SCUOLA: LE GRADUATORIE PER SUPPLENTI APERTE ANCHE AGLI INSEGNANTI STRANIERI

13 Mag 2015

 

Il Ministero dell’istruzione, con decreto n. 223 del 16 aprile 2015, con cui è stato modificato il precedente decreto 353/2014, ha disposto la riapertura dei termini (dal 30 aprile al 29 maggio 2015) per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/17.

La riapertura dei termini arriva in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 4 marzo 2015 con cui era stato dichiarato illegittimo il bando per la formazione delle graduatorie triennali per le supplenze di insegnamento (DM 353/2014), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana e comunitaria. Tale riapertura dei termini, come chiarito nella nota prot. n.11922 del 20 aprile 2015 vale solo nei confronti degli stranieri (articolo 38 del Decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013): titolari di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; titolari di protezione internazionale; familiari extra Ue di cittadini comunitari, titolari dei diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

A tali categorie devono aggiungersi, come chiarito nell’ordinanza del Tribunale di Milano, gli stranieri titolari di carta blu Ue (articolo 12 della direttiva 2009/50/CE ) e i familiari extracomunitari di cittadini italiani (articolo 23 del D.lgs. n. 30/2007).

Ovviamente sarà necessario essere in possesso di tutti gli altri requisiti generali di ammissione e dei titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento richiesto, previsti dal D.M. 353/2014. Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati soltanto i titoli posseduti sempre alla data del 23 giugno 2014 (data originaria di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria).

Le domande eventualmente già presentate e respinte dovranno essere accolte e valutate. Inoltre, gli insegnanti di conversazione di lingua straniera (classe 3/C), appartenenti alle categorie di cui sopra, già inclusi in graduatoria di III fascia, non devono essere collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.

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