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REGOLAMENTO CONGRESSUALE
Capitolo I° 1. Documenti Congressuali. 1.1. Il Comitato Direttivo nazionale delibera la convocazione del XV Congresso della CGIL e approva il seguente Regolamento che ha valore sia per il XV congresso sia per i congressi straordinari (vedi art. 16 dello Statuto) delle strutture che si dovessero tenere tra il XV e il XVI Congresso, fatte salve le eventuali modifiche statutarie approvate dal XV Congresso. 1.2. Nel caso di Congressi straordinari, le norme generali di questo Regolamento si adattano e si applicano al livello corrispondente. 1.3. Il C.D. viene convocato in due sessioni distinte: nella prima licenzia il o i documenti congressuali – presentati da almeno 5 componenti del Comitato direttivo stesso (cioè il 3% dell’attuale platea del Direttivo) – nel loro impianto generale anche a tesi, con le modifiche determinate nel corso dei suoi lavori. 1.4. I testi varati dal C.D. nella sua prima riunione sono immediatamente portati a conoscenza dell’organizzazione con gli strumenti della comunicazione elettronica. 1.5. Entro 14 giorni dalla data del licenziamento da parte del CD nazionale della CGILdel/i Documenti congressuali, e comunque entro le ore 24 del 1/8/2005 possono essere presentate tesi alternative, e/o documenti globalmente alternativi, e/o emendamenti nazionali nel caso di documenti non a tesi, sottoscritti da: 1.5.1. il 3% (pari a 5) dei componenti il Comitato direttivo della Cgil nazionale; 1.5.2. 400 componenti organismi dirigenti di Cdlt/Cdlm, CGIL Regionali, Federazioni e Sindacati Nazionali appartenenti ad almeno 5 strutture diverse e a tre regioni; 1.5.3. Organismi dirigenti di categoria regionale e/o comprensoriale – appartenenti ad almeno tre regioni; a categorie diverse tra comprensorio e regione; rappresentativi di almeno il 3% degli iscritti – che li abbiano approvati con la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto. 1.5.4. Comitati degli iscritti, lega dello Spi, appartenenti ad almeno tre regioni; a categorie diverse tra comprensorio e regione; rappresentativi di almeno il 3% degli iscritti che li abbiano approvati con la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto; 1.5.5. da 75.000 iscritti che risultino tali al 31 maggio 2005. (per eventuali congressi straordinari l’ iscrizione è riferita a 90 giorni prima della data in cui il C.D. ha indetto il congresso). 1.6. Le tesi presentate in alternativa, e/o gli emendamenti nazionali fanno riferimento esclusivamente al documento che si intende sostenere, con le stesse modalità del punto precedente 1.7. All’atto della sottoscrizione dei documenti o delle tesi alternative, o degli emendamenti nazionali, ogni firmatario deve indicare i dati concernenti l’iscrizione alla CGIL: nome e cognome, categoria, luogo di lavoro, territorio, numero della tessera, eventuale appartenenza ad organismi dirigenti. 1.8. I testi definiti con le procedure di cui al punto 1.5. del capitolo 1°, verificata la regolarità della loro presentazione da parte della Presidenza del CD sono presentati alla seconda sessione del Comitato Direttivo. 1.9. Nel caso venga proposta una tesi o un emendamento nazionale, il primo firmatario del documento al quale essa si riferisce, esprime parere di accoglimento o in termini sostitutivi delle tesi già presentate o di alternativa ad esse, oppure di rigetto. In caso di mancato accoglimento i presentatori della stessa, che abbiano ricevuto esplicita delega a decidere all'unanimità (minimo cinque persone), possono trasformarlo in un documento globalmente alternativo. 1.10. Scaduto il periodo di 14 giorni il CD viene riconvocato in seconda sessione per il varo definitivo del documento/i comprensivo/i di eventuali tesi alternative come da punto 1.9., o emendamenti, con la sottoscrizione da parte dei componenti il comitato direttivo stesso di quelli definiti nell’organismo dirigente, e l’elezione della Commissione nazionale di garanzia. Capitolo II° 2. Carattere ed emendabilita' dei documenti congressuali. 2.1. Tutti i documenti nazionali comprensivi di eventuali tesi alternative o emendamenti licenziati nella seconda sessione del CD assumono il carattere di documenti congressuali nazionali. Essi sono gli unici che verranno presentati, discussi e votati nei congressi di base e nelle Leghe Spi. 2.2. A tutti i documenti congressuali nazionali, viene riconosciuta pari dignità e cioè: 2.2.1. Diritto ad essere stampati in una unica pubblicazione, che verrà diffusa capillarmente e, comunque, in modo adeguato a far svolgere i congressi con la dovuta informazione; 2.2.2. Diritto ad essere illustrati con pari dignità, alle assemblee congressuali di base. I documenti nazionali comprese eventuali tesi alternative saranno illustrate in tutte le assemblee da parte dei firmatari o da iscritti da essi delegati previa informazione alla Commissione di garanzia del livello congressuale competente. A tal fine, le strutture garantiranno le necessarie agibilità. Qualora ci fossero più documenti e si verificasse l'impossibilità di garantire la presenza di tutti i presentatori dei documenti nazionali o delle tesi alternative o degli emendamenti nazionali, chi presenzierà all'assemblea leggerà un documento predisposto dai sostenitori dei documenti o delle tesi o emendamenti nazionali dei quali sia assente il presentatore. In questo caso lo spazio assegnato ad ogni relatore deve garantire la pari dignità nella presentazione degli stessi. L'illustrazione dei documenti e delle tesi non può' superare il 30% del tempo totale di assemblea. 