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CGIL MODENA
Ufficio Salute e
Sicurezza sul Lavoro
P.zza
Cittadella, 36
41100 Modena tel.
059/326.213 fax 059/326.386
e-mail:
dipsasimo@er.cgil.it
CONTRATTARE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
LINEE GUIDA
Aprile 2005
Premessa
Non si contrattano salute e
sicurezza sul lavoro, ma si contratta per la salute e la
sicurezza sul lavoro.(I. Gualerzi; Modena, 12.05.2005)
Questo a dire che la tutela
della salute e sicurezza sono garantite dalla legislazione
vigente.
Al sindacato spetta fare di
più; contrattare il meglio laddove la legge si presta a più
di un’interpretazione o a più di una soluzione possibile.
Le questioni relative a
salute e sicurezza poi devono ridiventare patrimonio di
tutta la RSU e non solo del RLS.
Spesso, per non dire sempre,
salute e sicurezza si intrecciano con problematiche che
riguardano l’organizzazione del lavoro, i ritmi, i tempi di
lavoro e le possibili pause; non è pertanto possibile che i
temi della sicurezza sul lavoro rimangano delegati ai
tecnici designati all’interno delle RSU (RLS) senza che
vengano interiorizzati dall’intero gruppo.
In queste linee guida per la
contrattazione cercheremo, fra le altre cose, di prevedere
che alcuni diritti finora riservati per legge solo al RLS,
vengano allargati anche all’intera RSU onde evitare i tipici
errori che si commettono quando “la mano destra non sa ciò
che fa la mano sinistra”.
Principi generali
Oltre a
quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, in merito alla
documentazione che deve essere obbligatoriamente consegnata
al RLS, l’azienda fornirà al medesimo anche tutte le
informazioni che riguardano le procedure messe in atto
dall’azienda per garantire la tutela dell’ambiente esterno.
Ruolo
e agibilità del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
Commento:
La figura del Rappresentante
dei Lavoratori alla sicurezza (RLS) è stata introdotta
nella legislazione italiana dal D.Lgs 626/94 e non può
quindi più essere messa in discussione.
Tuttavia emerge un dato
preoccupante relativo allo scarso coinvolgimento del RLS
nelle procedure aziendali che riguardano l'analisi dei
rischi e la predisposizione di piani di bonifica.
Si ritiene quindi che sarebbe
utile esplicitare negli integrativi aziendali alcuni aspetti
che sono già previsti nella legge e negli accordi
interconfederali, ma che pochi datori di lavoro conoscono.
Ipotesi di
testo dell'integrativo aziendale:
Al fine di dare piena
attuazione a quanto previsto dall'art. 19 lett. 1 comma b)
del D.Lgs. 626/94 e dagli accordi interconfederali, le
aziende s’impegnano a garantire quanto segue:
-La
effettiva consultazione preventiva del RLS nelle
circostanze in cui debbano effettuarsi valutazione di
rischi inerenti:
-l'intera azienda
- uno o più reparti
- uno o più rischi (es.
amianto, rumore, ecc, .)
- piani di ristrutturazione
bonifica e/o ampliamento.
- acquisto di macchinari e/o
apparecchiature
- acquisto di DPI.
L'avvenuta consultazione
dovrà risultare dall'apposito verbale di consultazione
(previsto dagli accordi interconfederali , in applicazione
dell’art. 19 comma1 lettera b) del D.Lgs. 626/94.
Elenco dei principali
accordi interconfederali esistenti:
22.06.95 per Confindustria
05.10.95 per az.
Cooperative,
27/10/95 per piccole e medie
imprese
22/11/95 per dipendenti di
aziende artigiane
05/06/1996 per dipendenti del
pubbliche amministrazioni
18/11/96 per dipendenti del
commercio (Confcommercio)
20/11/96 per dipendenti del commercio (Confesercenti)
Fax simile di verbale di consultazione si
allega al presente accordo.
In base a quanto previsto
dalla Circolare del Min. Lavoro del 03/10 /2000 n. 68, al
RLS andrà consegnata copia di tutta la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei rischi, compresi gli
stessi documenti di valutazione del rischio previsti dal Dd.
Ll.gg.ss. 277/91(piombo e rumore) 626/94 e 25/2002
(rischio chimico)
Nel caso in
cui si rendesse necessaria una misura strumentale della
fonte di nocività (es. misura fonometrica del rumore, misura
di inquinanti ambientali, ecc.) il Datore di Lavoro e/o il
RSPP ne daranno preventiva comunicazione al RLS affinché
questi possa partecipare alle misurazioni.
