione a quanto successo e a quanto
abbiamo imparato.
Si pone qui la
necessità di fare i conti con la stessa riforma del Titolo V definita
nella passata legislatura, sulla cui incidenza in materia di
universalità dei diritti la sola Cgil eccepì in tempi non sospetti
(appunto, il 2001). Abbiamo quindi le carte in regola per aver
segnalato per tempo i rischi, anche con quello che impropriamente poteva
essere definita una “maggioranza parlamentare” più vicina a temi e alle
sensibilità da noi rappresentate.
E ciò è tanto più
attuale oggi, non solo rispetto all’ipotesi sciagurata della
“devolution”, ma anche riguardo alle stesse politiche del lavoro
recenti.
Come ha ribadito
anche la recente sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale
appare evidente come solo una legge nazionale in materia di
rapporti di lavoro (in quanto riferibili all’ordinamento civile dello
stato) e di diritti economici e sociali (ammortizzatori, eventuali
redditi di cittadinanza, ecc.) possa garantire uguaglianza di
trattamenti e modalità trasparenti di gestione e di concorrenza dei
mercati del lavoro.
E’ da rifiutare
quindi
qualsivoglia approccio che, garantendo formalmente sulla carta diritti
universali, lasci poi la “quantificazione degli stessi” alle diverse
situazioni territoriali. Occorre concentrare invece gli interventi
locali nella definizione dei mix più appropriati per la promozione di
un’occupazione stabile e di qualità, intervenendo sugli specifici
fenomeni di esclusione lavorativa e sociale che differentemente
caratterizzano i territori e relativi mercati.
QUALE RAPPORTO TRA
PUBBLICO E PRIVATO
In questi anni non si
è assistito alla proliferazione di Agenzie di somministrazione, né tanto
meno all’esplodere di quell’ampio spettro di operatori specializzati
che, in concorrenza tra loro, dovevano far crescere notevolmente le
opportunità occupazionali offerte ai disoccupati o ai lavoratori a nero.
Anzi si è
dimostrata fallace l’assunzione di fondo di buona parte degli
interventi inerenti l’incontro domanda-offerta presenti nella legge 30:
cioè che la semplice moltiplicazione dei possibili “intermediari
privati”, svincolati da qualsivoglia “governo pubblico” portasse ad un
aumento delle offerte. Del resto, l’andamento dell’occupazione,
caratterizzato da una sostanziale stasi complessiva, con marcati segni
di “scoraggiamento” delle forze di lavoro a presentarsi sul mercato (in
particolare le donne e nel Mezzogiorno), dimostra che la lotta al
sommerso non è efficace se basata sulla compressione dei diritti di chi
lavora, né sulla semplice moltiplicazione degli operatori.
Rimane quindi centrale
la funzione del Governo pubblico
nell’incontro domanda offerta, così come la responsabilità diretta delle
coalizioni - che oggi governano le regioni - nella progettazione di
politiche attive mirate e efficienti.
Come Cgil non abbiamo
mai rifiutato la possibilità che soggetti privati, competenti e
specializzati, possano concorrere alla formazione di un sistema di
incontro domanda/ offerta di lavoro all’interno di un territorio. Quello
che abbiamo sempre criticato è la deresponsabilizzazione del soggetto
pubblico e in particolare l’incapacità di un sistema mosso dalla
semplice logica del mercato ad assicurare politiche attive fortemente
attente ai bisogni dei soggetti socialmente più deboli. La riprova di
ciò è costituita dalla situazione del Mezzogiorno, che si riconferma
essere situazione di particolare crisi, tra l’altro perché gli operatori
privati non ravvisano interesse economico ad aprire attività di incontro
domanda/offerta di lavoro, e dove lo stesso livello delle prestazioni
degli SPI è largamente inadeguato ed inefficiente.
Per questo proponiamo
che un corretto sistema di incontro domanda e offerta, nel rapporto tra
pubblico e privato, si basi sempre su:
-
non
concorrenzialità ma integrazione tra operatori pubblici e privati;
-
intervento dei
privati, in quelle situazioni di difficoltà del pubblico, per
garantire specifici servizi;
-
economicità e
trasparenza;
-
coordinamento e
controllo da parte dei servizi pubblici all’impiego;
-
integrazione tra
politiche attive, qualità e stabilità dell’occupazione, interventi
formativi e di politica sociale, sostegno alle fasce deboli.
