SULLA GIUSTA INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI INTERFERENZA

La nozione di interferenza tra impresa appaltante e appaltatrice, ha ribadito la Corte di Cassazione in questa sentenza in commento non può ridursi alle sole circostanze che riguardino “contatti rischiosi” tra il personale delle imprese ma, contrariamente a quanto in molti credono, deve necessariamente ricomprendere anche tutte quelle attività preventive poste in essere nella fase antecedente ai contatti rischiosi stessi e riferirsi necessariamente alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.
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