SULLA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE PER L’INFORTUNIO

La responsabilità del committente di un’opera edile per gli infortuni verificatisi in occasione dei lavori dallo stesso commissionati non è esclusa sulla base del mero rilievo formale per cui il destinatario degli obblighi antinfortunistici è il datore di lavoro; occorre infatti verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia degli eventi, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole e immediata percepibilità da parte dello stesso di situazioni di pericolo.
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