Dove rimane per noi
prioritaria la qualificazione dei sistemi pubblici all’impiego e
relativi centri e nodi territoriali, qualità degli operatori,
stabilizzazione delle pratiche positive. Secondo un processo che ha
visto in pochi anni aumentare notevolmente il numero di
lavoratori collocati dai servizi pubblici come si evince dai dati ISFOL
del 2003.
Occorre cioè tornare
ad una sana e leale collaborazione tra governo pubblico dell’incontro
domanda/offerta di lavoro e possibili funzioni “integrative” svolte dai
soggetti privati specializzati.
Al riguardo – premessa
la libertà di iniziativa di privati specializzati di operare
esternamente al sistema pubblico integrato secondo norme e modalità
trasparenti, controllate - si pone la questione di un ritorno alla
filosofia di fondo del D.lg. 469/97 che, scommettendo sui centri
pubblici per l’impiego e su una funzione di controllo e governo
regionale e provinciale del mercato del lavoro, aveva cominciato a dare
buoni frutti. Il pubblico deve garantire un efficace servizio di
incontro domanda offerta, su una base di qualità e trasparenza, nonché
un sistema di politiche attive in grado di rimuovere tutti gli ostacoli
ad una ampia partecipazione al mercato del lavoro, anche in raccordo con
politiche locali di welfare.
I privati - oggi gli
stessi soggetti operano indistintamente tanto nell’intermediazione di
manodopera quanto nella somministrazione di lavoro - dovranno tornare a
svolgere esclusivamente azioni di selezione e ricollocamento o, in
quanto agenzie di lavoro temporaneo esclusivamente tale fornitura.
I privati potranno
offrire i loro servizi all’interno del sistema pubblico integrato solo
in quei casi in cui (in un regime di economicità e qualità, secondo
criteri definiti dalle legislazioni regionali) il pubblico non sia in
grado di intervenire per specializzazione, per qualità dei servizi
aggiuntivi, o per altri motivi da indicare nelle leggi regionali.
In particolare
occorrerà semplificare tutte le norme che hanno moltiplicato i
soggetti pubblici abilitati ad intervenire (generando una
concorrenza malsana con gli stessi centri per l’impiego, nonché una
dispersione di risorse), sollevando da queste funzioni, che peraltro
sono stati in questi anni assai restii ad esercitare, i Comuni, le
Scuole e le Università (queste ultime due potranno promuovere, se dotate
delle competenze necessarie e comunque in stretto raccordo con i CPI, i
“tirocini di formazione/lavoro) . Analogamente Camere di Commercio,
Consulenti del lavoro, associazioni sindacali non potranno più operare.
Per quanto riguarda il ruolo degli enti bilaterali nell’intermediazione,
ribadiamo la più assoluta contrarietà della Cgil ad una loro funzione
gestionale nel mercato del lavoro, pur consapevoli di una difformità di
giudizio con Cisl e Uil su cui è nostra intenzione non sottrarci ad un
confronto che vogliamo sia franco, leale e rispettoso della dignità di
ogni posizione in campo.
QUALE INTEGRAZIONE
TRA POLITICHE ATTIVE, FORMAZIONE, INTERVENTI DI LOTTA ALL’ESCLUSIONE
I soggetti deboli nel
mercato e i lavoratori con maggior difficoltà per la ricollocazione
vanno aiutati di più e non di meno, con politiche complesse e
pluridimensionali che intercettino le tante e diverse condizioni di
svantaggio, senza penalizzazioni.
Da questo assunto
fondamentale si è sviluppata la critica di fondo della Cgil agli
articoli 13 e 14 del dlgs. 276/03 e su cui diverse Regioni sono già
intervenute per limitarne o azzerarne gli effetti.