Poiché tutte le
indagini ambientali con rilevazione di fattori chimici o
fisici quali rumore, sostanze chimiche, vibrazioni, ecc.
sono effettuate ai fini di valutare l’entità del rischio
presente, l’azienda in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 19 comma 1 lettera b) dovrà consultare
preventivamente il RLS per definire criteri, tempi e
modalità con cui effettuare le misurazioni. Il parere del
RLS, dopo che questo si sarà
preventivamente
raccordato con le RSU,
dovrà essere
opportunamente verbalizzato così come previsto dagli accordi
interconfederali del 22/06/1995 e segg.
L’azienda s’impegna,
in aggiunta al corso obbligatorio previsto dalle norme
vigenti, a mettere a disposizione del RLS/RSU
strumenti didattico/informatici al fine di garantire al
medesimo un costante aggiornamento sui temi della sicurezza.
Sarà istituito un sistema
interno di comunicazione che consenta a RLS/RSU di essere
informati di tutti gli infortuni avvenuti o di quelli “quasi
avvenuti” con chiamata sul luogo dell’infortunio perché
possano constatare personalmente quanto accaduto
Il RLS sarà altresì
informato di tutti i cambi di mansione che avvengono
all’interno dello stabilimento.
Il monte ore annuo a
disposizione del RLS sarà aumentato del 100%.
Durante la riunione
periodica, gli RLS potranno avvalersi di propri consulenti
sindacali ai quali questi potranno rivolgersi per
consulenza immediata.
Alla riunione periodica saranno invitati tutti i membri
delle RSU*1
*1
(poiché le aziende difficilmente accetteranno
di estendere il diritto all’intera RSU, il punto di caduta
potrebbe essere quello di invitarli in qualità di auditori.
Formazione/
informazione dei lavoratori
Commento:
Il D.Lgs. 626/94 prevede che i
lavoratori debbano ricevere da parte del datore di lavoro
una adeguata informazione sui rischi presenti sul proprio
posto di lavoro e su come prevenirli ed anche un adeguato
addestramento teso a riconoscere i potenziali rischi delle
macchine.
Si chiede pertanto che la
formazione debba avvenire in modo da garantire l’efficacia
dell’intervento messo in atto.
Ipotesi di
testo dell'integrativo aziendale:
Ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 626/94, la formazione dei lavoratori dipendenti degli
assunti con altre tipologie previste dalla legge, dovrà
avvenire anche con modalità attive (es. proiezione di
materiale audiovisivo, simulazioni, ecc.) in modo da
garantire effettiva presa di coscienza del lavoratore dei
rischi cui è esposto.
Il modulo di formazione
predisposto dall’azienda sarà sottoposto preventivamente ad
RLS e alla RSU;
il
RLS dopo essersi consultato con la RSU
esprimerà il proprio parere mediante
il verbale di consultazione previsto per legge (allegato al
presente documento).
Il modulo formativo deve
tener conto della presenza di lavoratori stranieri i quali
dovranno ricevere la formazione nella propria lingua.
La ditta tramite il RSPP
dovrà accertarsi che la formazione trasmessa sia stata
effettivamente recepita e compresa.
Il RLS
e le RSU
potranno partecipare ai momenti formativi per rendersi conto
delle modalità con cui vengono svolti.
Durante la riunione
periodica, il RLS riceverà oltre a quanto previsto dal D.Lgs.
626/94 anche l’elenco del personale che è stato formato e il
tipo di formazione che ha ricevuto (assunzione, cambio
mansione, formazione periodica, ecc.).
La formazione
all’atto dell’assunzione dovrà essere effettuata per quanto
riguarda i rischi di tipo infortunistico dal Responsabile
alla sicurezza e/o dal caporeparto.
L’informazione relativa ai
rischi di malattie professionali sarà garantita dal medico
competente in occasione della visita preventiva.
In aggiunta alle occasioni di
formazione/informazione obbligatorie per legge
(all’assunzione e ad ogni cambio di mansione), le parti
concordano corsi periodici di formazione per specifiche
professionalità che abbiano particolare riguardo ai temi
della sicurezza.
Verranno riconosciute
due ore annue aggiuntive di
assemblea sindacale per
trattare i temi della sicurezza. Su richiesta delle istanze
sindacali, tale riunione vedrà la presenza oltre che delle
RSU
e RLS anche del medico competente e/o del RSPP.
*2
*2
occorre fare attenzione a questo punto
perché le aziende tendono a riconoscere NON due ore di
assemblea ma due ore di “INCONTRO” ove è l’azienda stessa
che decide i temi da affrontare.