2.3. E' facoltà dell'assemblea congressuale di base e di tutti i livelli congressuali di presentare emendamenti ai documenti congressuali nazionali di riferimento e alle tesi alternative o emendamenti nazionali, e di votarli separatamente e successivamente, a voto palese, dai documenti stessi. Se tali emendamenti superano il 25% dei consensi, passano all'istanza congressuale superiore assumendo il carattere di "proposta di modifica”. 2.4. Con tale meccanismo, di istanza congressuale in istanza congressuale, le proposte di emendamento ai documenti congressuali e alle tesi nazionali possono giungere fino al Congresso confederale nazionale. 2.5. Nel caso di scioglimento e accorpamento di categoria devono ovviamente essere contemplate nelle procedure e nelle votazioni gli atti e i documenti relativi a questo specifico percorso organizzativo, l’illustrazione compiuta di tutti questi adempimenti sarà allegata al presente regolamento, e dovrà essere portata a conoscenza delle strutture interessate di quelle confederali di riferimento e delle Commissioni di Garanzia. Capitolo III° 3. Commissione di Garanzia Congressuale 3.1. Il CD al termine dei lavori della seconda sessione, elegge la Commissione Nazionale di garanzia per il Congresso. 3.2. La composizione della Commissione di garanzia congressuale dovrà assicurare il pluralismo dell’organizzazione e la presenza di tutte le posizioni che si sono manifestate nella presentazione dei documenti congressuali e delle eventuali tesi alternative. 3.3. La Commissione di garanzia congressuale al momento del suo insediamento elegge un Presidente che ha il compito di coordinarne i lavori di norma il numero dei componenti e dispari. 3.4. La Commissione di garanzia congressuale oltre che a livello nazionale, sarà costituita a livello delle CdLT, delle aree metropolitane e delle CGIL regionali da parte dei rispettivi CD. 3.5. Compito di tali Commissioni, ai rispettivi livelli, è quello di sovrintendere e coordinare, in rapporto con le rispettive segreterie, le diverse fasi dell’iter congressuale, i calendari, il numero di assemblee ecc.; di assicurare il rispetto delle garanzie democratiche previste dallo Statuto e dal presente Regolamento; di dirimere controversie e rispondere a eventuali contenziosi e reclami che possano sorgere durante la fase congressuale, entro cinque giorni dal ricorso e, comunque, non oltre la data di inizio del congresso delle istanze successive. Qualora i tempi non fossero rispettati l’iter congressuale non si arresterà, e l’esito del ricorso verrà valutato nell’istanza successiva 3.6. La Commissione nazionale di garanzia congressuale predisporrà i verbali tipo da adottare nei Congressi delle varie strutture. 3.7. Le Commissioni di garanzia congressuale assumono le proprie decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo. 3.8. In caso di ricorso alla Commissione di garanzia di prima istanza (CdLT o CdLM), qualora vi fosse una decisione negativa, la parte soccombente può inoltrare istanza di ricorso alla Commissione regionale di garanzia congressuale. 3.9. In caso di conferma del parere negativo, ulteriore ricorso può essere inoltrato a livello della Commissione nazionale di garanzia congressuale da uno o più componenti la Commissione di garanzia regionale, o da parte di chi ha inoltrato il primo ricorso. 3.10. La Commissione di Garanzia Nazionale esprimerà un parere definitivo. 3.11. Le richieste riguardanti l’ interpretazione autentica del Regolamento congressuale, sono avanzate direttamente alla Commissione nazionale di garanzia congressuale. Capitolo IV° 4. Articolazione dell'attività congressuale 4.1. Con il varo definitivo dei o del documento congressuale comprensivo di eventuali tesi da parte del CD nazionale, si impongono una serie di adempimenti per l'avvio della campagna congressuale,quali: 4.1.1. la stampa dei documenti e la loro diffusione; 4.1.2. Le riunioni degli organismi dirigenti ai vari livelli congressuali che assumono il o i documenti nazionali senza votarli. E’ data facoltà ad uno o più componenti di tali organismi di dichiarare l’adesione ai documenti congressuali nazionali, e/o alle eventuali tesi alternative. 4.2. Le riunioni degli organismi dirigenti stabiliscono inoltre le modalità concrete di svolgimento del Congresso di loro competenza e il rapporto iscritti-delegati. 4.3. Il calendario congressuale dovrà rispettare la seguente scansione: 4.3.1. le assemblee congressuali di base saranno convocate dal giorno 10.10.2005 e dovranno terminare entro il 10.12.2005; 4.3.2. i congressi delle categorie territoriali, delle camere del lavoro territoriali, delle camere del lavoro metropolitane e delle categorie regionali dovranno terminare entro il 24.01.2006; 4.3.3. i congressi delle CGIL Regionali potranno essere convocati dal giorno 25.01.2006 e dovranno concludersi entro il 04.02.2006; 4.3.4. i congressi delle Categorie Nazionali potranno essere convocati dal 06.02.2006 e dovranno concludersi entro il 16.02.2006; 4.3.5. il congresso della CGIL Nazionale sarà convocato dal 01.03.2006 al 04.03.2006; 4.4. Il calendario congressuale sopracitato è da considerare vincolante. Un diverso comportamento da parte di una singola struttura non può determinare un blocco o un rinvio della campagna congressuale. 4.5. I Segretari generali delle Camere del Lavoro e delle Categorie territoriali sono responsabili della avvenuta elezione nei congressi di base dei Comitati degli iscritti e delle leghe dei pensionati sulla base di quanto previsto dalla delibera del direttivo della CGIL Nazionale del 7 Luglio 1999 n°7.