Un assunto che, se
condiviso, ci consegna alcuni possibili campi di intervento:
-
ruolo
della formazione e del servizio pubblico
nell’assicurarne l’efficacia e la trasparenza (funzioni di controllo a
monte e a valle) in rapporto particolarmente con l’apprendistato e con
le modifiche introdotte dal 276 (anche in relazione ai finanziamenti
pubblici connessi con una formazione svolgibile interamente all’interno
delle aziende). Schematicamente si tratta di affermare il ruolo del
servizio pubblico nel:
o
attribuzione all’impresa del riconoscimento di “possesso” di capacità
formativa interna, secondo precisi indicatori qualitativi che vadano
oltre la mera disponibilità di locali idonei e distinti dagli ambienti
produttivi e la semplice presenza di tutor con quantità, spesso minime,
di formazione riconosciuta;
o
certificazione delle competenze acquisite (a maggior ragione dopo
l’avvio della sperimentazione del libretto formativo del cittadino);
o
controllare l’effettiva spendibilità di eventuali voucher formativi in
strutture formative accreditate
o
garantire un sistema pubblico della formazione in grado di interloquire
efficacemente con le domande delle imprese e dei giovani lavoratori
-
ruolo
degli incentivi
e del sostegno allo sviluppo e al lavoro di qualità, che può essere
solo a tempo indeterminato;
-
integrazione di formazione e accompagnamento sociale
per i lavoratori svantaggiati. A riguardo, in questa sede, richiamiamo
la proposta già avanzata il 24 febbraio 2005 dalla Cgil di definire un
nuovo modello di contratto (chiamato di inclusione) che
(superando l’attuale contratto di inserimento) sia finalizzato
all’inclusione sociale, attraverso il lavoro, di soggetti svantaggiati
(ex carcerati, ex tossicodipendenti, ecc.) e al reingresso nel mercato
del lavoro di soggetti espulsi dal ciclo produttivo o in cerca da tempo
di entrare nuovamente nel mercato (disoccupati di lunga durata, donne
dopo periodi lunghi di inattività anche a seguito di maternità,
assistenza alla prole, ecc). Il contratto di inclusione si dovrà
caratterizzare per la presenza di percorsi formativi/assistenziali
adeguati sia per garantire l’aggiornamento delle competenze
professionali sia, congiuntamente con quanto predisposto dai servizi
sociali, per una inclusione piena dei lavoratori. Caratteristiche del
nuovo contratto di inclusione potrebbero allora essere, al di là di un
incentivo previdenziale per le imprese riconosciuto pari a quello oggi
previsto per il sistema artigianale per l’intera durata del contratto:
un monte ore a disposizione del lavoratore, pari almeno a 120 ore annue
(sul modello dell’apprendistato) modulato tanto su percorsi formativi
individuali (interni ed esterni all’azienda) quanto sull’accesso
a servizi e percorsi di inclusione sociale in collaborazione con i
servizi di welfare; un piano formativo/di accesso ai servizi sociali
definito a livello individuale con il consenso del lavoratore, secondo
“piani tipo” definiti a livello provinciale/regionale; una presenza di
un tutor che affianchi il lavoratore; una durata del contratto che non
potrà essere inferiore ai 12 mesi e superiore ai 24 mesi secondo le
indicazioni della contrattazione collettiva in riferimento alle
qualifiche da “raggiungere”; un sistema pubblico e terzo di
certificazione della formazione ricevuta; una percentuale obbligatoria
di conferma pari almeno al 60% nel biennio per accendere nuovi contratti
di inclusione; un riconoscimento degli incentivi previdenziali per
ulteriori 12 mesi (24 nelle aree O. 1) per tutti i lavoratori assunti a
tempo indeterminato al termine del contratto di inclusione; il diritto
per il lavoratore a un trattamento salariale e normativo corrispondente
alla qualifica connessa alla prestazione svolta, anche in relazione a
norme specifiche di legge e contratto (legge 300, ammortizzatori
sociali, ecc.).
I PROBLEMI TUTTORA APERTI
Le leggi regionali fin
qui approvate (Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Friuli V.G.)
hanno rappresentato importanti occasioni per contrastare il disegno
complessivo della legge 30, ed inserire, con i limiti ovvi di un
contesto nazionale negativo, germi per un’azione non solo di
contenimento del danno ma anche di apertura di spazi per politiche
inclusive alternative.