Temiamo che
durante le due ore che “fingono” di concordare con noi, in
realtà effettuino la formazione obbligatoria per legge
senza dare in realtà al sindacato
l’opportunità di tenere un’assemblea per parlare dei temi
veramente scottanti ma soprattutto dei temi liberamente
scelti dal sindacato come si è soliti fare durante le
assemblee.
Commento:
Si verifica sempre più spesso
che le aziende facciano svolgere fuori orario di lavoro gli
accertamenti sanitari previsti per legge.
In altri casi si verifica
invece che sia effettuata in orario di lavoro la prima
visita disposta dal medico, qualora però il medico disponga
accertamenti ulteriori questi non vengono conteggiati a
carico del datore di lavoro né per quanto riguarda il tempo
impiegato ad effettuare la visita né per quanto riguarda il
ticket pagato dal lavoratore
Questo contrasta col principio
generale già affermato negli anni '50 ma anche dallo stesso
D.Lgs. 626/94, che l'idoneità alla mansione del lavoratore
deve essere accertata dal datore di lavoro sui cui ricade
anche l'onere delle visite e degli accertamenti
strumentali necessari.
Onde contrastare la tendenza
dei medici ad inserire nell’elenco delle visite anche esami
non obbligatori per legge (es.esami del sangue per gli
impiegati o per tutti i nuovi assunti) si chiede che in tal
caso venga indetta una riunione periodica speciale per
discutere l’argomento, con l’indicazione tuttavia di
respingere tale ipotesi qualora sia manifestamente
indiziaria di una volontà dell’azienda di discriminare
eventuali soggetti non graditi per motivi di salute.
Ipotesi di
testo dell'integrativo aziendale:
Gli accertamenti sanitari previsti dalla
normativa in vigore o eventualmente disposti dal medico
competente saranno da effettuarsi in orario di lavoro e a
spese del Datore di Lavoro.
Nel caso che le visite
vengano effettuate fuori orario di lavoro dovranno essere
convenzionalmente riconosciute al lavoratore due ore di
permesso retribuito.
Andranno considerati a carico del Datore di
Lavoro anche eventuali accertamenti suppletivi disposti dal
Medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/94 art. 16 comma 3
e volti a stabilire la idoneità alla mansione del lavoratore.
Gli addetti ad attività che
implicano movimenti frequenti e ripetuti del sistema mano
braccio, saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria
periodica con visita mirata, al fine di valutare in modo
precoce eventuali disturbi muscoloscheletrici dell’arto
superiore.
Gli addetti a lavori che
implichino controllo visivo (saranno sottoposti ad un
controllo visivo (oculistico/oftalmologico) con la
periodicità concordata tra le parti (RSPP, Medico, RLS).
Ogni modifica del protocollo sanitario dovrà
preventivamente essere illustrata e spiegata al RLS/RSU.
L’introduzione di accertamenti sanitari non
obbligatori per legge, ma semplicemente consigliati dal
medico competente, dovrà avvenire previa indizione di una
apposita riunione periodica.
Lavaggio indumenti
di lavoro
Commento:
Il lavaggio degli indumenti che possano
imbrattarsi di sostanze chimiche, cancerogene e biologiche
non deve essere contrattato perché è già previsto dalle
leggi; pertanto va solo rivendicata l’applicazione della
legge.
MINISTERO LAVORO circolare 29 aprile 1999, n.
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Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.
Considerati alcuni dubbi sorti in merito agli
indumenti di lavoro quando sono destinati ad assolvere ad
una funzione di protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione
sul complesso della pertinente legislazione prevenzionistica,
ai fini della sua corretta e puntuale applicazione.
Gli indumenti di lavoro possono assolvere a
varie funzioni:
a) elemento distintivo di appartenenza
aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
b) mera preservazione degli abiti civili
dalla ordinaria usura connessa all'espletamento della
attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la
sicurezza.
In tale ultimo caso, tali indumenti rientrano
tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione
di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione
individuale (DPI) gli indumenti fluorescenti che segnalano
la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli
di protezione contro il caldo od il freddo,
gli indumenti per evitare il contatto con
sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici,
ecc.
L'articolo 43, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede che il datore
di lavoro debba assicurare le condizioni igieniche nonchè
l'efficienza dei DPI ossia il mantenimento nel tempo delle
loro caratteristiche specifiche
quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi
al riguardo la sentenza della Corte di cassazione, Sezione
lavoro, n. 11139/1998 del 9 luglio 1998).
