L’ATTIVITÀ DI INDAGINE PRELIMINARE E QUELLA ISPETTIVA DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (UPG)

In questa sentenza la Corte di Cassazione, nel decidere su di un ricorso presentato da un datore di lavoro che era stato condannato dal Tribunale alla pena di 3.000 euro di ammenda perché dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 71 comma 1 e 87 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, ha fornito dei chiarimenti in merito alla natura e alla finalità dell’attività di ispezione o di vigilanza svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sulla differenza esistente fra la stessa e l’attività di indagine preliminare.
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