LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI E LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE

Per la morte di un lavoratore dipendente di una azienda a seguito di un infortunio occorsogli per essere caduto in un pozzetto nel quale è poi annegato la Corte di Cassazione, in questa sentenza della IV Sezione penale, ha individuata la responsabilità per omicidio colposo oltre che del datore di lavoro, anche della società di appartenenza in applicazione del D. Lgs. n. 8/6/2001 n. 231 avendo la stessa scelto deliberatamente di risparmiare sull’impiego di personale e su un’adeguata formazione del lavoratore deceduto. All’impresa, oltre alla mancata previsione di misure specifiche volte ad impedire infortuni, era stato imputato anche di avere sì previsto, nel documento di valutazione dei rischi aziendali, il pericolo di caduta posto alla base dell’evento accaduto ma solo in termini generici facendo, con tali omissioni, conseguire alla società un duplice vantaggio economico a scapito della vittima.
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