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Procedure di fusione delle categorie Filcem e Flc


Per la costituzione di queste categorie si impongono alcune decisioni congressuali specifiche che devono inserirsi
nell’iter congressuale ordinario.


1. I comitati direttivi delle categorie interessate al processo di fusione convocano in sede congiunta i congressi
di scioglimento delle stesse, e il direttivo della federazione di 2° livello convoca il congresso costitutivo.


2. Nelle assemblee congressuali di base deve essere previsto e votato un dispositivo (deliberato dal direttivo nazionale
di categoria in sede di convocazione dei congressi) che dia mandato, ai delegati eletti all’istanza superiore
di categoria, di sciogliere la categoria esistente e contestualmente formare la nuova federazione.


3. A partire dalle assemblee congressuali di base deve essere presentato e votato (a maggioranza semplice), e
in seguito nelle istanze congressuali di categoria, il nuovo statuto della nuova federazione. In carenza del
nuovo statuto, qualora si determinasse un vuoto congressuale, le regole sono determinate dagli accordi di
fusioni sanciti negli organi direttivi della federazione di 2° livello, e da quelle esistenti negli statuti di provenienza,
in quanto compatibili.


4. Nelle istanze congressuali della categoria a ogni livello, il congresso di fusione deve essere preceduto dai congressi
di scioglimento delle categorie esistenti, con le modalità di cui al precedente punto 2.
Tali decisioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto di ciascun
sindacato.


5. A seguito dell’avvenuto scioglimento delle federazioni di categoria preesistenti, si dà corso al congresso di
fusione, che rappresenta a tutti gli effetti la nuova fase congressuale costitutiva.


6. Qualora a livello territoriale e/o regionale non fosse presente, per una delle categorie interessate ai processi
di accorpamento, l’istanza congressuale, ovviamente quella categoria non procederebbe a quel livello ad alcun
scioglimento e procederebbe semplicemente e direttamente sul percorso di unificazione.


7. Approvata la fusione fra categorie interessate, con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto
al voto (la platea è costituita in questo caso dalla somma dei delegati delle categorie di provenienza,
eletti sulla base di un unico rapporto iscritti-delegati deliberato dal direttivo Flc e Filcem in sede di convocazione
di congresso costitutivo) il congresso deve dare esplicito mandato, con l’approvazione di una delega,
alla legale rappresentanza della categoria per la stipula dell’atto di fusione alla presenza del notaio, tale
atto è pubblico e soggetto a registrazione a cura del notaio stesso.


8. Per quanto attiene gli adempimenti d’ordine amministrativo burocratico, verrà fornito a tutte le strutture
interessate un testo sulle procedure da seguire.
Tale testo sarà fornito anche a tutte le commissioni di garanzia congressuali