SULL’INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) rappresentano l’ultima barriera tra il lavoratore e rischi residui non eliminabili con il ricorso a misure tecniche, progettuali, organizzative e procedurali.
Essi sono disciplinati in via generale dagli artt. 74 e seguenti del d.lgs. 81/2008 (d’ora in poi TUSL), mentre l’Allegato VIII fornisce “indicazioni di carattere generale relative a protezioni speciali” (ad es. l’elenco dei rischi da cui protegge il DPI e la menzione dei rischi aggiuntivi che si accompagnano all’utilizzo del medesimo).
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