CGIL Modena

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E CONDOTTA NEGLIGENTE DEL LAVORATORE

PuntoSicuro - Responsabilità del datore di lavoro e condotta negligente del lavoratore

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. È questo il principio in applicazione del quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale di un lavoratore caduto dalla copertura di un capannone a seguito dello sfondamento del tetto mentre era impegnato a rimuovere delle lastre di cemento amianto.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_printStampa
Iscriviti alla Newsletter della Cgil di Modena
RELATED ARTICLES
Cgil informa
terremoto 2012 bassa modenese
alluvione modenese gennaio 2014
Coordinamento esodati Cgil Modena
Utilità funzionatri e dipendenti Cgil Modena

Back to Top