IN COSA CONSISTE LA MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE

Come noto, l’articolo 2087 del codice civile prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
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