25 Mag 2011
ANCHE AI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
LA CARTA DI SOGGIORNO.
IN VIGORE LA DIRETTIVA EUROPEA 2011/CE/51.
IL RECEPIMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
DEVE AVVENIRE ENTRO IL 20 MAGGIO 2013
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 51/2011 che modifica la direttiva 109/2003 in merito al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno). La direttiva 51 dell’11 maggio 2011, estende ai titolari di protezione internazionale (rifugiato e protetto sussidiario) la possibilità di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Questo status consente, tra l’altro, di stabilirsi in altri stati UE.
Ai fini del calcolo del periodo necessario all’ottenimento del permesso di soggiono CE per soggiornanti di lungo periodo si computa almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno o l’intero periodo se superiore a diciotto mesi.
Quando uno Stato membro rilascia un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, deve inserire sul permesso il riferimento allo Stato membro che ha concesso la protezione.
Quando un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato da un secondo Stato membro a un cittadino di un paese terzo che ha già un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro contenente l’annotazione di cui si è detto, il secondo Stato membro inserisce la stessa annotazione nel permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
decreto.legislativo.8.gennaio.2007.n.3
PER APPROFONDIRE:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1623&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo16795.html
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=5837