Commento modifiche dgls 276
CLAUDIO TREVES
Dipartimento
Politiche attive del lavoro CGIL Nazionale
Nella versione originale erano previste
disposizioni tese ad abilitare le strutture territoriali delle
organizzazioni sindacali e datoriali all’intermediazione di
manodopera, che sono scomparse nel testo approvato.
1.
Comma 2:
viene attenuata la tassatività dei principi cui le Regioni
avrebbero dovuto conformarsi nella loro attività amministrativa, e
di cui molte avevano eccepito l’incostituzionalità, a favore di un
invito generico ad operare secondo i principi “desumibili” dalla
legge. Il senso della modifica pare quindi teso ad evitare censure
di incostituzionalità.
2.
Commi 2-3
: si tenta di ovviare al dubbio sull’efficacia delle
autorizzazioni all’intermediazione acquisite in singole Regioni da
operatori privati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.276,
confermandone l’efficacia ma limitandola all’attività verso
imprese la cui sede legale sia nella regione autorizzante (per cui
una società di intermediazione operante in Lombardia non potrà
intermediare a favore della Fiat, anche se le assunzioni
riguardassero l’Alfa Romeo!)
·
Art.3
La modifica riguarda la facoltà, per le imprese
edili, di versare il contributo del 4% anziché a Forma.Temp al
sistema delle casse edili, come previsto dal CCNL di settore e
confermato da una circolare ministeriale del 2000.
·
Art.5
La norma rende ancora più esili le
possibilità di impugnare i contratti di somministrazione,
riconoscendo la costituzione del rapporto presso il committente
nel solo caso di assenza di forma scritta.
·
Art.6 e 9
Articoli aggiunti alla versione
originale, si introducono norme più severe riguardo all’appalto,
ripristinando in sostanza la vecchia norma della legge 1369 che
coinvolgeva in solido sia il committente che l’appaltatore per
tutte le controversie riguardanti i trattamenti retributivi e
previdenziali dei lavoratori in appalti sia d’opere che di
servizi, purché l’azione inizi entro un anno dal termine
dell’appalto. Tale solidarietà piena vale anche in caso di appalto
successivo al trasferimento di ramo d’impresa, superando il
riferimento all’art.1672 del c.c.(vecchio comma 2 dell’articolo 32
del d. Lgs. 276)
Viene altresì previsto che la
costituzione di un rapporto d’appalto in violazione delle norme di
legge riguardanti la natura “imprenditoriale” dell’appaltatore
(possesso di mezzi organizzati e assunzione del rischio d’impresa)
determina la facoltà di richiedere il riconoscimento del rapporto
di lavoro in capo al committente.
·
Art.7
Altra aggiunta rispetto al testo originale, si
introducono norme più garantiste in caso di distacco, che portano
a riconoscere il rapporto costituito con chi utilizza
effettivamente la prestazione del lavoratore.
·
Art.10
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata
viene modificato: anziché fare riferimento a causali definite dai
CCNL, adesso sarà possibile assumere a chiamata anche lavoratori
per “predeterminati periodi della settimana, del mese o
dell’anno”. La modifica sembra marginale ma è rilevantissima, in
quanto rende possibile l’aggiramento delle disposizioni
contrattuali che in nessun caso, salvo un rinnovo di CCNL
(industria alimentari – Confapi), avevano consentito
l’introduzione delle causali dei contratti a chiamata.
Paradossalmente, ciò conferma la giustezza del nostro rilievo alla
risposta ministeriale del 12 luglio u.s. al quesito della Fipe
(Federazione italiana Pubblici Esercizi) circa l’immediata
applicabilità della norma dell’art.37 del d. Lgs.276. La modifica
introdotta comporta i seguenti effetti:
1.
sono chiaramente
illegittimi tutti i contratti stipulati prima della data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; e pertanto la nota
ministeriale è smentita dalla stessa modifica della norma;
2.
più gravemente,
bisognerà attrezzarsi per impugnare i futuri contratti a chiamata
per periodo predeterminati (tipicamente i contratti week end),
basandosi sulla sentenza 210/92 C.Cost più volte da noi citata e
fatta circolare.