Vanno tuttavia
rimarcati i problemi tuttora aperti, che vanno affrontati nei prossimi
mesi e secondo il percorso indicato al capitolo successivo del presente
documento:
·
ruolo
dell’attore pubblico:
occorre affrontare la cronica carenza di risorse, e quindi la parziale
efficacia dei Servizi pubblici all’impiego. Va enfatizzato sempre più il
valore del servizio pubblico come strumento di inclusione, soprattutto a
fronte di mercati del lavoro in via di progressiva segmentazione
professionale, territoriale, di genere, di etnia, e dove i problemi
drammatici della disoccupazione o dell’impossibilità di rientro nel
mondo del lavoro colpiscono fasce sempre più estese di popolazione
(donne, over 45enni, lavoratori in perenne trasmigrazione tra un impiego
precario e un altro) e dove il peso dell’economia sommersa ha ripreso a
crescere. Non c’è operatore privato, votato quindi alla ricerca del
profitto, che possa sostituire il valore democratico universale del
servizio pubblico per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, inteso
non come adempimento burocratico, ma come tassello di un iter complesso,
che parte dalla presa in carico del soggetto, dall’esame delle sue
caratteristiche ed aspirazioni, al raffronto con il tessuto
economico/sociale circostante, agli impegni reciproci del soggetto e dei
servizi a suo sostegno. E’ qui che si colloca lo stesso intreccio fra
politiche del lavoro, della formazione, dell’inclusione sociale, e
quindi il ruolo strategico dell’operatore pubblico come strumento per
l’esercizio concreto dei diritti e del superamento delle diseguaglianze.
Ma ciò comporta che di tale ruolo siano convinti in primo luogo i
decisori politici e, soprattutto, gli stessi lavoratori che in essi
operano. Si pongono in questo ambito con particolare urgenza i temi
della qualificazione/professionalizzazione del personale addetto agli
SPI, della stabilizzazione del molto, troppo personale non a tempo
indeterminato in essi operante e che spesso ne garantisce la
funzionalità. In tale contesto va assunto il tema della copertura, forse
in via di riduzione, assicurata negli anni passati dal contributo dei
Fondi strutturali comunitari che potrebbe essere a rischio per il
periodo 2007-13 se non previsto nei Documenti strategici regionali;
·
apprendistato:
tra le stesse Regioni si vanno diffondendo esperienze diverse di
politica formativa, incentrate alcune su “sistemi regionali di
qualifiche” a matrice orizzontale, altre, invece, su più tradizionali
“profili regionali di qualifica” di tipo settoriale. Ciò può porre
problemi seri di vario tipo:
o
raccordi
e riconoscimenti di tipo nazionale (o addirittura comunitario) possono
essere pregiudicati da sistemi diversi e non comunicanti a livello
nazionale, specie a fronte dell’avvio della sperimentazione del libretto
formativo del cittadino. Questo è un rischio da scongiurare, in base
alla stessa impostazione che guidò le organizzazioni sindacali
confederali al confronto con le associazioni dei datori di lavoro per la
definizione di linee guida, convenute tra le parti sociali, da
sottoporre successivamente al coordinamento delle Regioni. Che quel
tentativo non sia stato fortunato non può significare la fine di
quell’impostazione nel prossimo confronto con lo stesso coordinamento
delle Regioni. Da questo punto di vista, fermo restando ovviamente il
diritto di ciascuna Regione di intervenire sul sistema di formazione,
un’ipotesi di lavoro da avanzare nel corso del confronto potrebbe essere
quella di individuare una “base formativa minima garantita” nazionale
cui finalizzare i percorsi dell’apprendistato professionalizzante,
facendo riferimento al lavoro dell’Isfol sui profili professionali
settoriali, anche se non del tutto recente, e finalizzare la stessa
attività, bilaterale e non, delle parti sociali alla elaborazione e
monitoraggio di eventuali aggiornamenti dei profili e/o
all’individuazione delle novità professionali introdotte dall’evoluzione
tecnologica e nella struttura organizzativa delle imprese;
o
lo
stesso sistema contrattuale degli inquadramenti può risentire di queste
diversità, specie se, a fronte di sistemi di qualifica fondati sul
possesso di competenze capitalizzabili, non si avvia un percorso di
