RIAPERTE LE PROCEDURE DI EMERSIONE

30 Giu 2011

  

RIAPERTE LE PROCEDURE DI EMERSIONE

Ma per molti sara’ un percorso ad ostacoli perche’ a distanza di due anni si chiede l’intervento del datore di lavoro che probabilmente non e’ piu’ disponibile

 

di M. Elisabetta Vandelli

 

Il Ministero dell’Interno ha immediatamente emanato una circolare, indirizzata a Prefetti ed altre Autorità di pubblica sicurezza, (circolare n.17102 del 23 giugno 2011), a seguito del decreto legge promulgato dal Capo di Stato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2011, con cui, oltre a spiegare in maniera dettagliata le nuove modifiche introdotte sulla normativa dello straniero per attuare la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e al fine di recepire la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, illustra anche come comportarsi nei casi delle domande d’emersione ex lege n.102/2009 (sanatoria colf e badanti). La questione era rimasta sospesa dalla fine di maggio, quando a distanza di due giorni erano state emanate due circolari contraddittorie (entrambe firmate da Malandrino, del dipartimento Immigrazione del Viminale). Con la nuova Circolare viene fatta chiarezza in ordine alla definizione delle procedure di emersione, per cui si era posto il problema delle ricadute della recente sentenza dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in merito alla non ostatività delle condanne inflitte per il reato di inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare l’Italia entro cinque giorni. A seguito della declaratoria di inefficacia dell’art.14 T.U. 286/98, il Ministero aveva emanato una prima circolare in cui specificava le indicazioni di adeguamento a dette decisioni in merito alla non ostatività delle condanne inflitte per il reato di inottemperanza all’espulsione; poi, in un secondo momento, lo stesso Ministero era tornato sui suoi passi e con nuova circolare, la n.4027 del 26 maggio, aveva sospeso le indicazioni impartite per la necessità di effettuare ulteriori e più approfondite valutazioni.

La nuova Circolare riapre quindi quella sospesa a maggio stabilendo che i datori di lavoro, i quali avevano presentato la domanda di emersione, possono riaprire, tramite richiesta di riesame sottoscritta, la pratica già chiusa (per cui erano già trascorsi i termini dell’impugnazione), previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
Nel caso, invece, in cui la pratica non sia stata ancora definita (in attesa di decisione o giudizio), il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, dagli Sportelli Unici per l’ Immigrazione,solo nei seguenti casi:
-quando ancora non è stato notificato il diniego dell’emersione ai richiedenti;
-quando è pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario;
-quando ancora deve spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l’impugnazione.

PER APPROFONDIRE:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1694&l=it

LEGGI ANCHE:

http://www.cgilmodena.it/un-decreto-legge-che-riconferma-le-scelte-di-sempre.html

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