SUL LAVORATORE IN ASSENZA DI UN FORMALE CONTRATTO DI ASSUNZIONE

Periodicamente la Corte di Cassazione torna a richiamare la definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, sottolineando che la stessa faccia leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Tale definizione, ha precisato la suprema Corte, è certamente più ampia di quelle previste dalle normative pregresse che si riferivano invece al “lavoratore subordinato” (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. a) per cui ciò che conta, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato decreto è l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa nel luogo deputato (anche eventualmente a titolo di favore) e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo.
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