intreccio tra le voci contrattuali e le figure riconosciute
regionalmente;
o
lo stato
assai grave del rapporto tra numero di apprendisti e numero dei
frequentanti i corsi pone problemi, non solo qualitativi, sull’effettiva
fruizione da parte di tutti i potenziali utenti delle opportunità
formative, ma anche sulla stessa copertura economica da parte del
sistema regionale di questa domanda potenziale; si pone la necessità di
aprire una discussione finalizzata a garantire da un lato l’esercizio
effettivo per ogni apprendista del diritto alla formazione, e dall’altro
l’affinamento del sistema di controllo pubblico a monte e a valle della
formazione fatta (cofinanziata dalle Regioni). Ciò è ancora più urgente
se si pone mente al fatto che con il d. Lgs. 276 si è passati
dall’obbligo di formazione esterna presso soggetti accreditati (cui
hanno avuto accesso però poche persone) alla possibilità, certamente da
non incentivare ma pur sempre possibile, di formazione esclusivamente
interna (e quindi con l’aumento dei soggetti/imprese formativi/e). Un
possibile argine è costituito dalla necessaria validazione pubblica di
quanto viene iscritto nel libretto formativo, da cui si può innestare un
efficace sistema di controlli ex post, e dalla necessaria autorizzazione
pubblica per le imprese con capacità formativa interna, cui collegare i
controlli ex ante;
o
dopo la
legge 80/05 e il rinvio alla contrattazione collettiva nelle more
dell’emanazione delle leggi regionali non sono più possibili soluzioni
pasticciate, pure conosciute nel recente passato, fondate su delibere di
giunta che avviavano sperimentazioni a volte neppure accettabili nei
contenuti, attribuendo poteri impropri a commissioni miste. E’ invece
necessario che siano poste in essere leggi organiche, certamente
passibili di successive verifiche e correzioni, ma che definiscano con
precisione obiettivi, vincoli per gli attori sociali, risorse destinate
e condizioni per accedervi. Ed è proprio rispetto a questi obiettivi che
riteniamo importante assicurare una cornice complessiva nazionale
attraverso il confronto con il coordinamento delle Regioni. Fino a
quando la legge regionale non sia compiutamente applicabile in tutte le
sue parti deve essere chiaro a tutti che l’unica fonte normativa
possibile per l’istituto dell’apprendistato resta l’articolo 16 della
legge 196/97, come del resto sostenuto unitariamente da Cgil-Cil-Uil
dopo il varo della legge 80/05 e confermato dall’intesa sottoscritta
dalle parti sociali con la Provincia autonoma di Trento nel giugno
scorso;
·
politiche per gli svantaggiati:
oltre quanto già accennato rispetto alla proposta di “contratto di
inclusione”, va sottolineata la condizione nuova e pericolosa in cui ci
si trova dopo l’intervento del legislatore con la legge 80/05,
che ha sottratto alle Regioni la leva delle convenzioni di cui
all’art.13 del D.Lgs.276/03. Convenzione che aveva fino ad oggi permesso
alle stesse regioni (Marche e Toscana) di intervenire efficacemente per
contrastare l’azione di attacco ai diritti contenuta nella legge
nazionale, scontrandosi peraltro con le impugnative del governo. Ora
invece è possibile “offrire” a qualunque lavoratore svantaggiato, sotto
il ricatto della perdita dei benefici previdenziali ed assistenziali, un
lavoro in somministrazione derogando al principio della parità di
trattamento, senza che le Regioni possano avere voce in capitolo. Si
pone qui la necessità di ripensare gli strumenti di contrasto a norme
inaccettabili, da finalizzare, più che all’ennesima contestazione di
ordine costituzionale, allo svuotamento della norma stessa: in tal senso
è importante aver ribadito nella legge emiliano-romagnola la titolarità
esclusiva del Centro per l’impiego per valutare la congruità
dell’offerta lavorativa rispetto alle competenze possedute dal
lavoratore svantaggiato. In questo modo una previsione di legge
nazionale (d. Lgs. 297/02) può essere utilizzata per sterilizzare la
portata di norme successiva. Aldilà del merito specifico, si pone qui un
problema di ordine generale, che riguarda il necessario mix di contrasto
e proposta che deve caratterizzare questo scorcio di legislatura e porre
le basi per una legislazione nuova a tutti i livelli.