Capitolo V° 5. Le assemblee di base 5.1. Le assemblee congressuali di base dovranno essere convocate dalle rispettive segreterie con l’ articolazione e i tempi che garantiscano quanto previsto al punto 2.2 del Capitolo 2° e comunicate alle competenti Commissioni di garanzia congressuale che ne sovraintendono il rispetto anche chiedendo alla Segreteria competente di rivedere il calendario. 5.2. Le segreterie di categoria dovranno depositare presso alla Commissione di garanzia congressuale territoriale, congiuntamente alla comunicazione del calendario di articolazione delle assemblee, gli elenchi aggiornati degli iscritti certificati dalle CdLT, ripartiti per ogni luogo di lavoro o territorio nel quale si articoleranno i congressi di base e delle Leghe Spi. 5.3. Le assemblee saranno convocate con calendari quindicinali che dovranno essere resi pubblici in un apposito albo sito presso i locali della Commissione di garanzia congressuale; eventuali cambiamenti di data di assemblee già programmate debbono essere comunicate alla Commissione di garanzia, almeno 48 ore prima della nuova data prevista; essa provvederà a darne comunicazione tramite l’apposito albo. 5.4. Nella definizione del calendario delle assemblee congressuali, al fine di assicurare la più’ ampia partecipazione degli iscritti e dei lavoratori, bisogna tenere conto dei turni di lavoro e degli orari. 5.5. Cio’ significa programmare la convocazione delle assemblee con un congruo anticipo rispetto alla data del loro svolgimento. 5.6. La realizzazione della piu’ ampia partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori all’attività congressuale richiede anche la ricerca di intese con CISL e UIL affinché’ le assemblee precongressuali e congressuali possano essere svolte durante le ore retribuite previste dai contratti e dalle leggi, con possibilità di effettuare le assemblee alla fine dell’orario di lavoro, così da poter allungare il tempo delle stesse. 5.7. Va compiuto il massimo sforzo al fine di garantire l’effettuazione delle assemblee congressuali in tutti i posti di lavoro, nelle leghe territoriali di categoria e nelle Leghe SPI . 5.8. Per le piccole e piccolissime aziende e per i lavoratori di aziende artigiane, le assemblee congressuali si svolgeranno a livello territoriale di categoria. 5.9. Nelle assemblee congressuali potranno prendere la parola tutti i lavoratori, siano essi iscritti o meno alla Cgil, di quella assemblea congressuale o che vengano proposti come delegati al congresso della CdL; il diritto di voto è riservato solo agli iscritti alla CGIL, l’iscrizione deve corrispondere ai criteri dettati dall’art. 3 dello Statuto. 5.10. Alla conclusione del dibattito le assemblee di base procederanno, secondo le norme statutarie e regolamentari, alla votazione dei Documenti congressuali, secondo l’ ordine previsto al successivo capitolo: “Procedure e ordine di votazione da adottare sia nelle assemblee di base, che nei congressi”. 5.11. L’assemblea congressuale di base, tramite il suo Presidente e, con l’apposita Commissione Elettorale definisce, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento: 5.11.1. la lista dei candidati per l’elezione dei delegati, nel rispetto del rapporto iscritti/delegati (1:x), (1:y), previsto per le istanze congressuali orizzontali e verticali; 5.11.2. la lista dei candidati per l’elezione del Comitato degli iscritti, della Lega SPI. 5.12. Tutte le liste di candidati devono formarsi sulla base della norma vincolante antidiscriminatoria e, anche con il metodo dello scorrimento della lista, per garantire l’effettiva applicazione della norma stessa. Le liste dovranno inoltre tener conto dei pluralismi programmatici, della composizione professionale del luogo di lavoro e della platea di pensionati, nonché valorizzare la presenza dei giovani e dei migranti. La presidenza dell’assemblea congressuale e la Commissione elettorale opereranno per assicurare anche un equilibrato rapporto tra la composizione tra le liste dei delegati e l’esito delle votazioni sui documenti e sulle eventuali tesi alternative. Nel caso di documenti alternativi le liste saranno ovviamente rappresentative e proporzionate al voto ottenuto dai rispettivi documenti. Capitolo VI° 6. Procedure e ordine di votazione dei documenti congressuali da adottare nelle assemblee di base. 6.1. Alla conclusione del dibattito generale nelle assemblee di base si procedera’ alla fase di votazione dei documenti congressuali nazionali con il seguente ordine: 6.2. Il documento o gli eventuali documenti congressuali nazionali alternativi comprese le relative tesi; 6.3. le tesi con stesure alternative presenti nei documenti nazionali, gli eventuali emendamenti nazionali a questa votazione partecipa chi ha votato il documento di riferimento; 6.4. gli emendamenti scaturiti dal dibattito nelle assemblee congressuali; che saranno votati, in presenza di documenti alternativi, dai sostenitori dei singoli documenti, tesi, emendamenti nazionali. 