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CGIL MODENA

Ufficio Salute e Sicurezza sul Lavoro

 

P.zza Cittadella, 36

41100 Modena  tel.  059/326.213    fax 059/326.386

e-mail:   dipsasimo@er.cgil.it

 

CONTRATTARE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

NEI LUOGHI DI LAVORO

LINEE GUIDA

                                                

 

                                                       Aprile 2005

 

 

Premessa

 

Non si contrattano  salute e sicurezza sul lavoro, ma  si contratta per la salute e la sicurezza sul lavoro.(I. Gualerzi;   Modena, 12.05.2005)

 

Questo a dire che la tutela della salute e sicurezza sono garantite dalla legislazione vigente.

Al sindacato spetta fare di più; contrattare il meglio laddove la legge si presta a più di un’interpretazione o a più di una soluzione possibile.

 

 Le questioni relative a salute e sicurezza poi devono ridiventare patrimonio di tutta la RSU e non solo del RLS.

 

Spesso,  per non dire sempre,  salute e sicurezza si intrecciano con problematiche che riguardano l’organizzazione del lavoro, i ritmi, i tempi di lavoro e le possibili pause; non è pertanto possibile che i temi della sicurezza sul lavoro rimangano delegati ai tecnici designati all’interno delle RSU (RLS) senza che vengano interiorizzati dall’intero gruppo.

 In queste linee guida per la contrattazione cercheremo, fra le altre cose, di prevedere che alcuni diritti finora riservati per legge solo al RLS, vengano allargati anche all’intera RSU onde evitare i tipici errori che si commettono quando “la mano destra non sa ciò che fa  la mano sinistra”. 

 

Principi generali 

 

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, in merito alla documentazione che deve essere obbligatoriamente consegnata al RLS,  l’azienda fornirà al medesimo anche tutte le informazioni che riguardano le procedure messe in atto dall’azienda per garantire la tutela dell’ambiente esterno. 

 

 

Ruolo e agibilità del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

 

Commento:

 

La figura del Rappresentante dei Lavoratori  alla sicurezza (RLS) è stata introdotta nella legislazione italiana dal D.Lgs 626/94  e non può quindi più essere messa in discussione.

Tuttavia emerge un dato preoccupante relativo allo scarso coinvolgimento del RLS nelle procedure aziendali che riguardano l'analisi dei rischi e la predisposizione di piani di bonifica.

Si ritiene quindi che sarebbe utile esplicitare negli integrativi aziendali alcuni aspetti che sono già previsti nella legge e negli accordi interconfederali, ma che pochi datori di lavoro conoscono.

 

 

Ipotesi di testo dell'integrativo aziendale:

 

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 19  lett. 1 comma b) del D.Lgs. 626/94 e dagli accordi interconfederali, le aziende s’impegnano a garantire quanto segue:

 

-La effettiva  consultazione preventiva  del RLS nelle circostanze  in cui debbano effettuarsi valutazione di rischi inerenti:

 

-l'intera azienda

- uno o più reparti

- uno o più rischi (es. amianto, rumore, ecc, .)

- piani di ristrutturazione  bonifica e/o ampliamento.

- acquisto di  macchinari e/o apparecchiature

- acquisto di DPI.

 

L'avvenuta consultazione dovrà risultare dall'apposito verbale di consultazione (previsto dagli accordi interconfederali ,  in applicazione dell’art. 19 comma1 lettera b) del D.Lgs. 626/94.

Elenco dei principali  accordi interconfederali esistenti:

 

22.06.95 per Confindustria

 05.10.95 per az. Cooperative,

27/10/95 per piccole e medie imprese

22/11/95 per dipendenti  di aziende  artigiane

05/06/1996 per dipendenti del pubbliche amministrazioni

18/11/96 per dipendenti del commercio (Confcommercio)

20/11/96 per dipendenti del commercio (Confesercenti)   

Fax simile di verbale di consultazione  si allega al presente accordo.

