25 Mag 2011
SE IL REATO DI ESPULSIONE NON C’E’ PIU’, IL DINIEGO ALLA SANATORIA DELL’IMMIGRATO IRREGOLARE VA ANNULLATO
di Elisabetta Vandelli
La mancata osservanza dell’ordine di espulsione non può più costituire elemento ostativo alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario.
Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8/11, Adunanza Plenaria, l’intricata questione posta con la sanatoria 2009 e la conseguente “circolare Manganelli”, in merito all’ostatività del reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore, per il perfezionamento della procedura di emersione, è stata definitivamente chiusa.
Il Collegio ha infatti stabilito che la mancata osservanza dell’ordine di espulsione emanato dal questore non è più penalmente rilevante, per effetto della diretta applicabilità della Direttiva UE 2008/115 e, dunque, non può costituire elemento ostativo alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario.
Ciò deriva dal contrasto tra la normativa europea e il disposto di cui all’art.14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/98, che comporta la necessità, per il giudice, di disapplicare la norma di diritto interno collidente con le disposizioni comunitarie, “assicurando, così, la piena efficacia del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5-ter-, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione”. Tale norma, infatti, per il suo insanabile contrasto con la Direttiva, non può più essere considerata reato, in quanto la disapplicazione della disposizione nazionale riconosciuta contraria agli articoli 15 e 16 della direttiva integra, nel nostro ordinamento, un’ abolitio criminis.
L’ entrata in vigore della normativa comunitaria ha quindi prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata con efficacia retroattiva e facendo, così, cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Tale retroattività riverbera i propri effetti, quindi, anche sui provvedimenti amministrativi ostativi all’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che, però, oggi non è più previsto come reato.
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