12 Nov 2014
di Ciro Spagnulo
7.500 visti riservati agli ingressi per svolgere un tirocinio formativo e di orientamento e 7.500 visti riservati agli ingressi per frequentare un corso di formazione professionale. Sono le quote che potranno essere utilizzate tra il 2014 e il 2016 per tirocini e corsi di formazione in Italia. Le prevede il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2014. A differenza degli anni passati la programmazione di questa tipologia di ingressi passa dunque da annuale a triennale come prevede l a legge n. 99 del 9 agosto 2013. I tirocini formativi e di orientamento rientrano tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’art. 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. I corsi di formazione professionale hanno i requisiti previsti dall’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche).
I 7.500 visti riservati agli ingressi per svolgere un tirocinio formativo e di orientamento permettono una breve esperienza di lavoro presso aziende o enti pubblici in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero. Alla domanda di visto va allegato il progetto di tirocinio, il quale deve essere prima debitamente vistato dall’autorità competente ai sensi dell’ordinamento della Regione nel cui territorio si svolgerà il tirocinio. Tale progetto contiene una serie di indicazioni tra cui, in particolare, le modalità di svolgimento del tirocinio, la durata dello stesso, nonché l’impegno di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio.
I 7.500 visti riservati agli ingressi per frequentare un corso di formazione professionale sono finalizzati al riconoscimento di una qualifica professionale o alla certificazione di competenze acquisite. Si tratta di corsi organizzati da enti accreditati, ovvero enti che hanno ottenuto da parte della Regione il riconoscimento dell’idoneità a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse pubbliche. Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative, né i corsi di lingua italiana presso le Università per stranieri . In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università. L’ingresso in Italia per lo svolgimento di un corso di formazione professionale è possibile solo una volta ottenuto il visto di ingresso per studio/formazione. La domanda di visto va presentata dall’interessato, di regola personalmente, alla sezione visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il suo luogo di residenza. La domanda va presentata per iscritto, sull’apposito modulo disponibile presso le Rappresentanza diplomatico-consolare, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato dalla documentazione indicata nel database visti del Ministero degli Affari Esteri. Tra la documentazione da allegare vi è il certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso.
Il primo passo da fare per chi intende entrare in Italia per svolgere un corso di formazione professionale è, quindi, quello di individuare il corso cui partecipare, verificando che abbia i requisiti previsti dalla legge (accreditamento dell’ente organizzatore, durata massima di 24 mesi). Di norma l’ente di formazione che attiva un corso emette un bando di partecipazione sul quale vengono specificati tutti i dettagli del corso (requisiti di ammissione, documenti necessari per l’iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda e indennità di frequenza). I bandi sono pubblicati sulla stampa nazionale e locale e di regola sono disponibili presso gli Assessorati alla Formazione Professionale di Regioni e Province e presso le Agenzie regionali del lavoro. Solo una volta ottenuta l’iscrizione (o la pre-iscrizione) al corso lo straniero potrà inoltrare domanda per richiedere il visto di ingresso.
In un periodo in cui i flussi per lavoro sono pressoché bloccati a causa della crisi economica, la formazione rimane uno dei pochi canali ancora aperti non solo per entrare in Italia, ma anche per restarci. I due tipi di visto, infatti, al termine del percorso formativo possono essere convertiti in permessi per lavoro subordinato. A questo scopo, come ricorda lo stesso decreto, l’utilizzo risulta molto ridotto rispetto alla disponibilità, con un impiego globale di 9.856 quote su un totale di 80.000 (pari al 12, 3%).
Proprio di recente, la Conferenza Stato Regioni ha stabilito le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento per cercare di superare i problemi e le ambiguità riscontrati sino ad oggi a causa della diversa titolarità delle competenze (i tirocini sono di competenza regionale e l’immigrazione è di competenza statale). Il documento definisce tipologie, durata, destinatari, soggetti promotori e ospitanti, con i relativi obblighi, e requisiti di ammissibilità dei progetti.