·
globalizzazione, territorio e politiche del lavoro:
la sintesi di quanto precede può riassumersi nel fatto che la
globalizzazione ormai impone la concorrenza non solo tra aree
macroregionali (gli USA, l’UE, la Cina, il’subcontinente indiano, il
Medio oriente, l’America latina o l’Africa subsahariana ecc.), ma anche
(e a volte soprattutto) tra aree infra regionali (i distretti):
questo sottopone a grande tensione concetti e norme quali il diritto del
lavoro nati e rafforzatisi in parallelo con lo sviluppo degli stati
nazione dell’800/’900. Di qui l’ambiguità dell’equilibrio realizzato
nell’attuale Titolo V Cost., e conseguentemente la necessità, per la
Cgil e per il movimento sindacale unitariamente, di affermare invece
una politica dei diritti esigibili nazionalmente, delegando invece,
in coerenza con i nuovi processi aggregativi territoriali, ai livelli
regionali, in raccordo con le istanze territoriali diffuse, di
stabilire l’intreccio tra specializzazione territoriale, livello e
finalizzazione degli incentivi al sistema economico, intrecci tra
ammortizzatori sociali fruibili e finanziati nazionalmente e ruolo della
formazione continua. Fine comune non può che essere il ripristino
della forma standard del rapporto di lavoro, identificata nel
rapporto subordinato a tempo indeterminato, cui indirizzare ogni misura,
economica e non, di politica del lavoro a tutti i livelli. Qui si coglie
lo spazio per politiche territoriali attive del lavoro, e qui si coglie
altresì la miopia di una politica della formazione che punta alla
licealizzazione del percorso formativo, senza alcun riguardo per i
sempre più necessari processi di adeguamento/innovazione/aggiornamento
delle conoscenze per l’intera forza lavoro e non solo per le fasce più
specializzate o gerarchicamente sovraordinate. Scommettere su una nuova
politica integrata per la formazione professionale e per l’aggiornamento
permanente delle competenze e delle professionalità è quindi parte di
una più vasta scelta politica di valorizzazione del lavoro stabile e di
qualità (anche in raccordo con strumenti particolari come i fondi
interprofessionali 0,30). Ancora, si pone qui la questione delle
risorse comunitarie, della loro adeguatezza e soprattutto del loro uso
trasparente ed efficiente rispetto a queste finalità: la scadenza
dell’elaborazione dei Documenti Strategici regionali si profila come
grande occasione per una costruzione partecipata degli obiettivi, per
una valutazione attenta delle risorse e una loro finalizzazione efficace
e controllata.
PERCORSI
I temi posti, oltre
alla loro complessità, rimandano ad un ulteriore elemento da affrontare
con attenzione, riguardante i rapporti tra i diversi soggetti
istituzionali e le parti sociali e la necessaria trasparenza degli
stessi.
Infatti, per le
materie analizzate, le competenze sono certamente proprie dei singoli
livelli istituzionali regionali e dei relativi sistemi di concertazione
stabiliti nelle rispettive leggi (oltreché negli Statuti regionali).
Tuttavia, se si vuole evitare la proliferazione incontrollata di sistemi
tra loro non comunicanti, è necessario strutturare permanentemente
anche un ulteriore e distinto livello di confronto, proprio delle
Confederazioni nazionali dei lavoratori, dei Organizzazioni nazionali
datoriali e del Coordinamento delle Regioni. Un livello di confronto
che, naturalmente, non può né deve in alcun modo espropriare le Regioni
(e i livelli confederali regionali) delle proprie prerogative e
titolarità; con la consapevolezza però che se non è possibile un accordo
nazionale tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative e
coordinamento delle regioni, non si può ritenere in qualche modo
governabile un sistema così complesso, basandoci solo su scambi di
opinioni non vincolante.
Quello che si propone
è un livello di interlocuzione stabile tra il coordinamento delle
regioni e le confederazioni nazionali, finalizzato alla definizione
di principi condivisi, stabiliti in specifici protocolli d’intesa e
d’indirizzo, la cui implementazione è propria del confronto, autonomo e
distinto, che ogni Regione svolge con le rispettive rappresentanze
sociali.
Roma, settembre ‘05
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