RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO: QUANDO INTERROMPERE L’ATTIVITÀ

La nuova formulazione dell’articolo 19 sui compiti del preposto stabilisce la necessità di interrompere l’attività in determinati casi:
– “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni…deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.
– “in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite e di persistenza dell’osservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
– f-bis “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
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