SE L’INFORTUNIO AVVIENE A UN LAVORATORE DI UN’IMPRESA SUBAPPALTATRICE

L’art. 97 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 è l’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione.
E’ l’articolo con il quale il legislatore ha posto a carico dell’impresa affidataria e nei confronti delle ditte subappaltatrici tutti quegli obblighi di verifica e di controllo che sono stati posti a carico del committente nei suo confronti. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, recita infatti il comma 1 di tale articolo, deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento ed è stato così modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009 che ebbe a sostituire l’espressione “vigila sulla sicurezza dei lavori affidati…” con quella appunto, più pregnante e impegnativa, di “verifica le condizioni di sicurezza…”.
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