L’OBBLIGO DI SICUREZZA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Nel caso di danno alla salute del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo se il danno è stato cagionato da una condotta atipica, anomala, imprevedibile ed eccezionale del prestatore tale da porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso. In tal caso si manifesta il c.d. rischio elettivo, che consiste nella condotta abnorme del lavoratore tale da interrompere il nesso causale tra obblighi di prevenzione e protezione dell’imprenditore e l’evento infortunistico.
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