LA RESPONSABILITÀ PER INFORTUNIO IN AMBIENTE CONFINATO

Riguarda questa sentenza della Corte di Cassazione l’infortunio accaduto a un lavoratore durante la sua attività in un “ ambiente confinato” e deceduto per mancanza d’aria dopo essere caduto da una altezza superiore a due metri; lo stesso è risultato sprovvisto di maschera antigas e cintura di sicurezza, benché espressamente previste dalle disposizioni di legge e dal piano operativo di sicurezza (POS), e di non essere stato formato né sottoposto a verifica di idoneità alla mansione specifica. Responsabile dell’accaduto è stato ritenuto il capocantiere che è stato condannato nei due primi gradi di giudizio. L’imputato ha ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna invocando l’applicazione del principio di effettività di cui all’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 e sostenendo altresì che al momento dell’infortunio si era dovuto allontanare momentaneamente dal luogo dell’accaduto per motivi di lavoro e che comunque al momento dell’infortunio era presente un capo squadra da lui ritenuto vice preposto di fatto.
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