 

 

In base a quanto previsto dalla Circolare del Min. Lavoro del 03/10 /2000 n. 68, al RLS  andrà consegnata copia di tutta la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, compresi  gli stessi documenti di valutazione del rischio previsti dal Dd. Ll.gg.ss. 277/91(piombo e rumore)   626/94 e 25/2002 (rischio chimico)

Nel caso in cui si rendesse necessaria una misura strumentale della fonte di nocività (es. misura fonometrica del rumore, misura di inquinanti ambientali, ecc.) il Datore di Lavoro e/o il RSPP ne daranno preventiva comunicazione al RLS affinché questi possa partecipare alle misurazioni.

 

 

Poiché tutte le indagini ambientali con rilevazione di fattori chimici o fisici quali rumore, sostanze chimiche, vibrazioni, ecc. sono effettuate ai fini di valutare l’entità del rischio presente, l’azienda in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 comma 1 lettera b) dovrà consultare preventivamente il RLS per definire  criteri, tempi e modalità con cui effettuare le misurazioni.  Il parere del RLS, dopo che questo si sarà preventivamente raccordato con le RSU,  dovrà essere opportunamente verbalizzato così come previsto dagli accordi interconfederali del 22/06/1995 e segg.

 

L’azienda s’impegna, in aggiunta al corso obbligatorio previsto dalle norme vigenti, a mettere a disposizione del RLS/RSU strumenti didattico/informatici al fine di garantire al medesimo un costante aggiornamento sui temi della sicurezza.

 

 

Sarà istituito un sistema interno di comunicazione che consenta a RLS/RSU di essere informati di tutti gli infortuni avvenuti o di quelli “quasi avvenuti” con chiamata sul luogo dell’infortunio perché possano constatare personalmente quanto accaduto

 

Il RLS sarà altresì informato di tutti i cambi di mansione che avvengono all’interno dello stabilimento.

 

Il monte ore annuo a disposizione del RLS sarà aumentato  del 100%.

 

Durante la riunione periodica, gli RLS potranno avvalersi di propri consulenti sindacali ai quali questi  potranno rivolgersi per consulenza immediata.

 

Alla riunione periodica saranno invitati tutti i membri delle RSU*1

   

*1

(poiché le aziende difficilmente accetteranno di estendere il diritto all’intera RSU, il punto di caduta potrebbe essere quello di invitarli in qualità di auditori.

 

 

 

Formazione/ informazione  dei lavoratori 

 

Commento:

 

Il D.Lgs. 626/94 prevede che i lavoratori debbano ricevere da parte del datore di lavoro una adeguata informazione sui rischi presenti sul proprio posto di lavoro e su come prevenirli ed anche un adeguato addestramento teso a riconoscere i potenziali rischi delle macchine.

 Si chiede pertanto che la formazione debba avvenire in modo da garantire l’efficacia dell’intervento messo in atto.

 

Ipotesi di testo dell'integrativo aziendale: 

 

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 626/94, la formazione dei lavoratori dipendenti degli assunti con altre tipologie previste dalla legge, dovrà avvenire anche con modalità attive (es.  proiezione di materiale audiovisivo, simulazioni, ecc.) in modo da garantire effettiva presa di coscienza del lavoratore dei rischi cui è esposto.

 

Il modulo di formazione predisposto dall’azienda sarà sottoposto preventivamente ad RLS e alla RSU;   il RLS  dopo essersi consultato con la RSU esprimerà il proprio parere mediante il verbale di consultazione previsto per legge (allegato al presente documento).

Il modulo formativo deve tener conto della presenza di lavoratori stranieri i quali dovranno ricevere la formazione nella propria lingua.

 

La ditta tramite il RSPP dovrà accertarsi che la formazione trasmessa sia stata effettivamente recepita e compresa.

 

Il RLS e le RSU potranno partecipare ai momenti formativi per rendersi conto delle modalità con cui vengono svolti.

 

Durante la riunione periodica, il RLS riceverà oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 anche l’elenco del personale che è stato formato e il tipo di formazione che ha ricevuto (assunzione, cambio mansione, formazione periodica, ecc.).

La formazione all’atto dell’assunzione dovrà essere effettuata per quanto riguarda i rischi di tipo infortunistico dal Responsabile alla sicurezza e/o dal caporeparto.

 

L’informazione relativa ai rischi di malattie professionali sarà garantita dal medico competente in occasione della visita preventiva.

 

In aggiunta alle occasioni di formazione/informazione  obbligatorie per legge (all’assunzione e ad ogni cambio di mansione), le parti concordano corsi periodici di formazione per specifiche professionalità che abbiano particolare riguardo ai temi della sicurezza.

