LA RESPONSABILITÀ PER UN INFORTUNIO DURANTE UN “LAVORO SOTTOQUOTA”

Leggendo questa sentenza della Corte di Cassazione è tornato alla mente dello scrivente un approfondimento dal titolo “Gli obblighi per il rischio di caduta nei lavori in quota e sottoquota” dallo stesso elaborato nel 2017 nel quale aveva avuto modo di mettere in evidenza che il rischio di caduta dall’alto sussistesse non solo nei lavori in quota, definiti questi ultimi secondo quanto indicato nell’articolo 107 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, quelli durante i quali i lavoratori possono essere esposti al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile, ma anche nei lavori svolti sotto tale quota che lo scrivente ama chiamare “lavori sottoquota” quale quello svolto nel caso dell’infortunio in esame accaduto a un lavoratore che si trovava su di un trabattello con il pianale posto a un metro e mezzo circa dal suolo.
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