CERTIFICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DISCONOSCIUTA

26 Mag 2011

 

CERTIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO.

IN APPELLO CERTIFICAZIONE DISCONOSCIUTA.

NEL CASO ESAMINATO TENUTA IN CONSIDERAZIONE ANCHE LA CONDIZIONE DI STRANIERO

Rigettato l’appello della Cooperativa Isonzo contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente con la cooperativa di un cittadino ghanese difeso dalla Cgil di Bergamo, nonostante il suo contratto di collaborazione a progetto fosse stato certificato dall’apposita commissione istituita presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
Anche in appello i giudici hanno confermato la preminenza dei fatti concludenti sulla formale certificazione della natura del rapporto, aggiungendo importanti annotazioni sul grado (relativo) di libertà del lavoratore al momento della certificazione, anche se non coincidente con l’accensione del rapporto. Noterete l’assonanza delle considerazioni del Tribunale con il messaggio con cui il Presidente della Repubblica rinviò alle Camere quello che sarebbe poi diventata la legge 183/10 (“collegato lavoro”). La sentenza conferma l’utilità dell’iniziativa di contrasto, giuridica e contrattuale, all’introduzione delle procedure di certificazione.

Nella sentenza si rileva, tra l’altro:“Per quanto riguarda poi la reale volontà negoziale del lavoratore, invocata dalla appellante, in ragione del fatto che quest’ultimo ha chiesto unitamente alla datrice di lavoro la certificazione e si è presentato alla commissione in epoca successiva aIl’inizio della esecuzione del contratto, va rilevato che ben possono sussistere dubbi sulla spontaneità e condivisione dell’iniziativa, attesa la diversa posizione dei due contraenti e attesa la circostanza che questa procedura di certificazione, come si evince

dalla medesima, è stata fatta contestualmente per una molteplicità di contratti a progetto, conclusi con diversi lavoratori, per il servizio di cui si tratta, e che a maggior ragione questi dubbi devono sussistere se si considera che il lavoratore è cittadino ghanese, che non necessariamente è in grado di apprezzare contenuto ed effetti di questa procedura. In ogni caso la volontà espressa dal lavoratore è stata una volontà di qualificare il contratto come contratto·a progetto, ma se il contratto concluso non aveva i presupposti e le caratteristiche essenziali del contratto a progetto questa volontà è irrilevante”.

Appello 2011 su sentenza Bergamo Coop IsonzoCERTIFICAZIONI

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