 

Verranno riconosciute due ore annue aggiuntive di assemblea sindacale per trattare i temi della sicurezza. Su richiesta delle istanze sindacali, tale riunione vedrà la presenza oltre che delle RSU e RLS anche del medico competente e/o del RSPP. *2

 

*2

occorre fare attenzione a  questo punto perché le aziende tendono a riconoscere NON due ore di assemblea ma due ore di  “INCONTRO”  ove  è l’azienda stessa che decide i temi da affrontare.

Temiamo che durante le due ore che “fingono” di concordare con noi,  in realtà  effettuino  la formazione obbligatoria per legge  senza dare in realtà al sindacato l’opportunità di tenere un’assemblea per parlare dei temi veramente scottanti ma soprattutto dei temi liberamente scelti dal sindacato come si è soliti fare durante le assemblee.

 

 

 

Visite mediche  preventive e periodiche

 

Commento:

 

Si  verifica sempre più spesso che le aziende facciano svolgere  fuori orario di lavoro gli accertamenti  sanitari previsti per legge.

 

In altri casi si verifica invece che sia effettuata in orario di lavoro la prima visita disposta dal medico, qualora però il medico disponga accertamenti ulteriori questi  non vengono conteggiati a carico del datore di lavoro né per quanto riguarda il tempo impiegato ad effettuare la visita né per quanto riguarda il ticket pagato dal  lavoratore

 

Questo contrasta col principio generale già affermato negli anni '50 ma anche dallo stesso D.Lgs. 626/94, che l'idoneità alla mansione del lavoratore deve essere accertata dal datore di lavoro sui cui ricade anche l'onere delle visite  e degli accertamenti strumentali  necessari.

 

Onde contrastare la tendenza dei medici ad inserire nell’elenco delle visite anche esami non obbligatori per legge (es.esami del sangue per  gli impiegati o per tutti i nuovi assunti)  si chiede che in tal caso venga indetta una riunione periodica speciale per discutere l’argomento, con l’indicazione tuttavia di respingere tale ipotesi qualora sia manifestamente indiziaria di una volontà dell’azienda di discriminare eventuali soggetti non graditi per motivi di salute.

 

Ipotesi di testo dell'integrativo aziendale: 

 

Gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa in vigore  o eventualmente disposti dal medico competente saranno da effettuarsi in orario di lavoro e a spese del Datore di Lavoro.

 

Nel caso che le visite vengano effettuate fuori orario di lavoro dovranno  essere  convenzionalmente  riconosciute al lavoratore due ore di permesso retribuito.

 

Andranno considerati a carico del Datore di Lavoro anche eventuali accertamenti suppletivi disposti dal Medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/94 art. 16 comma 3 e volti a stabilire la idoneità alla mansione del lavoratore. 

 

Gli addetti ad attività che implicano movimenti frequenti e ripetuti del sistema mano braccio, saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica con visita mirata, al fine di valutare in modo precoce eventuali disturbi muscoloscheletrici dell’arto superiore. 

 

Gli  addetti a lavori che implichino controllo visivo  (saranno sottoposti ad un controllo visivo (oculistico/oftalmologico)  con la periodicità concordata tra le parti  (RSPP, Medico, RLS).

Ogni modifica del protocollo sanitario dovrà preventivamente essere illustrata e spiegata al RLS/RSU.

L’introduzione di accertamenti sanitari non obbligatori per legge, ma semplicemente consigliati dal medico competente, dovrà avvenire previa indizione di una apposita riunione periodica.

 

 

 

Lavaggio indumenti di lavoro

 

Commento:                  

Il lavaggio degli indumenti che possano imbrattarsi di sostanze chimiche, cancerogene e biologiche non deve essere contrattato perché è già previsto dalle leggi; pertanto va solo rivendicata l’applicazione della legge.                                                             

MINISTERO LAVORO circolare 29 aprile 1999, n. 34

 

 

Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.

 

Considerati alcuni dubbi sorti in merito agli indumenti di lavoro quando sono destinati ad assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul complesso della pertinente legislazione prevenzionistica, ai fini della sua corretta e puntuale applicazione.

