09 Set 2011
di Ciro Spagnulo
Con due ordinanze depositate il 19 giugno ed il 19 luglio 2011 il Tribunale di Genova, sezione lavoro, ha accertato la natura discriminatoria dell’esclusione dalle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei cittadini non comunitari per un posto di programmatore operativo CED bandito dal Comune di Savona e per un posto di operatore socio-sanitario bandito dalla Provincia di Genova. A ricorrere sono stati un cittadino bielorusso per il posto di programmatore operativo Ced e una cittadina ecuadoregna per il posto di operatore socio-sanitario. Il giudice del lavoro spiega, tra l’altro, che se è vero che il dpr n. 487/1994 prevede il requisito della cittadinanza italiana per accedere agli impieghi civili nella pubblica amministrazione, tale norma deve ritenersi superata con l’art. 2 del d. lgs n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione) che garantisce allo straniero presente sul territorio nazionale il godimento dei diritti fondamentali della persona e, nei commi successivi, stabilisce , a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti, il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani in conformità della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 143/1975 ratificata con legge n. 158/198, il diritto alla partecipazione alla vita pubblica, la parità di trattamento con il cittadino per la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell’accesso ai servizi pubblici. In particolare, dice il giudice, il comma 3 stabilisce la parità di trattamento e la piena eguaglianza con il cittadino italiano senza alcuna limitazione di sorta. Accertata e dichiarata la natura discriminatoria del comportamento sia del Comune di Savona che della Provincia di Genova, il giudice ha ordinato ai due enti di adottare tutti gli atti necessari per rendere effettivo il diritto violato.
PER SAPERNE DI PIU’:
trib_genova_ord_1329_2011_19062011