UN DECRETO LEGGE CHE RICONFERMA LE SCELTE DI SEMPRE

30 Giu 2011

 

IN  OGNI CASO, SI CERCA L’ESPULSIONE IMMEDIATA.

E IN PIU’, NEI CIE FINO A 18 MESI

 

Un decreto legge che riconferma le scelte di sempre

 

di M. Elisabetta Vandelli

 

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 giugno 2011 ha licenziato un decreto-legge recante: “Disposizioni urgenti per la completa attuazione della Direttiva 2004/38/CE e per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE”. Il decreto-legge apporta significative modifiche alla disciplina penale e amministrativa in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari dal territorio dello Stato, e rappresenta la risposta del Governo italiano alla sentenza El Dridi della Corte di Giustizia UE, dello scorso mese di aprile, con la quale viene ben evidenziato che non è permesso, agli stati membri dell’Unione, di prevedere sanzioni penali detentive per la condotta di mancata cooperazione dello straniero alla procedura di rimpatrio, quale quella prevista all’art. 14 comma 5-ter.

Con il decreto-legge il Governo ha provveduto a modificare le incriminazioni di cui all’art. 14 comma 5-ter e 5-quater, delitti di inottemperanza all’ordine di allontanamento, tramite la mera sostituzione della pena detentiva con la sanzione penale pecuniaria (multa), sostituibile con l’espulsione da parte del Giudice di Pace, che diventa il giudice competente in relazione ai medesimi delitti.

Non solo, il decreto assegna cruciale rilievo alla disponibilità, da parte del cittadino extracomunitario, di un passaporto o documento equipollente: senza il passaporto può essere ritenuto sussistente il rischio di fuga, per cui può essere disposto il trattenimento in un C.I.E., senza nulla dire in merito alla incolpevole incapacità di esibire un passaporto. Questo automatismo (mancanza del passaporto quindi possibile pericolo di fuga quindi C.I.E.) potrebbe svuotare di fatto le garanzie previste dalla direttiva rimpatri laddove la stessa indica che l’assenza di documenti giustifica il rinvio dell’allontanamento dal territorio nazionale e non, invece, l’applicazione automatica del trattenimento in un C.I.E.

E’ poi previsto il prolungamento fino a diciotto mesi del termine massimo di trattenimento dell’immigrato nel C.I.E., con la possibilità che si apra anche una seconda fase di trattenimento (una proroga del trattenimento) fino ad ulteriori dodici mesi qualora non sia stato possibile procedere all’allontanamento a causa della mancata cooperazione dell’immigrato al rimpatrio, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Quando i C.I.E. saranno di nuovo pieni, gli stranieri per cui non è possibile il trattenimento riceveranno un semplice ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni.
Sono previste multe fino a diciotto mila euro, solo se la violazione di quest’ordine è ingiustificata.
Dopodiché si ricomincia con un nuovo ordine di allontanamento.

PER APPROFONDIRE:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1694&l=it

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