10 Gen 2011
DECRETO FLUSSI. ECCO COSA PREVEDE
Decreto flussi: il primol click day è previsto per il 31 gennaio. Gli altri il 2 e il 3 febbraio. Ricordiamo cosa prevede.
Sono ammessi per motivi di lavoro subordinato non stagionale 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) 4.500 cittadini albanesi;
b) 1.000 cittadini algerini;
c) 2.400 cittadini del Bangladesh;
d) 8.000 cittadini egiziani;
e) 4.000 cittadini filippini;
f) 2.000 cittadini ghanesi;
g) 4.500 cittadini marocchini;
h) 5.200 cittadini moldavi;
i) 1.500 cittadini nigeriani;
l) 1.000 cittadini pakistani;
m) 2.000 cittadini senegalesi;
n) 80 cittadini somali;
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
p) 4.000 cittadini tunisini;
q) 1.800 cittadini indiani;
r) 1.800 cittadini peruviani;
s) 1.800 cittadini ucraini;
t) 1.000 cittadini del Niger;
u) 1.000 cittadini del Gambia;
v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Entro una quota di 30.000 unità sono ammessi per il solo settore domestico e di assistenza o cura alla persona i cittadini stranieri non comunitari provenienti da Paesi non compresi nell’elenco di quelli che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi in in materia migratoria.
E’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:
a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;
c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo (ex carta di soggiorno) rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
E’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
E’ riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. In caso di esaurimento della quota sono ammessi ulteriori ingressi sulla base delle effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell’articolo 34 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.
Sono ammessi entro una quota di 500 unità lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
I termini per la presentazione delle domande decorrono:
La presentazione delle domande dovrà avvenire on line sul sito internet del Ministero dell’Internoa partire dal 31 gennaio 2011. Altre date utili: il 2 febbraio riservato ai lavoratori del settore domestico e di assistenza e cura alla persona, mentre dal 3 febbraio per le restanti categorie
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/decreto_flussi_2010/index.html (PER SAPERNE DI PIU’)