SÌ ALLA CARTA DI SOGGIORNO PER IL PARTNER NON COMUNITARIO DELLE COPPIE, ANCHE DELLO STESSO SESSO, CON ‘SOLA’ UNIONE CIVILE

12 Feb 2015

 di M. Elisabetta Vandelli e Ciro Spagnulo

Rilascio della Carta di Soggiorno per motivi familiari ai sensi del D.Lvo n°30/ 2007: cosa deve intendersi per “…partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile, debitamente attestata con documentazione ufficiale…”?

Questa è la domanda che si è posto il Giudice del Tribunale Civile di Verona nel valutare se, ai sensi della normativa italiana di recepimento della Direttiva Europea CE/2004/38, sussistesse o meno il diritto del partner, cittadino extracomunitario, un ragazzo brasilano in questo caso, di ottenere dalla Questura di Verona la Carta di Soggiorno per motivi familiari, facendo valere l’unione civile registrata in Germania tra il ricorrente e un cittadino italiano.

Il Giudice si è trovato, innanzitutto, a dover verificare se la situazione in causa presentasse i caratteri di una stabile relazione attestata da documentazione ufficiale, così come richiesto dall’art.3, comma 2, lettera b) D.Lvo 30/2007, posto che la Questura di Verona si era fermata superficialmente alla verifica della non corrispondenza tra la relazione registrata suddetta e il matrimonio.

Benché, infatti, in Italia tali unioni non siano comunque equiparate al matrimonio, il giudicante ha rilevato che, per il rilascio della Carta di Soggiorno in quanto “familiare” di cittadino comunitario, non sia richiesto dalla legge italiana, in applicazione della legge comunitaria, né il requisito della convivenza né quello del matrimonio.

L’art 3, comma 2, lettera b), D.Lvo n°30/2207, stabilisce, infatti, chiaramente che il familiare, a cui applicare la normativa europea in tema di libera circolazione e diritto di soggiorno, possa essere anche il “…partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata da documentazione ufficiale…” senza richiedere che tale unione sia riconosciuta alla pari del matrimonio italiano e neppure che sussista il vincolo della convivenza tra i due.

Per questi motivi il Tribunale di Verona ha ordinato alla Questura di rilasciare al partner extracomunitario, legato al cittadino italiano da unione civile registrata in Germania ( documentazione ufficiale ), la Carta di Soggiorno per motivi familiari in quanto partner di cittadino comunitario in virtù del fatto che la normativa richiede esclusivamente che lo Stato membro ospitante, nel caso di specie, ne “…agevoli l’ingresso ed il soggiorno…” senza vincoli né di convivenza né di matrimonio. (M. Elisabetta Vandelli)

 ***

L’ordinaza dl Tribunale di Verona è importante perché allarga anche alle coppie che hanno sottoscritto la ‘sola’ unione civile il diritto per il partner non europeo di ottenere la carta di soggiorno.                                    Come spiega l’Associazione radicale Certi Diritti, che ha impugnato il diniego della Questura di Verona, “dopo la sentenza di Reggio Emilia del febbraio 2012, facendo riferimento alle normative sulla libera circolazione in Europa, le coppie dello stesso sesso che hanno celebrato un matrimonio all’estero, hanno ottenuto il riconoscimento del diritto per il coniuge non europeo di ottenere il titolo di soggiorno di 5 anni. Questa opportunità non era invece fino ad oggi stata chiarita per le coppie”, anche miste,” che hanno sottoscritto la ‘sola’ unione civile che pure venivano indicati dalla normativa comunitaria, recepita dall’Italia nel D. Leg. 30/2007 ove l’art. 3 recita che ‘Lo stato membro ospitante … agevola l’ingresso ed il soggiorno delle seguenti persone: ”a. (omissis … ) b. il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”le coppie, anche dello stesso sesso, legate da unione civile, hanno diritto ad ottenere la carta di soggiorno per il partner extra-Ue’.                Gabriella Friso, responsabile della Campagna “Affermazione civile” dell’Associazione radicale Certi diritti afferma: “Questa ordinanza è importantissima perché non solo si applica alle coppie dello stesso sesso ma anche a quelle di generi diversi che si trovano nella stessa situazione dei ragazzi di Verona: sono molti gli/le italiani/e che scelgono per la loro famiglia di sottoscrivere delle unioni civili. Ebbene fino ad oggi la risposta data dal nostro Paese per permettere loro di vivere insieme in Italia era l’invito/ricatto a sposarsi. Quindi questa ordinanza riconosce il concetto moderno di famiglia che l’Europa propone, non limitandola alle coppie matrimoniali, ma includendo i diversi tipi di famiglia che esistono e che il nostro Governo continua ad ignorare. Un ultimo aspetto che tengo a sottolineare è che in questo caso la battaglia per i diritti civili delle persone LGBTI, ha portato un risultato per tutti/e le coppie, come qualsiasi successo ottenuto contro le discriminazioni è un successo di tutta la società civile.” La più volte citata sentenza del Tribunale di Reggio Emila del 2012 costituisce uno spartiacque. Come è noto, la legislazione italiana non prevede unioni registrate diverse dal matrimonio e il matrimonio è precluso a persone dello stesso sesso. Per tali motivi, prima del 2012, l’interpretazione ricorrente dell’ art. 2, d. lg. n. 30/2007 escludeva il rilascio della carta di soggiorno al partner straniero dello stesso sesso del cittadino comunitario soggiornante in Italia o di sesso diverso ma a lui legato da una unione registrata equiparata al matrimonio nelle legislazioni di altri Stati dell’UE. Il Tribunale di Reggio Emilia chiarisce, invece, che nell’applicazione del d. lg. n. 30/2007, e della direttiva che attua, la 2004/38/CE, non è lo status del ricorrente che rileva, bensì il suo diritto ad ottenere un titolo di soggiorno sulla base di quanto previsto dalle norme. E per il Tribunale di Reggio Emilia appare evidente che “il discrimine tra ratio della direttiva 2004/38/CE e normativa nazionale in materia di famiglia appare netto, essendo chiara la distinzione tra i diversi ambiti di tutela: la libertà di circolazione (dominata dal normativa sovranazionale) e il diritto di famiglia” domestico. Dunque, conclude il Tribunale di Reggio Emilia, il riconoscimento della qualità di familiare al partner, anche dello stesso sesso, legato al cittadino comunitario da un’unione registrata equiparata al matrimonio non confligge con le norme italiane in tema di famiglia. (Ciro Spagnulo)

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