Ciò
vale ovviamente anche per gli indumenti di
lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi
personali di protezione. A tale scopo è necessario che il
datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone
altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata
sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad
imprese esterne specializzate;
la scelta ricade sotto la responsabilità del datore di
lavoro.
In via generale, qualora gli indumenti sono o
possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o
biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia
all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà tenere
conto dei rischi connessi con la manipolazione ed il
trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori
addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di
protezione adottate nel processo lavorativo; se viceversa,
si sceglie un'impresa esterna, il datore di lavoro, come già
ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e
dell'efficienza di tali DPI, efficienza che un errata
pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente
assicurarsi che l'impresa stessa abbia requisiti tecnici
professionali sufficienti allo scopo e curare che tali
indumenti vengano consegnati opportunamente imballati, ed
evitare rischi di contaminazione esterna.
Il datore di lavoro inoltre, dal momento che
è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. n), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ad assumere
gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate (uso dei DPI) possono causare rischi per
la salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini,
il lavoratore esterno, deve provvedere alla puntuale
informazione della lavanderia esterna sulla natura dei
rischi connessi alla manipolazione degli indumenti
contaminati, e sulla loro entità.
Ovviamente l'impresa esterna è responsabile
della sicurezza dei propri dipendenti e dovrà pertanto
provvedere alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti
misure di prevenzione e protezione, anche sulla base delle
informazioni fornite dal datore di lavoro che ha conferito
l'incarico della pulizia degli indumenti.
Si evidenzia poi, in particolare modo, la
disciplina specifica dettata dagli art. 14, comma 2, e 28
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nel caso in
cui l'agente contaminante sia il piombo o l'amianto. Il
datore di lavoro dovrà provvedere affinchè gli indumenti di
protezione siano riposti in luogo separato da quello
destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà essere
effettuato in lavanderie appositamente attrezzate, con
macchine adibite esclusivamente all'attività specifica; il
trasporto dovrà essere effettuato in imballaggi chiusi,
opportunamente etichettati.
Movimentazione
manuale di carichi
Commento:
Nonostante l'avvento del D.Lgs.
626/94, ancora in molte aziende si effettua la
movimentazione dei carichi in modo manuale, senza alcun
ausilio di mezzi meccanici, come invece sarebbe previsto
dalla legge.
Inoltre in molte aziende il
rischio da movimentazione carichi non viene correttamente
valutato o addirittura per niente valutato.
L'Istituto Nazionale di Salute
e Sicurezza occupazionale statunitense (NIOSH) ha messo a
punto un sistema di calcolo che consente di valutare se i
pesi maneggiati e/o esposti dai lavoratori possono
comportare o meno il rischio di lesioni dorso- lombari.
Questo sistema è stato assunto anche dall'
EPM (Unità di ricerca ergonomica della posture e del
movimento di Milano). L'EPM è un gruppo di ricercatori
specializzati nell'analisi delle patologie a carico
dell'apparato osteoscheletrico. Essi hanno recepito il
metodo NIOSH come un metodo di calcolo idoneo ed adeguato a
valutare eventuali danni derivanti da movimentazione di
carichi eccessivi. Riteniamo pertanto sarebbe opportuno
richiedere alle aziende che durante la valutazione
(obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 626/94) del rischio
movimentazione manuale di carichi adottino comunque un
metodo scientificamente valido, suggerendo loro di adottare
il metodo NIOSH.per
i pesi ed il metodo OCRA per i movimenti ripetitivi.
Ipotesi di
testo dell'integrativo aziendale:
L'azienda nel valutare il
rischio di lesioni dorso-lombari adotterà un metodo che sia
ufficialmente riconosciuto valido al fine di evidenziare
quale sia il PESO LIMITE RACCOMANDATO per ogni lavoratore e
per ogni tipo di movimentazione manuale di carichi.
Le parti si danno atto che
l’unico metodo ritenuto attendibile per effettuare tale
valutazione del rischio da m.m.c. è il metodo NIOSH
ritenuti validi per determinare tale limite.
Ad ogni lavoratore la cui
mansione preveda attività di m.m.c, verrà comunicato
l’indice NIOSH relativo alla propria postazione.
Nel
valutare il rischio da movimenti ripetitivi l’azienda si
impegna ad adottare il metodo OCRA.
Gestione delle
emergenze e soccorso agli infortunati
Commento:
La gestione delle emergenze
nelle aziende è spesso deficitaria: mancano le squadre, se
qualche membro esce non viene reintegrato ecc. Si punta
pertanto a migliorare detta situazione.