 

Gli indumenti di lavoro possono assolvere a varie funzioni:

a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;

b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento della attività lavorativa;

c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.

In tale ultimo caso, tali indumenti rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc.

 

L'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede che il datore di lavoro debba assicurare le condizioni igieniche nonchè l'efficienza dei DPI ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, n. 11139/1998 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate; la scelta ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.

 

In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei rischi connessi con la manipolazione ed il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo; se viceversa, si sceglie un'impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell'efficienza di tali DPI, efficienza che un errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l'impresa stessa abbia requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente imballati, ed evitare rischi di contaminazione esterna.

 

Il datore di lavoro inoltre, dal momento che è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. n), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ad assumere gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate (uso dei DPI) possono causare rischi per la salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini, il lavoratore esterno, deve provvedere alla puntuale informazione della lavanderia esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti contaminati, e sulla loro entità.

 

Ovviamente l'impresa esterna è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e dovrà pertanto provvedere alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione, anche sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro che ha conferito l'incarico della pulizia degli indumenti.

 

Si evidenzia poi, in particolare modo, la disciplina specifica dettata dagli art. 14, comma 2, e 28 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nel caso in cui l'agente contaminante sia il piombo o l'amianto. Il datore di lavoro dovrà provvedere affinchè gli indumenti di protezione siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà essere effettuato in lavanderie appositamente attrezzate, con macchine adibite esclusivamente all'attività specifica; il trasporto dovrà essere effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati.

 

 

Movimentazione manuale di carichi

 

Commento:

 

Nonostante l'avvento del D.Lgs. 626/94, ancora in molte aziende si effettua la movimentazione dei carichi in modo manuale, senza alcun ausilio di mezzi meccanici, come invece sarebbe previsto dalla legge.

Inoltre in molte aziende il rischio da movimentazione carichi non viene correttamente valutato o addirittura per niente valutato.

L'Istituto Nazionale di Salute e Sicurezza occupazionale statunitense (NIOSH)  ha messo a punto un sistema di calcolo che consente di valutare se i pesi maneggiati e/o esposti dai lavoratori possono comportare o meno il rischio di lesioni dorso- lombari.

Questo sistema è stato assunto anche dall' EPM (Unità di ricerca ergonomica della posture e del movimento  di Milano).  L'EPM è un gruppo di  ricercatori specializzati nell'analisi delle patologie a carico dell'apparato osteoscheletrico. Essi hanno recepito il metodo NIOSH come un metodo di calcolo idoneo ed adeguato a valutare eventuali danni derivanti da movimentazione di carichi eccessivi. Riteniamo pertanto sarebbe opportuno richiedere alle aziende che durante la valutazione (obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 626/94) del rischio movimentazione manuale di carichi adottino comunque un metodo scientificamente valido, suggerendo  loro di adottare il metodo NIOSH.per i pesi ed il metodo OCRA per i movimenti ripetitivi.

 

Ipotesi di testo dell'integrativo aziendale:

 

L'azienda nel valutare il rischio di lesioni dorso-lombari adotterà un metodo che sia ufficialmente riconosciuto valido al fine di evidenziare quale sia il PESO LIMITE RACCOMANDATO per ogni lavoratore e per ogni tipo di movimentazione manuale di carichi.

Le parti si danno atto che l’unico metodo ritenuto attendibile per effettuare tale valutazione del rischio da m.m.c.  è il metodo NIOSH   ritenuti  validi per determinare tale limite.

Ad ogni lavoratore la cui mansione preveda attività di m.m.c, verrà comunicato l’indice NIOSH relativo alla  propria postazione.

 Nel valutare il rischio da movimenti ripetitivi l’azienda si impegna ad adottare il metodo OCRA.

 

 

 

Gestione delle emergenze e soccorso agli infortunati

 

Commento:

 

La gestione delle emergenze nelle aziende è spesso deficitaria: mancano le squadre, se qualche membro esce non viene reintegrato ecc. Si punta pertanto a migliorare detta situazione.

 

Ipotesi di testo dell’integrativo aziendale:

 

Il personale designato a far parte delle squadre prevenzione incendi e calamità dovrà essere prontamente sostituito in caso di dimissione.