6.5. Le eventuali proposte di modifica dello Statuto delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di categoria e delle Cgil regionali, secondo quanto previsto al capitolo successivo. 6.6. gli ordini del giorno non attinenti alle materie trattati dai documenti nazionali. Capitolo VII° 7. Congressi delle strutture 7.1. Congressi territoriali di categoria e dello SPI 7.1.1. In ogni CDLT dovranno essere svolti i Congressi delle federazioni e dei sindacati territoriali delle categorie presenti e dello SPI. 7.1.2. Essi saranno costituiti dai delegati eletti nelle assemblee congressuali di base. 7.1.3. Al termine del dibattito i delegati voteranno gli emendamenti di cui al punto 2.3. del capitolo 2 del presente Regolamento ed eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore e territoriali - predisposti dall'istanza stessa o da istanze superiori orizzontali e/o verticali. 7.1.4. I delegati eleggeranno inoltre: 7.1.4.1. i delegati al Congresso della Federazione regionale di categoria, (se prevista congressualmente. In caso contrario elegge i delegati al congresso nazionale di categoria e dello Spi e tutti quelli della Cgil regionale assegnati alla categoria) in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della federazione regionale stessa; 7.1.4.2. i delegati al Congresso della CdLT, in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della CdLT; 7.1.4.3. l'organismo dirigente della Federazione comprensoriale, il Collegio dei Sindaci (art. 19 dello Statuto). 7.1.5. In presenza di strutture di categoria comprensoriali che non siano istanza congressuale, i congressi di base di quella categoria elegeranno tutti i delegati loro spettanti al congresso della loro CDLT e dell’ istanza congressuale di categoria regionale di riferimento. 7.1.6. Nel caso la categoria nazionale presentasse alla discussione congressuale una proposta di modifica del proprio statuto, tesa a superare l’ istanza congressuale della categoria territoriale, il congresso non procederà alla elezione degli organismi dirigenti
7.2. Il Congresso della CdLT e delle Aree Metropolitane. 7.2.1. In ogni territorio così come definito dal Comitato direttivo della CGIL Regionale, dovranno essere tenuti i congressi delle Camere del Lavoro Territoriali e delle aree Metropolitane. 7.2.2. Essi saranno costituiti dai delegati eletti nelle assemblee di base e dai delegati eletti nei congressi comprensoriali di categoria, in proporzioni paritetiche (50%‑50%) secondo il rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della CdLT e delle aree Metropolitane. 7.2.3. Al termine del dibattito i delegati voteranno gli emendamenti di cui al punto 2.3. del capitolo 2 del presente Regolamento ed eventuali documenti attinenti alle sole politiche territoriali - predisposti dalla istanza stessa o dalla Cgil regionale. Voteranno, inoltre, le eventuali proposte di modifica allo Statuto regionale. 7.2.4. I delegati inoltre eleggeranno: 7.2.4.1. I delegati al Congresso della CGIL regionale in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della CGIL regionale; 7.2.4.2. l'organismo dirigente della CdLT, il Collegio dei Sindaci (art. 19 dello Statuto).
7.3. Congresso di Categoria Regionale 7.3.1. La platea congressuale è costituita dai delegati eletti nei congressi comprensoriali di categoria o dello Spi. 7.3.2. Al termine del dibattito i delegati voteranno gli emendamenti di cui al punto 2.3. del capitolo 2 del presente Regolamento ed eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore e territoriali - predisposti dall'istanza stessa o dall'istanza superiore orizzontale e/o verticale, votando , inoltre, le eventuali proposte di modifica allo Statuto nazionale, di categoria o dello Spi. 7.3.3. I delegati alle assemblee congressuali regionali eleggeranno: 7.3.3.1. I delegati al Congresso della CGIL regionale, in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della CGIL regionale; 7.3.3.2. I delegati al Congresso nazionale di categoria, in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della categoria nazionale; 7.3.3.3. l’organismo dirigente della categoria regionale, il Collegio dei Sindaci (art. 19 dello Statuto). 7.3.4. Nel caso la categoria nazionale presentasse alla discussione congressuale una proposta di modifica dello statuto, tesa a superare o modificare l’ istanza congressuale della categoria regionale, il congresso non procederà alla elezione degli organismi dirigenti.
