SULLA RESPONSABILITA’ DATORIALE PER I RISCHI NON PREVISTI

La Cassazione, nel confermare integralmente una pronuncia della Corte d’appello di Trieste, ricollegava direttamente al legale rappresentante dell’impresa la responsabilità per un sinistro dovuto ad un rischio non gestito e valutato secondo l’art. 28 TUSL.
Al contempo, la distrazione del lavoratore infortunato non era ritenuta idonea a influire sul nesso causale e ad escludere la responsabilità penale dell’imputata.
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