LA RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI UNA SOCIETÀ PER INFORTUNI

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha sostenuto la suprema Corte di Cassazione in questa sentenza, la previsione dell’art. 299 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. In merito a quest’ultima affermazione la suprema Corte ha citato come precedente la sentenza la n. 2157 della IV Sezione penale del 19/01/2022, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Sulla figura del datore di lavoro e sul principio di effettività” nella quale la stessa Corte, in assenza di delega di poteri, aveva riconosciuto la qualifica di datore di lavoro al presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, nonostante nell’azienda si occupasse della prevenzione un altro componente del consiglio di amministrazione.
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