7.4. Il Congresso della CGIL Regionale 7.4.1. Il congresso della CGIL regionale è composto per il 50% dai delegati provenienti dai congressi delle CdLT e per il 50% da quelli provenienti dai congressi delle federazioni regionali di categoria secondo il rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della CGIL regionale. 7.4.2. Al termine del dibattito i delegati voteranno gli emendamenti di cui al punto 2.3. del capitolo 2 del presente regolamento ed eventuali documenti attinenti alle sole politiche territoriali predisposti dalla istanza stessa, nonché le eventuali proposte di modifiche statutarie. 7.4.3. I delegati inoltre eleggeranno: 7.4.3.1. i delegati al congresso della CGIL, in un rapporto iscritti/delegati di 1/9.000 o frazione di 9.000 non inferiore a 4.500. Il Congresso indipendentemente dal numero degli iscritti, eleggerà comunque un minimo di due delegati per il Congresso nazionale della CGIL. 7.4.3.2. l'organismo dirigente della CGIL regionale, il Collegio dei Sindaci (art. 19 dello Statuto), il Comitato di Garanzia (art. 21 e 27 dello Statuto), il Collegio di Verifica (art. 28 dello Statuto). 7.4.4. Il Comitato Direttivo della Cgil Regionale nella sua riunione di predisposizione delle procedure congressuali dovrà confermare o modificare con le modalità definite dall’ art. 9 dello statuto della CGIL, l’ organizzazione territoriale delle proprie camere del lavoro superando le situazioni di comprensori che comprendano parte di territori provinciali diversi e favorendo l’ accorpamento su base provinciale delle Cdlt preesistenti; nonché assumere decisioni coerenti con il riassetto istituzionale del territorio di competenza, ricercando la migliore funzionalità organizzativa. Assunta la decisione, nelle istanze interessate si procederà alla fase congressuale sulla base della nuova dimensione organizzativa. In caso di tempi tecnici di attuazione oggettivamente non corrispondenti alla scadenza congressuale, per gli organismi dirigenti confederali e di categoria che dovranno essere eletti, saranno adottati criteri omogenei e coerenti con quelli che presiedono la formazione degli organismi dirigenti della struttura con la quale si accorperanno nei tempi certi e vincolanti decisi dai comitati direttivi delle CGIL regionali di riferimento.
7.5. Il Congresso della Federazione Nazionale o Sindacato Nazionale di Categoria e dello Spi. 7.5.1. Il Congresso della Federazione nazionale di categoria e dello SPI è composto dai delegati eletti nei congressi regionali. 7.5.2. Al termine del dibattito i delegati voteranno gli emendamenti di cui al punto 2.3. del capitolo 2 del presente Regolamento ed eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore predisposti dalla istanza stessa, nonché eventuali proposte di modifica statutaria. 7.5.3. I delegati inoltre eleggeranno: 7.5.3.1. i delegati al congresso della CGIL. Ogni Congresso nazionale di categoria eleggerà almeno due delegati per il Congresso nazionale della CGIL; 7.5.3.2. l'organismo dirigente della categoria, il Collegio dei Sindaci (art. 19 dello Statuto), il Collegio di Verifica (art. 28 dello Statuto).
7.6. Il Congresso della CGIL Nazionale 7.6.1. Il Congresso della CGIL è composto per il 50% dai delegati provenienti dai congressi delle CGIL regionali e per il 50% dai delegati provenienti dai congressi delle federazioni nazionali di categoria, nel rapporto iscritti/delegati di 1/9.000 o frazione di 9.000 non inferiore a 4.500. 7.6.2. Il congresso nazionale della CGIL sarà quindi composto da circa 1244 delegati. 7.6.3. Al Congresso nazionale della CGIL si emendano i Testi congressuali nazionali e si sottopongono al voto. 7.6.4. Il Documento congressuale nel suo impianto generale anche a tesi, che ottiene la maggioranza dei voti rappresenta la posizione della CGIL. 7.6.5. Il Congresso approva lo Statuto della CGIL, se sottoposto a modifica. 7.6.6. Elegge il Comitato Direttivo della CGIL nazionale, il Collegio dei Sindaci (art. 19 dello Statuto), il Comitato di Garanzia Nazionale (art. 21 dello Statuto), i Comitati di Garanzia interregionali (art. 27 dello Statuto), il Collegio Statutario (art. 22 dello Statuto).
7.7. Procedure per la partecipazione ai congressi delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti a NIDIL. 7.7.1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti a Nidil parteciperanno in ciascuna CDLT/CDLM alla propria assemblea congressuale di base; 7.7.2. Utilizzeranno tutte le procedure previste dal presente regolamento sia per la votazione dei documenti congressuali che per l’ elezione dei delegati ai congressi della CGIL territoriale.