Ipotesi
di testo dell’integrativo aziendale:
Il personale designato a far
parte delle squadre prevenzione incendi e calamità dovrà
essere prontamente sostituito in caso di dimissione.
Dovrà essere garantita la
presenza di un almeno un membro della squadra su ognuno dei
piani (in caso di edificio a più piani) e in ognuno dei
turni ( in caso di lavoro a turni) .
Dovranno essere previste
delle periodiche prove di evacuazione, da effettuarsi nei
momenti di maggior presenza di personale.
In caso di infortunio che in
cui non si renda necessario il trasporto in ambulanza,
l’infortunato andrà accompagnato al più vicino posto di
pronto soccorso da persona autorizzata dalla ditta e con
mezzo aziendale.
L’accompagnatore si tratterrà
presso la struttura ospedaliera fino al sopraggiungere di un
familiare dell’infortunato; nel caso in cui non sia
possibile rintracciare i familiari dell’infortunato,
l’accompagnatore dovrà trattenersi per accompagnare
l’infortunato a domicilio dopo le cure o medicazioni
necessarie.
Le ditte predisporranno
l’elenco delle persone autorizzate.
Fumo nei luoghi di
lavoro
Commento:
Esiste una legge che impone il
divieto di fumo nei luoghi privati in cui acceda pubblico.
I lavoratori sono considerati
pubblico, pertanto la legge si applica anche nei luoghi di
lavoro.
La realizzazione di locali per
fumatori con appositi aspiratori è per il datore di lavoro
facoltativa.
Con l’integrativo se ne
richiede la realizzazione.
Ipotesi di
testo dell'integrativo aziendale:
Il datore di lavoro si
impegna a realizzare almeno un locale fumatori dotato dei
dispositivi di aspirazione previsti per legge.
Appalti e sicurezza
s/L
Commento:
Nel caso di concessione in appalto di
determinati lavori, l’azienda fornirà al proprio RLS la
mappa dei rischi esistenti nella propria realtà produttiva;
tale mappa deve essere obbligatoriamente consegnata
all’azienda appaltatrice ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs.
626/94.
Nel caso in cui i lavori in appalto
comportino possibilità di lavoro in altezza si darà piena
attuazione al protocollo Cadute dall’alto siglato nel
settembre 2002 tra USL MO e RE, e relative associazioni
datoriali e sindacali dei medesimi territori.
La ditta fornirà al RLS tutta la
documentazione inerente i rischi propri della ditta
appaltatrice e il DVR dei rischi che la propria ditta
consegna alla ditta appaltatrice.
Ipotesi di
testo dell'integrativo aziendale:
Il sindacato
dovrà attivarsi affinché ogni cantiere delle aziende di
facchinaggio sia considerato equiparabile ad una unità
produttiva e pertanto possa avere un proprio RLS.
Le aziende
“madri” si impegnano ad invitare alla propria riunione
periodica il RLS dell’azienda appaltatrice affinché durante
la medesima possano essere affrontate problematiche in modo
congiunto.
Il RLS
dell’azienda appaltante e appaltatrice godranno di due ore
aggiuntive di permesso retribuito ogni mese finalizzate a
scambiarsi reciproche informazioni o a consentire loro di
formulare proposte in merito alla prevenzione.
Il RLS della
ditta appaltante e appaltatrice avranno rispettivamente il
diritto di consultare il documento dei rischi dell’azienda
appaltatrice a appaltante al fine di prendere visione dei
reciproci rischi.
Tutte le
procedure interne stabilite dai RSPP delle rispettive ditte
e finalizzati a garantire adeguati livelli di salute e
sicurezza andranno portati a conoscenza di entrambi i RLS
Allegato
FAX SIMILE DI VERBALE DI CONSULTAZIONE
VERBALE
DI CONSULTAZIONE DEL R.L.S. REDATTO AI SENSI DELL'ART. 19,
CO. 1, LETT. B, DEL D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
Io
sottoscritto ……………., datore di lavoro della Ditta …………, in
data …….. ho sottoposto ai R.L.S. in carica, Sigg. ………………..
ai fini della consultazione i seguenti argomenti ………………..:
(indicare
le tematiche oggetto di consultazione)
I
R.L.S.nelle persone di ……………………………………, dopo aver
attentamente valutato tutte le questioni oggetto della
consultazione, esprimono, ai sensi dell'art. 19, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 626/94, il seguente parere:
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...
Data ………….
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Per l'Azienda |
Firma R.L.S. |
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……………………… |
……………………… |
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……………………… |
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……………………… |
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