SUGLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

La sentenza in commento si riferisce ad un infortunio mortale occorso a un lavoratore dipendente di un’impresa subappaltatrice a seguito del quale è stato condannato, nei due primi gradi di giudizio, il titolare dell’ impresa affidataria perché ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo con inosservanza della disciplina in materia di infortuni sul lavoro. All’imputato era stata contestata l’inosservanza dell’art. 7 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, vigente al momento dell’evento, per avere omesso di promuovere la cooperazione con la ditta subappaltatrice e di collaborare con essa nella individuazione e valutazione dei rischi e nell’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, nonché di verificare che la ditta subappaltatrice, nella esecuzione dei lavori di “oliatura del cassero”, installasse ed utilizzasse adeguate opere provvisionali, quali trabattelli e cavalletti, idonee a prevenire la caduta dall’alto del lavoratore infortunatosi. Nello stesso procedimento era stato imputato anche il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che, giudicato a parte, è stato però assolto.
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