7.8. Procedure per le assemblee congressuali dei disoccupati. 7.8.1. Le lavoratrici e i lavoratori disoccupati parteciperanno in ciascuna CDLT/CDLM alla propria assemblea congressuale di base; 7.8.2. Utilizzeranno tutte le procedure previste dal presente regolamento sia per la votazione dei documenti congressuali che per l’ elezione dei delegati ai congressi della CGIL territoriale. Capitolo VIII° 8. Modalita' di voto dei Documenti Congressuali 8.1. Tutti i Documenti congressuali comprese le tesi unitarie o alternative, compresi gli emendamenti nazionali sostitutivi di singoli capitoli, devono essere sottoposti al voto nelle assemblee di base. 8.2. Al termine dei congressi di base saranno registrati analiticamente i risultati delle votazioni sui testi licenziati dal CD nazionale. La presidenza del congresso li trasmetterà tempestivamente alla Commissione di garanzia territorialmente competente. Il riepilogo dei verbali dei congressi territoriali sarà trasmesso alla Commissione Regionale di riferimento e alla Commissione Nazionale che provvederanno' ad informare la presidenza dei rispettivi congressi. 8.3. In tutti i congressi, a cominciare da quelli di base, possono essere presentate e votate proposte emendative ai documenti e tesi varate dal C.D. 8.4. Ai livelli superiori dei congressi di base, saranno discusse, esaminate e votate le proposte emendative ai documenti e tesi nazionali che: 8.4.1. Siano state approvate al Congresso dell'istanza di livello inferiore; 8.4.2. Non siano state approvate, ma che comunque abbiano riscontrato almeno il 25% dei voti favorevoli; 8.4.3. Nuove proposte presentate in sede congressuale,purche' sottoscritte da almeno il 3% dei delegati del congresso interessato e secondo i tempi approvati all'inizio del congresso, su proposta della presidenza; 8.4.4. Nuove proposte elaborate nelle commissioni incaricate di lavorare sui documenti. 8.5. Ai congressi possono essere presentati ordini del giorno purché non facciano riferimento a temi già trattati nei documenti congressuali; su di essi, l'apposita Commissione Politica esprimerà il proprio parere di ammissibilità e poi, se del caso, di merito. 8.6. L'ordine del giorno è sottoposto al voto del Congresso solo nel caso che la Commissione esprima parere contrario. In caso di parere favorevole della Commissione è considerato approvato e ne viene data comunicazione al Congresso. 8.7. Ai Congressi possono essere votati documenti specifici presentati dalle istanze previste dal presente regolamento. Capitolo IX° 9. Criteri e modalita' per l'elezione dei delegati e dei CD 9.1. Le modalità di votazione dei delegati sono disciplinate dallo Statuto e dal presente Regolamento. 9.2. Il voto sui documenti congressuali anche a tesi, e/o gli emendamenti nazionali, in ogni assemblea di base è obbligatorio. 9.3. Nel caso di presentazione di liste alternative a sostegno di tutti i documenti è automatico il voto segreto che diventa, altresì, esaustivo del voto sui documenti. Analoga prassi si segue anche nel caso in cui un solo documento non abbia una lista collegata. Il voto palese è possibile se i presentatori dei documenti presenti all'assemblea lo propongano alla stessa. 9.4. Nel caso di presentazione di liste sostenute dal 3% della platea complessiva di riferimento, al fine di garantire la trasparenza del dibattito politico e il rapporto tra lo stesso e la scelta dei delegati, occorre, da parte dei presentatori della lista, dichiarare il collegamento a uno dei documenti congressuali, nel caso di documenti tra loro alternativi. 9.5. Nei Congressi di base qualora siano presenti documenti alternativi le liste per l'elezione dei delegati devono essere maggiorate per permettere l'eventuale recupero dei resti. 9.6. Le assemblee congressuali delle istanze diverse da quella di base, su proposta della commissione elettorale e nell'ambito delle norme staturarie e regolamentari, indicano la modalità del voto, di norma palese, per l'elezione dei delegati, al fine di rispettare il risultato congressuale delle assemblee di base. 9.7. Nelle elezioni dei delegati nelle istanze congressuali diverse da quelle di base, le liste devono prevedere la maggiorazione per eventuali sostituzioni, in caso di impedimento, richieste da colui che viene sostituito. 9.8. Nei Congressi di base delle realtà aziendali o di enti con significativa presenza di lavoro a turni, se si vota a voto segreto, al fine di consentire una maggiore partecipazione al voto, si formula l' indicazione di tenere aperto il seggio elettorale ad ogni cambio turno. Questo voto è esaustivo anche del voto sui documenti congressuali nazionali e le tesi alternative. 9.9. Nel caso di adozione del voto segreto, in strutture lavorative con distribuzione di orario particolarmente complessa, previo parere nella commissione di garanzia congressuale territoriale che verifica l’ effettiva condizione di organizzazione del lavoro e il rispetto di quanto previsto dal successivo punto 9.11, i seggi elettorali saranno aperti per il tempo indispensabile per garantire agli iscritti la massima partecipazione al voto, e comunque entro un tempo massimo definito dalla Commissione di Garanzia competente. 