SULLA INDENNIZZABILITÀ DELL’INFORTUNIO OCCORSO A UN LAVORATORE IN PAUSA

Non è indennizzabile l’infortunio accaduto a un lavoratore durante la “pausa caffè” in virtù di una corretta interpretazione dell’articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, contenente il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. È in sintesi il contenuto di questa ordinanza emanata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione civile che ha accolto il ricorso presentato dall’Inail avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice, al fine di ottenere l’indennità di malattia per l’inabilità assoluta, oltre l’indennizzo corrispondente al danno subito, in relazione a un infortunio accaduto al di fuori dell’attività lavorativa mentre rientrava dal bar lungo il tragitto fra il bar stesso e l’ufficio.
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