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Commento modifiche dgls 276

 

CLAUDIO TREVES

Dipartimento Politiche attive del lavoro CGIL Nazionale
 

  •  Art.2

Nella versione originale erano previste disposizioni tese ad abilitare le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali e datoriali all’intermediazione di manodopera, che sono scomparse nel testo approvato.

1.      Comma 2: viene attenuata la tassatività  dei principi cui le Regioni avrebbero dovuto conformarsi nella loro attività amministrativa, e di cui molte avevano eccepito l’incostituzionalità, a favore di un invito generico ad operare secondo i principi “desumibili” dalla legge. Il senso della modifica pare quindi teso ad evitare censure di incostituzionalità.

2.      Commi 2-3 : si tenta di ovviare al dubbio sull’efficacia delle autorizzazioni all’intermediazione acquisite in singole Regioni da operatori privati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.276, confermandone l’efficacia ma limitandola all’attività verso imprese la cui sede legale sia nella regione autorizzante (per cui una società di intermediazione operante in Lombardia non potrà intermediare a favore della Fiat, anche se le assunzioni riguardassero l’Alfa Romeo!)


 

 

·         Art.3

La modifica riguarda la facoltà, per le imprese edili, di versare il contributo del 4% anziché a Forma.Temp al sistema delle casse edili, come previsto dal CCNL di settore e confermato da una circolare ministeriale del 2000.

 

·         Art.5

La norma rende ancora più esili le possibilità di impugnare i contratti di somministrazione, riconoscendo la costituzione del rapporto presso il committente nel solo caso di assenza di forma scritta.

 

·         Art.6 e 9

Articoli aggiunti alla versione originale, si introducono norme più severe riguardo all’appalto, ripristinando in sostanza la vecchia norma della legge 1369 che coinvolgeva in solido sia il committente che l’appaltatore per tutte le controversie riguardanti i trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori in appalti sia d’opere che di servizi, purché l’azione inizi entro un anno dal termine dell’appalto. Tale solidarietà piena vale anche in caso di appalto successivo al trasferimento di ramo d’impresa, superando il riferimento all’art.1672 del c.c.(vecchio comma 2 dell’articolo 32 del d. Lgs. 276)

Viene altresì previsto che la costituzione di un rapporto d’appalto in violazione delle norme di legge riguardanti la natura “imprenditoriale” dell’appaltatore (possesso di mezzi organizzati e assunzione del rischio d’impresa) determina la facoltà di richiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al committente.

 

·         Art.7

Altra aggiunta rispetto al testo originale, si introducono norme più garantiste in caso di distacco, che portano a riconoscere il rapporto costituito con chi utilizza effettivamente la prestazione del lavoratore.

 

·         Art.10

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata viene modificato: anziché fare riferimento a causali definite dai CCNL, adesso sarà possibile assumere a chiamata anche lavoratori per “predeterminati periodi della settimana, del mese o dell’anno”. La modifica sembra marginale ma è rilevantissima, in quanto rende possibile l’aggiramento delle disposizioni contrattuali che in nessun caso, salvo un rinnovo di CCNL (industria alimentari – Confapi),  avevano consentito l’introduzione delle causali dei contratti a chiamata. Paradossalmente, ciò conferma la giustezza del nostro rilievo alla risposta ministeriale del 12 luglio u.s. al quesito della Fipe (Federazione italiana Pubblici Esercizi) circa l’immediata applicabilità della norma dell’art.37 del d. Lgs.276. La modifica introdotta comporta i seguenti effetti:

1.      sono chiaramente illegittimi tutti i contratti stipulati prima della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; e pertanto la nota ministeriale è smentita dalla stessa modifica della norma;

2.      più gravemente, bisognerà attrezzarsi per impugnare i futuri contratti a chiamata per periodo predeterminati (tipicamente i contratti week end), basandosi sulla sentenza 210/92 C.Cost più volte da noi citata e fatta circolare.

·         Artt.11 e 12

Si è accolta qui l’osservazione avanzata unitariamente circa la necessità di calcolare l’importo della sanzione circa la mancata effettuazione della formazione nell’apprendistato e nel contratto d’inserimento prendendo a riferimento il salario del lavoratore qualificato. Vale la pena aggiungere che in tale modo, lo stesso ministero smentisce la propria circolare interpretativa del contratto d’inserimento (luglio 2004) nella parte dove definisce la formazione “eventuale e non coessenziale” alla correttezza del rapporto!

 

·         Art.13

Si aggiunge un riferimento al Regolamento comunitario per la fruizione delle agevolazioni connesse ai contratti d’inserimento. Vale la pena notare che nel Regolamento si pongono due vincoli: che si tratti di occupazione aggiuntiva e che la durata del rapporto sia di almeno 12 mesi. Ciò richiederà una qualche forma di raccordo con la normativa del “76, che fissa le durate dei contratti d’inserimento tra 9 e 18 mesi, e su cui fu sottoscritto lo stesso accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 e rinnovati i CCNL. Ne dovremo parlare unitariamente e con Confindustria ele altre associazioni.

 

·         Art.14

Divergendo da quanto convenuto nell’accordo dell’ottobre 2003 sulla fase transitoria dei contratti di formazione/lavoro, si limitano le agevolazioni ai rapporti attivati entro il 31 ottobre 2004 sulla base di progetti “autorizzati” (e non “presentati”, come previsto dall’accordo) entro il 24 ottobre 2003, nella misura massima di 16mila unità (abbiamo chiesto più volte spiegazioni, senza che nessuno sia stato in grado né di spiegare perché 16 mila, e soprattutto se questa cifra fosse tale da coprire effettivamente il numero di cfl di cui fosse pendente l’autorizzazione alla data del 24 ottobre ‘03). La procedura prevista è di chiedere all’Inps l’autorizzazione ai benefici entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque l’Inps ammette le domande entro il 30 novembre secondo l’ordine progressivo della data di stipula del contratto fino a raggiungere il tetto dei 16mila. Ovviamente, i 30 giorni per chi fosse già al lavoro decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

·         Art.15

Il governo introduce qui una novità grave, sulla cui soppressione ci eravamo unitariamente espressi nella fase di interlocuzione: si prevede la possibilità di transare sui diritti derivanti da un rapporto di collaborazione preesistente nel momento in cui si “riconduce ad un progetto.

 

·         Art. 16-17

Si modifica il rapporto di lavoro accessorio, intanto elevandone il tetto economico a 5mila Euro l’anno, anziché 3mila; ed in secondo luogo gli importi previsti dal 276 (5,80 euro di valore del buono, di cui 1 euro di contributo Inps.0,5 Inail e 0,20 aggio per il concessionario) sono tutti cancellati e rinviati nella loro determinazione ad un futuro decreto ministeriale che rileverà i valori di mercato.

 

·         Art.18

La certificazione è estesa a tutti i rapporti di lavoro.

 

·         Art.19

L’apprendistato è possibile anche per lavori di manovalanza e di produzioni in serie (catene di montaggio)


 

 

·         Art.20

Si accolgono in legge i positivi risultati dell’avviso comune delle parti in edilizia (comunicazione di costituzione del rapporto di lavoro da farsi il giorno prima dell’inizio della prestazione effettiva, corresponsabilità in solido delle imprese nel cantiere, ecc.).