9.10. Per i congressi delle leghe, laddove si ritenesse necessario, va prevista, previa intesa nella commissione di garanzia congressuale territoriale, la possibilità di effettuare assemblee precongressuali decentrate. In questo caso il congresso dello SPI può essere un congresso di iscritti o di delegati eletti nelle assemblee decentate di lega. Nel caso di adozione del voto segreto nelle assemblee di lega dei pensionati, i seggi resteranno aperti con modalità e tempi che garantiscano la massima partecipazione al voto, e comunque entro un termine massimo definito dalla Commissione di Garanzia competente. 9.11. Nella composizione dei seggi va garantita la presenza del pluralismo congressuale. 9.12. Nella predisposizione delle liste per l' elezione dei delegati, è vincolante che la loro composizione avvenga sulla base della norma antidiscriminatoria e, anche con il metodo dello scorrimento della lista per garantire l’ effettiva applicazione della norma stessa. Le liste dovranno inoltre tener conto dei di pluralismi programmatici, della composizione professionale del luogo di lavoro e della platea dei pensionati nonché valorizzare la presenza dei giovani e dei migranti. 9.13. La votazione delle tesi alternative e degli emendamenti nazionali (in caso di documenti non a tesi) non comporta alcun automatico riferimento alle liste dei delegati. Sarà la presidenza dell’assemblea congressuale e la Commissione elettorale, che opereranno per assicurare anche un equilibrato rapporto tra la composizione dele liste dei delegati e l’esito delle votazione sui documenti e sulle eventuali tesi alternative. 9.14. In caso di parità nel voto sono eletti entrambi i candidati. 9.15. Nel caso di documenti complessivamente alternativi, la somma dei risultati del livello congressuale di base con l’elezione dei delegati che sostengono i diversi testi determina le percentuali tra gli stessi. Tali percentuali saranno adottate in ciascuna istanza a livello superiore. Il rispetto della proporzionalità così ottenuta, è assicurato attraverso l’attribuzione a livello territoriale di categoria e confederale, dei delegati mancanti rispetto al totale derivante dalle percentuali ottenute dal voto sui documenti. I delegati dovranno essere individuati tra i migliori esclusi delle rispettive liste presentati nelle assemblee di base della stessa categoria che, all’uopo, dovranno essere indicati a questo titolo. 9.16. I verbali dei congressi saranno trasmessi alle Commissioni di Garanzia congressuale. Le Commissioni di Garanzia avranno il compito di vigilare sui criteri riassunti nel punto 9.15. Nei verbali sarà computato il numero dei voti sui documenti, tesi o emendamenti nazionali, tali risultati saranno trasmessi alle strutture ed alle Commissioni di Garanzie dei vari livelli 9.17. In tutti i congressi, sia confederali che di categoria, la presenza dei lavoratori in produzione e dei pensionati non funzionari, non può essere inferiore al 50%. Analoga percentuale deve essere garantita almeno nella formazione degli organismi delle categorie comprensoriali e delle Camere del lavoro. 9.18. Le modalità di votazione dei comitati direttivi sono disciplinate dallo statuto e dal presente regolamento e avvengono a voto segreto. La presenza dello Spi negli organismi dirigenti confederali non può superare il 25% dei componenti l'organismo stesso applicando la norma approvata dal direttivo nazionale della cgil il 30 marzo 1995. Capitolo X° 10. Svolgimento assemblee congressuali e congressi 10.1. In apertura delle assemblee congressuali e di tutti i congressi si dovrà procedere alla elezione del Presidente e della Presidenza, che guiderà i lavori e ne garantirà il regolare svolgimento. 10.2. La Presidenza è tenuta a compilare il verbale. 10.3. Su proposta del Presidente e/o della Presidenza, a secondo delle dimensioni dell’assemblea congressuale, il Congresso dovrà eleggere: 10.3.1. la Commissione verifica poteri; 10.3.2. la Commissione Politica; 10.3.3. la Commissione elettorale. Capitolo XI° 11. Disposizioni finali 11.1. Ferma restando l’ applicazione della delibera del Comitato Direttivo della CGIL del 6-7 Luglio 1999 n° 6 ai punti 6.3.1 – 6.3.2 – 6.3.3, in considerazione della particolarità della fase congressuale, i dirigenti che arrivassero al compimento dei mandati dopo la data del 20 Luglio 2005, rimangono in carica fino alla data di effettuazione del congresso del livello per il quale è prevista la loro decadenza. 11.2. Il rispetto del presente Regolamento è affidato alle Commissioni di garanzia congressuale ai vari livelli. Nel caso di rilevata violazione di norme dello stesso, la Commissione competente può invalidare il Congresso e prevederne la riconvocazione. Alla Commissione nazionale di garanzia congressuale eletta dal Comitato Direttivo Nazionale come previsto ad Cap I° punto 1.10, è attribuita, in via esclusiva, la potestà di interpretazione delle norme del presente Regolamento.