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Artt.11 e 12
Si è accolta qui l’osservazione avanzata
unitariamente circa la necessità di calcolare l’importo della
sanzione circa la mancata effettuazione della formazione
nell’apprendistato e nel contratto d’inserimento prendendo a
riferimento il salario del lavoratore qualificato. Vale la pena
aggiungere che in tale modo, lo stesso ministero smentisce la
propria circolare interpretativa del contratto d’inserimento
(luglio 2004) nella parte dove definisce la formazione “eventuale
e non coessenziale” alla correttezza del rapporto!
·
Art.13
Si aggiunge un riferimento al Regolamento
comunitario per la fruizione delle agevolazioni connesse ai
contratti d’inserimento. Vale la pena notare che nel Regolamento
si pongono due vincoli: che si tratti di occupazione aggiuntiva e
che la durata del rapporto sia di almeno 12 mesi. Ciò richiederà
una qualche forma di raccordo con la normativa del “76, che fissa
le durate dei contratti d’inserimento tra 9 e 18 mesi, e su cui fu
sottoscritto lo stesso accordo interconfederale dell’11 febbraio
2004 e rinnovati i CCNL. Ne dovremo parlare unitariamente e con
Confindustria ele altre associazioni.
·
Art.14
Divergendo da quanto convenuto nell’accordo
dell’ottobre 2003 sulla fase transitoria dei contratti di
formazione/lavoro, si limitano le agevolazioni ai rapporti
attivati entro il 31 ottobre 2004 sulla base di progetti
“autorizzati” (e non “presentati”, come previsto
dall’accordo) entro il 24 ottobre 2003, nella misura massima di
16mila unità (abbiamo chiesto più volte spiegazioni, senza che
nessuno sia stato in grado né di spiegare perché 16 mila, e
soprattutto se questa cifra fosse tale da coprire effettivamente
il numero di cfl di cui fosse pendente l’autorizzazione alla data
del 24 ottobre ‘03). La procedura prevista è di chiedere all’Inps
l’autorizzazione ai benefici entro 30 giorni dalla stipula del
contratto, e comunque l’Inps ammette le domande entro il 30
novembre secondo l’ordine progressivo della data di stipula del
contratto fino a raggiungere il tetto dei 16mila. Ovviamente, i 30
giorni per chi fosse già al lavoro decorrono dalla data di entrata
in vigore del decreto.
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Art.15
Il governo introduce qui una novità grave, sulla
cui soppressione ci eravamo unitariamente espressi nella fase di
interlocuzione: si prevede la possibilità di transare sui diritti
derivanti da un rapporto di collaborazione preesistente nel
momento in cui si “riconduce ad un progetto.
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Art. 16-17
Si modifica il rapporto di lavoro accessorio,
intanto elevandone il tetto economico a 5mila Euro l’anno, anziché
3mila; ed in secondo luogo gli importi previsti dal 276 (5,80 euro
di valore del buono, di cui 1 euro di contributo Inps.0,5 Inail e
0,20 aggio per il concessionario) sono tutti cancellati e rinviati
nella loro determinazione ad un futuro decreto ministeriale che
rileverà i valori di mercato.
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Art.18
La certificazione è estesa a tutti i rapporti di
lavoro.
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Art.19
L’apprendistato è possibile anche per lavori di
manovalanza e di produzioni in serie (catene di montaggio)
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Art.20
Si accolgono in legge i positivi risultati
dell’avviso comune delle parti in edilizia (comunicazione di
costituzione del rapporto di lavoro da farsi il giorno prima
dell’inizio della prestazione effettiva, corresponsabilità in
solido delle imprese nel cantiere, ecc.).
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