Dovrà essere garantita la presenza di un almeno un membro della squadra su ognuno dei piani (in caso di edificio a più piani) e in ognuno dei turni ( in caso di lavoro a turni) .

 Dovranno essere previste delle periodiche prove di evacuazione, da effettuarsi nei momenti di maggior presenza di personale.

 In caso di infortunio che in cui non si renda necessario il trasporto in ambulanza, l’infortunato andrà accompagnato al più vicino posto di pronto soccorso da persona autorizzata dalla ditta e con mezzo aziendale.

L’accompagnatore si tratterrà presso la struttura ospedaliera fino al sopraggiungere di un familiare dell’infortunato; nel caso in cui non sia possibile rintracciare i familiari dell’infortunato, l’accompagnatore dovrà trattenersi per accompagnare l’infortunato a domicilio dopo le cure o medicazioni necessarie.

Le ditte predisporranno l’elenco delle persone autorizzate.

 

 

 

Fumo nei luoghi di lavoro

 

Commento: 

 

Esiste una legge che impone il divieto di fumo nei luoghi privati in cui acceda pubblico.

I lavoratori sono considerati pubblico, pertanto la legge si applica anche nei luoghi di lavoro.

La realizzazione di locali per fumatori con appositi aspiratori è per il datore di lavoro facoltativa.

Con l’integrativo se ne richiede la realizzazione.

 

Ipotesi di testo dell'integrativo aziendale:

 

Il datore di lavoro si impegna a realizzare almeno un locale fumatori dotato dei dispositivi di aspirazione previsti per legge.

 


 

Appalti e sicurezza s/L

 

Commento:

 

Nel caso di concessione in appalto di determinati lavori, l’azienda fornirà al proprio RLS la mappa dei rischi  esistenti nella propria realtà produttiva; tale mappa deve essere obbligatoriamente consegnata all’azienda appaltatrice ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs. 626/94.

Nel caso in cui i lavori in appalto comportino possibilità di lavoro in altezza si darà piena attuazione al protocollo Cadute dall’alto siglato nel settembre 2002 tra USL MO e RE, e relative associazioni datoriali e sindacali dei medesimi territori.

La ditta fornirà al RLS tutta la documentazione inerente i rischi propri della ditta appaltatrice e il DVR dei rischi che la propria ditta consegna alla ditta appaltatrice.

 

Ipotesi di testo dell'integrativo aziendale:

 

Il sindacato dovrà attivarsi affinché ogni cantiere delle aziende di facchinaggio sia considerato equiparabile ad una unità produttiva e pertanto possa avere un proprio RLS.

 

Le aziende “madri”  si impegnano ad invitare alla propria riunione periodica il RLS dell’azienda appaltatrice affinché durante la medesima possano essere affrontate problematiche in modo congiunto.

 

Il RLS dell’azienda appaltante e appaltatrice godranno di due ore aggiuntive di permesso retribuito ogni mese finalizzate a scambiarsi reciproche informazioni o a consentire loro di formulare proposte in merito alla prevenzione.

 

Il RLS della ditta appaltante e appaltatrice  avranno rispettivamente il diritto di consultare il documento dei rischi dell’azienda appaltatrice a appaltante al fine di prendere visione dei reciproci rischi.

 

Tutte le procedure interne stabilite dai RSPP delle rispettive ditte e finalizzati a garantire adeguati livelli di salute e sicurezza andranno portati a conoscenza di entrambi i RLS

 



 

Allegato      FAX SIMILE DI VERBALE DI CONSULTAZIONE

 

 

 

VERBALE DI CONSULTAZIONE DEL R.L.S. REDATTO AI SENSI DELL'ART. 19, CO. 1, LETT. B, DEL D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

 

Io sottoscritto ……………., datore di lavoro della Ditta …………, in data …….. ho sottoposto ai R.L.S. in carica, Sigg. ……………….. ai fini della consultazione i seguenti argomenti ………………..:

(indicare le tematiche oggetto di consultazione)

 

 

I R.L.S.nelle persone di ……………………………………, dopo aver attentamente valutato tutte le questioni oggetto della consultazione, esprimono, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 626/94, il seguente parere:

 

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...

 

Data ………….

 

 

Per l'Azienda

Firma R.L.S.

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………………………

 

………………………

 

………………………