Il presente Regolamento è stato approvato dal CD nazionale della CGIL convocato il 18.07.2005 all’unanimità. DOCUMENTO DI INTENTI TRA LA SEGRETERIA NAZIONALE DELLA CGIL E LA SEGRETERIA NAZIONALE DELLO SPI ALLEGATO AL REGOLAMENTO CONGRESSUALE
Nel pieno rispetto dell’ eguaglianza di tutti gli iscritti nel concorrere alla formazione delle decisioni e, contemporaneamente, al fine di garantire una piena raffigurazione delle complessità della Confederazione, lo SPI si impegna ad operare una importante solidarietà nella elezione dei delegati alle istanze congressuali confederali. Tale solidarietà avverrà eleggendo delegati provenienti da realtà diverse da quelle di riferimento dello SPI, nella misura pari alla metà della propria rappresentanza, anche nel caso di elezione dei delegati a voto segreto. L’ indicazione delle proposte nominative da sottoporre al voto nei congressi SPI ai vari livelli, è affidata alla segreteria confederale di riferimento. d’ intesa con i rappresentanti dei documenti nazionali di riferimento, se fra loro alternativi di quel livello. I criteri con cui le proposte nominative sono formalizzate devono corrispondere a priorità politiche generali di solidarietà e di rappresentanza quali ad esempio: migranti, lavoro precario e giovani, alte professionalità, ricercatori e quadri, lavoratori delle piccole imprese dell’Artigianato, disoccupati e portatori di handicap. L’ indicazione delle proposte nominative sarà rispettosa dei voti individualmente espressi sui documenti congressuali nazionali alternativi, nei congressi di base di quel livello congressuale confederale I congressi delle categorie ai vari livelli determineranno d’intesa con la segreteria confederale di riferimento rose di candidate/i che consentiranno di concorrere alla composizione della lista di proposte da sottoporre al voto dei congressi SPI. I congressi di categoria dello SPI, al fine della attuazione del documento di intenti, dovranno essere collocati per ultimi nella effettuazione dei congressi di categoria di ciascun livello.
PROCEDURE DI FUSIONE DELLE CATEGORIE FILCEM E FLC
Per la costituzione di queste categorie si impongono alcune decisioni congressuali specifiche che devono inserirsi nell’iter congressuale ordinario.
Tali decisioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto di ciascun sindacato.
Tale testo sarà fornito anche a tutte le commissioni di garanzia congressuali DOCUMENTO D’ INTENTI SOTTOSCRITTO DAI DODICI SEGRETARI CONFEDERALI
1. Con l’avvio del XV Congresso inizia una fase nuova e diversa nella vita democratica della CGIL; ci sono oggi le condizioni politiche per superare la modalità dell’articolazione democratica, iniziata al XII Congresso, basata sull’alternatività delle mozioni congressuali. 2. Tale percorso, assai importante per la vita della Confederazione, va affrontato e governato con grande senso di responsabilità, garantendo innanzitutto che venga vissuto da tutte e da tutti come uno straordinario momento di unità e di protagonismo di ognuno. 3. Questa fase vivrà in tutto il perforso congressuale, sarà sancita nei Congressi di ogni istanza e avrà il suo compimento alla conclusione del Congresso nazionale. 4. Per questo occorre che le platee congressuali ela stessa definizione dei gruppi dirigenti – Comitati direttivi e Segreterie – in occasione dei singoli congressi, sia assolutamente rispettosa delle proporzioni di rappresentanza definiti al precedente Congresso e del percorso verso la costruzione di una nuova unità deciso dell’area programmatica Lavoro e Società, compresa la conferma, in questa fase, dell’esercizio del diritto di proposta e la continuità di esistenza come area programmatica, successivamente al Congresso nazionale, secondo le delibere regolamentari della Cgil. 5. La maggioranza espressa del XIV Congresso si assume, perciò, la responsabilità di grantire che nelle fasi congressali che precedono il Congresso nazionale viva pienamente lo stesso diritto di proposta esercitato finora da Lavoro e Società. 6. Con la conclusione di tutti gli atti relativai al XV Congresso si sanzionerà la piena unità programmatica della Confederazione e verrà meno, perchiò, la ragione del mantenimento del diritto di proposta. Pertanto, alla selezione dei gruppi dirigenti, compreso l’incarico di Segretario Generale ai vari livelli, parteciperanno anche le compagne e i compagni di Lavoro e Società, in quanto, a pieno titolo componenti della nuova maggioranza congressuale. 7. Le compagne e i compagni firmatari di questo documento si rendono garanti della piena realizzazione dell’insieme di questo processo politco e impegnao, allo stesso fine, in particolare, le compagne e i compagni dei Centri regolatori.
Roma, 27 giugno 2005
Guglielmo Epifani Gian Paolo Patta Paola Agnello Modica Carla Cantone Titti Di Salvo Fulvio Fammoni Mauro Guzzonato Marigia Maulucci Paolo Nerozzi Achille Passoni Morena Piccinini Nicoletta Rocchi
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